231: prescrizione amministrativa autonoma da quella penale

La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, continua a essere terreno di confronto tra difese aziendali e giurisprudenza di legittimità, in particolare sul delicato tema della prescrizione. 

Nella gestione del rischio , comprendere con precisione il funzionamento dei termini prescrizionali previsti dall'art. 22 del decreto è essenziale, perché da questo dipende la possibilità concreta di veder dichiarata estinta la pretesa sanzionatoria nei confronti della società.

Con la sentenza n. 26378 del 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, è tornata a occuparsi proprio di questo istituto, ribadendo un principio consolidato: una volta contestato l'illecito amministrativo all'ente, il corso della prescrizione si interrompe e resta sospeso per l'intera durata del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

 Si tratta di un meccanismo profondamente diverso da quello penalistico,  privo di un termine massimo invalicabile, che merita particolare attenzione .

Il caso: ricorso e prescrizione illecito amministrativo

La vicenda trae origine da un procedimento avviato nei confronti di una società agricola operante nel settore della produzione tabacchicola, ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione a condotte di indebita percezione di contributi comunitari erogati nell'ambito delle campagne agricole comprese tra il 2007 e il 2012. Secondo la ricostruzione dell'accusa , la società avrebbe ottenuto premi   dichiarando falsamente la disponibilità di terreni in realtà riferibili a terzi e conferimenti di tabacco non riconducibili a coltivazioni effettivamente svolte.

Sia il Tribunale di Avellino, in primo grado, sia la Corte di appello di Napoli avevano confermato la responsabilità dell'ente, fondando la decisione sulle dichiarazioni dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli, sui contratti di affitto ritenuti fittizi e sull'assenza di riscontro tra il tabacco conferito e le coltivazioni effettivamente svolte sui terreni indicati nelle domande di pagamento.

Avverso la sentenza d'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. 

  1. Con il primo, ha lamentato un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito si fossero limitati ad aderire acriticamente alle risultanze delle indagini preliminari, senza valutare autonomamente le prove documentali e testimoniali raccolte nel dibattimento, e senza procedere all'accertamento autonomo della responsabilità dell'ente richiesto anche a fronte dell'intervenuta prescrizione dei reati presupposto in capo alle persone fisiche.
  2.  Con il secondo motivo, la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001, chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione dell'illecito amministrativo per le annualità 2007 e 2008, sul presupposto che il termine quinquennale dovesse decorrere dalle date di effettiva riscossione dei contributi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 

Sul primo motivo, i giudici hanno osservato che la sentenza impugnata dava adeguatamente conto degli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità dell'ente e che il ricorso, più che denunciare un reale vizio motivazionale, sollecitava una  rivalutazione del merito,  che come noto non è consentito, oltre a difettare di specificità nel richiamo cumulativo e generico a prove testimoniali e documentali.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito in modo puntuale il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo, evidenziandone l'autonomia rispetto a quello penalistico.

 Il termine quinquennale della prescrizione decorre dalla consumazione del reato-presupposto, ma l'unico atto interruttivo rilevante, oltre alla richiesta di misure cautelari interdittive, è la contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 59 del decreto: da quel momento, per effetto dell'art. 22, comma 4, la prescrizione resta sospesa fino al giudicato, senza alcun limite massimo alle interruzioni

. La Corte ha inoltre ribadito che, in base al principio di autonomia sancito dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, l'eventuale prescrizione del reato-presupposto maturata durante il procedimento non incide sulla responsabilità dell'ente, purché la contestazione sia stata ritualmente effettuata quando il reato non era ancora estinto. 

Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio era intervenuta quando i reati presupposto non erano ancora prescritti, con conseguente sospensione del termine di prescrizione  fino alla decisione definitiva.

Scarica il testo integrale del decreto 231

TESTO D-Lgs-n-231-dell-8-giugno-2001