Licenziamento del direttore sportivo: quando scatta la giusta causa?

l licenziamento per giusta causa è il provvedimento più grave che un datore di lavoro possa adottare. Esso presuppone un comportamento del lavoratore così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto, come prevede l’art. 2119 c.c. Per valutarlo, il giudice non si ferma al fatto in sé: considera anche il ruolo del dipendente, il grado di fiducia richiesto dalle sue mansioni e il contesto in cui la condotta si è verificata.

Questi principi assumono un rilievo particolare nel settore sportivo professionistico, dove le figure apicali operano a stretto contatto con i vertici societari e gestiscono operazioni di notevole valore economico. 

Con l’ordinanza n. 26349 del 6 ottobre 2026 (udienza dell’1 luglio 2026), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che riguarda un direttore sportivo di una società calcistica, licenziato dopo un messaggio gravemente offensivo inviato al Presidente.

Licenziamento del direttore sportivo: i fatti e il percorso giudiziario

Il rapporto nasceva da un contratto di prestazione sportiva stipulato ai sensi della L. n. 91/1981, della durata di tre stagioni sportive.

 Al direttore erano affidate le mansioni previste dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi presso la F.I.G.C., tra cui le trattative e la stipula dei contratti con calciatori, tecnici e altre società.

Nel giugno 2020 la società gli contestava per iscritto una serie di comportamenti. Tra questi, 

  • la lontananza dal gruppo durante il periodo di lockdown, 
  • la scarsa partecipazione alle riunioni con i vertici,
  •  le dichiarazioni rilasciate in un’intervista televisiva, in cui aveva descritto la squadra come spenta e poco concentrata, e 
  • il messaggio offensivo inviato al Presidente l’11 giugno 2020.

Respinte le giustificazioni, la società lo licenziava per giusta causa il 3 luglio 2020.

La vicenda è stata lunga. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento. La Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, ma la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva annullato la sentenza e rinviato il giudizio. Secondo la Suprema Corte, andava accertata con precisione la categoria professionale del lavoratore, che non era dirigente, e occorreva valutare gli addebiti nel particolare ambiente sportivo e nell’intero contesto in cui si erano svolti i fatti. 

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha infine respinto il ricorso del lavoratore, che si è rivolto nuovamente alla Cassazione con cinque motivi.

La decisione della Cassazione e le motivazioni

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento e condannando il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio. Ecco il dettaglio  delle  articolate conclusioni  degli Ermellini:

  • Motivazione non apparente. Il lavoratore sosteneva che il giudice del rinvio si fosse limitato a richiamare la sentenza annullata, senza una valutazione propria. La Cassazione ha escluso il vizio. I richiami erano puntuali, perché le parti richiamate erano state trascritte, e riguardavano solo l’esistenza materiale di alcune condotte. Sulla gravità dei fatti, invece, la Corte d’Appello aveva svolto un esame autonomo: le condotte tenute durante il lockdown e le dichiarazioni televisive erano state giudicate deprecabili, ma non sufficienti, da sole, a giustificare il licenziamento.
  • Il peso del messaggio al Presidente. Il punto decisivo è stato il messaggio dell’11 giugno 2020. Il direttore vi definiva il Presidente un “piccolo uomo” e un uomo “vile”, alludendo a condotte appropriative commesse da una dirigenza intera. Per i giudici si tratta di accuse gravissime, che implicano reati e non una semplice gestione scorretta. Nello stesso messaggio, inoltre, il lavoratore dichiarava di non poter più essere d’aiuto: una frase che attesta la rottura del rapporto di fiducia da parte dello stesso interessato.
  • Ruolo e fiducia. La Corte ha ricordato che, nel valutare la giusta causa, conta anche la posizione del dipendente e il grado di affidamento richiesto dalle sue mansioni. Il direttore sportivo tratta contratti di rilevante valore economico insieme ai vertici societari. In questo quadro, non era ragionevole pretendere che la società continuasse a fidarsi di chi riteneva il proprio Presidente incapace di impedire azioni anche delittuose. Lo stesso lavoratore, del resto, aveva riconosciuto di ricoprire un ruolo apicale.
  • Rispetto del giudizio di rinvio. La Cassazione ha inoltre accertato che la Corte d’Appello si era attenuta ai principi fissati dalla precedente pronuncia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: aveva qualificato correttamente il rapporto come quello di un direttore sportivo e non di un dirigente, e aveva valutato gli addebiti nel loro contesto.
  • Motivi inammissibili. Sono stati dichiarati inammissibili gli altri motivi. Il terzo e il quinto chiedevano, in sostanza, una nuova lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il quarto invocava le cause di non punibilità legate allo stato d’ira per provocazione (art. 599 c.p. e art. 4 D.Lgs. n. 7/2016), ma si trattava di una questione nuova, mai posta ai giudici di merito. La Corte ha precisato che una simile tesi avrebbe richiesto accertamenti di fatto: un torto subito, uno stato d’ira conseguente e un messaggio inviato subito dopo.

In conclusione, il licenziamento per giusta causa è stato confermato.