Licenziamento e contratti di somministrazione: limiti al recesso per GMO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, è tornata a pronunciarsi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato. La decisione affronta un tema particolarmente rilevante per datori di lavoro, agenzie per il lavoro e consulenti: l’obbligo di ricollocazione del lavoratore prima del recesso e i criteri di quantificazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo.

Il caso: licenziamento per mancanza di occasioni di lavoro

La vicenda riguarda due lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo l’attivazione della procedura per “mancanza di occasioni di lavoro” prevista dal contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro. 

Secondo l’azienda, non vi erano più missioni compatibili con la professionalità dei dipendenti e risultava impossibile mantenerli in disponibilità.

In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori, mentre la Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti, riconoscendo però soltanto la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto non sufficientemente dimostrato dall’agenzia l’effettivo adempimento dell’obbligo di repechage, cioè la concreta impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con le competenze dei lavoratori.

Nel giudizio di legittimità i lavoratori sostenevano che i giudici d’appello avessero omesso di esaminare ulteriori profili di illegittimità che, a loro avviso, avrebbero dovuto comportare la reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare contestavano che fosse realmente cessata la collaborazione commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore e rilevavano che, nello stesso periodo, l’agenzia continuava ad inviare altri lavoratori presso il medesimo stabilimento.

La Cassazione ha però respinto tali censure, precisando che la Corte d’Appello aveva esaminato congiuntamente tutti i motivi di ricorso e aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità di ricollocazione dei lavoratori.

La decisione della Cassazione: obbligo di repechage centrale

Nella motivazione la Suprema Corte richiama il principio già espresso in precedenti decisioni secondo cui, nel lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se l’agenzia dimostra di non poter reperire, per un congruo periodo di tempo, ulteriori missioni compatibili con la professionalità del dipendente.

La Cassazione evidenzia che la semplice corretta attivazione della procedura prevista dal contratto collettivo non è sufficiente a dimostrare la legittimità del recesso. Occorre invece una prova concreta dell’impossibilità di assegnare il lavoratore ad altre missioni. In questo contesto, l’obbligo di repechage coincide sostanzialmente con il dovere tipico dell’agenzia di continuare a cercare occasioni di lavoro per il dipendente assunto stabilmente.

Particolarmente rilevante è anche il passaggio dedicato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024. La Cassazione chiarisce che tale decisione ha esteso la tutela reintegratoria solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per motivo oggettivo. Diversamente, quando il vizio riguarda esclusivamente la violazione dell’obbligo di repechage, resta applicabile la sola tutela indennitaria prevista dal Jobs Act.

La Corte affronta infine il tema del calcolo dell’indennità risarcitoria. I lavoratori contestavano che la somma fosse stata parametrata all’indennità di disponibilità percepita durante il periodo senza missione, anziché all’ultima retribuzione piena percepita presso l’utilizzatore. Anche su questo punto la Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello.

Secondo i giudici, quando la cessazione della missione non dipende dall’agenzia ma dall’utilizzatore, e il lavoratore si trova già in disponibilità al momento del licenziamento, la base di calcolo dell’indennità deve coincidere proprio con l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015. Tale emolumento ha infatti natura retributiva ed è destinato a compensare la permanenza del vincolo lavorativo durante i periodi di attesa di una nuova missione.

La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso dei lavoratori, confermando sia l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage sia la correttezza del criterio utilizzato per la quantificazione dell’indennità risarcitoria