NASpI anche ai detenuti lavoratori: nuove istruzioni INPS

Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026 l'INPS fornisce istruzioni operative sull'erogabilità della NASpI ai detenuti che hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.

 Il documento ripercorre l'evoluzione del lavoro intramurario, passato da una concezione afflittiva — sancita dal regio decreto n. 787/1931, che considerava il lavoro parte integrante della pena — a un modello rieducativo introdotto dalla legge n. 354/1975 in attuazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. 

Il decreto legislativo n. 124/2018 ha poi imposto la massima equiparazione tra il lavoratore detenuto e quello libero, anche sul piano assicurativo e previdenziale, orientamento consolidato dalla Cassazione con la sentenza n. 396/2024. 

In precedenza, con il messaggio n. 909/2019, l'Istituto aveva escluso la prestazione per i periodi di inattività dei lavoratori intramurari, ritenendo che la cessazione per avvicendamento non integrasse lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 22/2015. La nuova circolare recepisce i dunque  il più recente indirizzo di legittimità, che individua specifiche ipotesi di cessazione involontaria idonee a far sorgere il diritto alla NASpI.

4 casi di cessazione di lavoro in carcere che danno diritto alla NASPI

La circolare individua quattro casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurario. 

  1. Il primo è la scarcerazione per fine pena (sentenza n. 396/2024): il detenuto non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto, e la consapevolezza del termine non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente ai contratti a tempo determinato. 
  2. Il secondo è la conclusione del progetto lavorativo (ordinanza n. 4741/2025): la scadenza del progetto dipende da prerogative dell'Amministrazione penitenziaria ed è estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. 
  3. Il terzo è il trasferimento presso altro istituto di pena (sentenza n. 13578/2025): il detenuto non ha facoltà di opporsi al trasferimento per conservare il posto di lavoro. 
  4. Il quarto riguarda l'ammissione a misure alternative alla detenzione (sentenza n. 13577/2025): pur presupponendo un'istanza dell'interessato, la concessione è frutto di una valutazione e di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sicché la perdita del lavoro non equivale a una rinuncia spontanea.

 In tutti questi casi la NASpI è riconosciuta, ferma la sussistenza degli altri requisiti di legge.

Ecco una tabella di riepilogo dettagliata: 

Fattispecie Accesso NASpI Riferimento giurisprudenziale Motivazione Ticket di licenziamento
Scarcerazione per fine pena Cass. sent. n. 396/2024 Il detenuto non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto; la consapevolezza del termine non incide sull'involontarietà, come nei contratti a tempo determinato. Dovuto (se rapporto a tempo indeterminato)
Conclusione del progetto lavorativo Cass. ord. n. 4741/2025 La scadenza del progetto è determinata da prerogative dell'Amministrazione penitenziaria ed è estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. Dovuto (se rapporto a tempo indeterminato)
Trasferimento presso altro istituto di pena Cass. sent. n. 13578/2025 Il trasferimento non è riconducibile alla volontà del detenuto, che non può opporsi per conservare il posto di lavoro. Dovuto (se rapporto a tempo indeterminato)
Ammissione a misure alternative alla detenzione Cass. sent. n. 13577/2025 Pur presupponendo un'istanza dell'interessato, la concessione dipende da valutazione e provvedimento dell'autorità giudiziaria; la perdita del lavoro non equivale a rinuncia spontanea. Dovuto (se rapporto a tempo indeterminato)
Lavoro in rotazione (sospensione per avvicendamento) No Cass. ord. n. 5510/2025; sent. n. 13721/2025; sent. n. 19746/2025 Rapporto unico e continuativo: le cessazioni intermedie sono mere sospensioni. Manca la cessazione del rapporto, requisito di accesso alla prestazione. Non dovuto

Il ticket di licenziamento e l’ipotesi esclusa del lavoro in rotazione

Un aspetto rilevante sul piano contributivo riguarda il ticket di licenziamento: quando le cessazioni  descritte si riferiscono a rapporti a tempo indeterminato e sono idonee a generare il diritto alla NASpI, sorge in capo all'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di versare il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione della prestazione. 

La circolare individua invece una fattispecie che non dà accesso alla NASpI: il lavoro in rotazione. Richiamando l'ordinanza n. 5510/2025 e le sentenze n. 13721/2025 e n. 19746/2025, l'Istituto chiarisce che il lavoro carcerario è programmato, pianificato e soggetto a turni di avvicendamento previsti dalla legge n. 354/1975. Si tratta pertanto di un unico rapporto, senza interruzioni volontariamente concordate: nei periodi di attesa della chiamata anche se il detenuto  è  privo di potere di scelta,  le cessazioni intermedie vanno qualificate come mere sospensioni, quindi manca il requisito di accesso alla prestazione; in queste ipotesi non sorge  l'obbligo di versamento del ticket di licenziamento.

Le indicazioni operative

Sul piano applicativo, la circolare stabilisce che, in caso di domanda presentata da un soggetto detenuto per attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, le Strutture territoriali devono verificare che la cessazione del rapporto rientri in una delle quattro fattispecie di disoccupazione involontaria riconosciute, acquisendo le informazioni utili dalla competente Amministrazione penitenziaria. 

Resta in ogni caso escluso il diritto alla NASpI quando l'attività lavorativa rientra nella programmazione della turnazione e il periodo di inattività è riconducibile alla sola sospensione per rotazione e avvicendamento. 

Scarica la circolare di istruzioni

Circolare INPS 74 2026