Partita IVA cessata d’ufficio: il Ministero blocca gli ammortizzatori
Con interpello del 16 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito posto da un'organizzazione sindacale riguardo agli effetti, sul piano lavoristico, del provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA adottato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/72.
Si afferma in estrema sintesi la cessazione d'ufficio va ritenuta comunque imputabile all'imprenditore per cui pregiudica l'accesso a CIGO e CIGS.
Il quadro normativo: quando l’Agenzia dispone la cessazione della P. IVA?
La norma citata prevede che, al momento dell'attribuzione del numero di partita IVA, scattino controlli automatizzati volti a individuare elementi di rischio, con possibili accessi presso il luogo di esercizio dell'attività.
In presenza di dati incompleti o inesatti, l'Agenzia delle Entrate può disporre la cessazione della partita IVA ed escludere il soggetto dalla banca dati degli operatori intracomunitari. Il comma 15-bis.1 rafforza ulteriormente questo meccanismo: a seguito di specifiche analisi di rischio sulle nuove partite IVA, il contribuente può essere invitato a esibire documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72) o professionale (art. 5).
La mancata comparizione o l'esito negativo dei riscontri comporta la cessazione d'ufficio della partita IVA.
Il quesito e la risposta ministeriale
Il dubbio sottoposto al Ministero riguardava la possibilità, per il datore di lavoro colpito da tale provvedimento, di accedere agli strumenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS o Fondi di solidarietà) a tutela dei dipendenti.
Il Ministero ha escluso questa possibilità, affermando che la cessazione d'ufficio della partita IVA non può essere qualificata come "evento non imputabile al datore di lavoro" — condizione indispensabile per l'accesso agli ammortizzatori sociali.
Secondo l'interpello, l'evento che legittima il ricorso a tali strumenti deve derivare da cause esterne, transitorie, impreviste e del tutto indipendenti dalla volontà o dalla condotta, anche colposa, dell'imprenditore; inoltre è necessario che l'attività d'impresa sia effettiva, seppur temporaneamente sospesa o ridotta.
Nel caso della cessazione d'ufficio, tali requisiti mancherebbero, poiché il provvedimento accerta un'anomalia fiscale dell'attività (o l'omessa risposta ai controlli), configurando quindi un rischio d'impresa pienamente riconducibile alla gestione datoriale.
L’irrilevanza dell’eventuale contenzioso e la possibile soluzione
Il Ministero precisa che l'eventuale impugnazione del provvedimento davanti al giudice, e la conseguente pendenza del contenzioso, non modifica questo quadro: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate produce effetti immediati, bloccando le verifiche istruttorie che l'INPS deve compiere in sede di esame della domanda di ammortizzatore sociale. Nei sistemi dell'Istituto, infatti, risulterebbe un blocco oggettivo dell'attività aziendale, non assimilabile a una crisi temporanea. Viene inoltre richiamato un ulteriore requisito essenziale per l'accoglimento della domanda, ossia la prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa — condizione che l'esito incerto di un contenzioso pendente non consente di soddisfare.
L'interpello individua un'unica ipotesi in cui l'accesso agli ammortizzatori sociali potrebbe tornare possibile: la sospensiva degli effetti del provvedimento di cessazione, disposta dal giudice. In tal caso la partita IVA verrebbe riattivata provvisoriamente, consentendo la ripresa dell'attività produttiva, e solo a quel punto — sussistendo i requisiti previsti dalle singole causali — si potrebbe richiedere l'intervento degli ammortizzatori sociali.

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