Opzione donna: non la può richiedere chi ha già i requisiti di pensione ordinari

Il dibattito sull'ambito applicativo dell'opzione donna torna all'attenzione degli operatori del settore ,con una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione. La Sezione Lavoro, con ordinanza del 16 giugno 2026  ha fornito una interpretazione innovativa  sul regime sperimentale previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e piu volte rinnovato, fino al 2025.

Vedi in merito Opzione donna prorogata anche al 2025 – le regole

Si stabilisce in particolare che è riservato esclusivamente alle lavoratrici che, al momento della domanda, non abbiano ancora maturato i requisiti ordinari di accesso a pensione. 

La misura non può essere utilizzata come strumento di scelta del trattamento pensionistico più conveniente da parte di chi si trovi già in possesso dei requisiti standard. 

Il caso esaminato

La vicenda trae origine da una domanda presentata nel giugno 2015 da una lavoratrice dipendente, che aveva chiesto la liquidazione della pensione di anzianità in applicazione dell'opzione donna.

 Il requisito contributivo richiesto dalla norma — anzianità pari o superiore a trentacinque anni e età minima di cinquantasette anni per le lavoratrici dipendenti — era formalmente soddisfatto. 

Tuttavia, l'INPS aveva rigettato la domanda, rilevando che la lavoratrice aveva già maturato anche  il requisito contributivo ordinario per la pensione anticipata, pari a 41 anni e 6 mesi di contributi, e che pertanto non poteva avvalersi del regime sperimentale.

 Il Tribunale di Forlì aveva accolto il ricorso della lavoratrice  e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 405 del 2020, aveva confermato quella decisione, ritenendo che il testo normativo non limitasse l'accesso all'opzione donna alle sole lavoratrici prive dei requisiti ordinari, e che la misura potesse essere impiegata anche per conseguire un trattamento di importo più elevato. 

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo fondato sulla violazione della disposizione di legge applicata.

La decisione della Corte sui limiti applicativi di Opzione Donna

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza d'appello e decidendo la causa nel merito con il rigetto della domanda della lavoratrice. Il Collegio ha ricostruito la ratio dell'istituto partendo dalla sua collocazione sistematica: l'opzione donna si inserisce tra le deroghe introdotte dalla legge n. 243 del 2004 per mantenere in vigore, in via transitoria e sperimentale, requisiti di accesso più favorevoli rispetto a quelli previsti dal regime ordinario. La norma si affianca ad altre ipotesi di esenzione — previste dai commi 3 e 8 della stessa legge — che condividono la medesima finalità: preservare l'accesso anticipato al pensionamento per categorie specifiche di lavoratori, in deroga all'inasprimento generale dei requisiti anagrafici e contributivi. 

In questa prospettiva, l'opzione donna non è concepita per incidere sull'importo del trattamento, bensì per consentire il pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti ordinari. 

La Corte ha precisato infatti che la norma, avendo natura derogatoria, non può essere interpretata in modo da trasformarsi in uno strumento di ottimizzazione economica del trattamento pensionistico a beneficio di chi sia già in grado di accedere alla pensione per via ordinaria. 

Per questa finalità, l'ordinamento prevede uno strumento distinto: la facoltà di opzione disciplinata dall'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'interpretazione sancita dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni. 

La pronuncia si allinea all'indirizzo già espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 30263 del 14 ottobre 2022 e, più di recente, con la sentenza n. 10382 del 19 aprile 2025, che aveva riguardato una fattispecie analoga. 

Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione della complessità delle questioni e del fatto che l'orientamento definitivo si è consolidato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso