Licenziamento piccole imprese: incostituzionale il tetto risarcitorio
Con l'ordinanza n. 131 del 2026, depositata il 17 luglio 2026, la Corte Costituzionale è tornata a occuparsi della disciplina indennitaria prevista per i licenziamenti illegittimi intimati dalle piccole imprese nell'ambito del contratto a tutele crescenti. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 16 luglio 2025, ed era incentrata sull'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Tale disposizione prevede che, per i datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'indennità e gli importi risarcitori siano dimezzati e non possano comunque superare il limite di sei mensilità. Il giudice rimettente aveva censurato tale previsione per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
Il caso : licenziamento da gruppo societario
Il caso concreto sottoposto al Tribunale di Padova riguardava l'impugnazione di un licenziamento intimato per motivo oggettivo, a seguito di un processo di riorganizzazione aziendale che aveva comportato l'esternalizzazione dell'attività commerciale. La parte ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro dovesse essere imputato unitariamente a più società del medesimo gruppo, in ragione di clausole contrattuali che prevedevano lo svolgimento dell'attività lavorativa anche presso le altre imprese collegate; le società convenute si erano invece costituite in giudizio contestando la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto.
I giudice rimettente evidenziava come tale meccanismo non consentisse di adeguare l'indennità alle specificità della singola vicenda, posto che il numero dei dipendenti non costituirebbe di per sé indice affidabile dell'effettiva forza economica del datore di lavoro, tanto più in un contesto caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica e organizzativa.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto.
La Corte ha accolto tale rilievo, ricordando che, con la sentenza n. 118 del 2025, era già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
In quella pronuncia, i giudici costituzionali avevano ravvisato il contrasto con i medesimi parametri costituzionali oggi richiamati dal Tribunale di Padova, individuandolo, in realta, non nel meccanismo del dimezzamento in sé, ma specificamente nell'imposizione di un tetto massimo risarcitorio insuperabile anche a fronte delle più gravi forme di illegittimità del licenziamento.
Tale soglia massima fissa è stata giudicata incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore.
Poiché dunque la questione sollevata dal Tribunale di Padova risulta sovrapponibile a quella già decisa, la Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto.

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