Lavoro piattaforme digitali: le novità del nuovo decreto
Il Governo ha approvato ieri in CDM lo schema di decreto legislativo del 22 luglio 2026 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), disciplina in modo organico la qualificazione del rapporto di lavoro, la gestione algoritmica delle prestazioni e gli obblighi informativi a carico delle piattaforme digitali di lavoro e fissa le sanzioni per le violazioni in questo ambito.
Importante sottolineare che le norme si applicheranno a tutte le persone che svolgono un'attività organizzata tramite piattaforma sul territorio nazionale:
- indipendentemente dalla sede legale del gestore,
- sia con rapporti subordinati che autonomi e di collaborazione coordinata e continuativa.
Quadro normativo
Il decreto si coordina con un articolato sistema di fonti già vigenti: il regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, la legge 132/2025 sui principi antropocentrici dell'IA e il decreto-legge 62/2026 (convertito dalla L. 112/2026), che introduce la presunzione di subordinazione per i rapporti di lavoro mediante piattaforma. Vengono inoltre modificati il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, il D.Lgs. 81/2015 sui rider e il D.Lgs. 152/1997 sugli obblighi informativi.
La vigilanza è ripartita tra Ispettorato nazionale del lavoro, Garante privacy, INPS, INAIL e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN), tenute a cooperare e scambiarsi informazioni ai sensi dell'articolo 19.
Le novità e le sanzioni previste
Le principali novità operative riguardano quattro ambiti.
- Primo, la presunzione legale di subordinazione, che si applica ai nuovi rapporti dalla data di entrata in vigore e, per quelli già in corso al 2 dicembre 2026, solo al periodo successivo a tale data.
- Secondo, i limiti al trattamento dei dati personali tramite sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati , con specifico divieto di trattare dati su stato emotivo, conversazioni private, dati biometrici identificativi e informazioni idonee a rivelare origine etnica, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o stato di salute.
- Terzo, gli obblighi di trasparenza algoritmica , con informativa scritta su finalità, parametri e destinatari dei dati, da fornire anche in fase di selezione.
- Quarto, il diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate (art. 10), con obbligo di motivazione scritta e possibilità di rettifica entro 14 giorni.
Resta inoltre fermo, in ogni caso, che le decisioni di limitazione, sospensione o chiusura dell'account devono essere assunte da una persona fisica, pena la nullità dell'atto .
| Violazione | Norma | Sanzione amministrativa |
|---|---|---|
| Omessa informativa su sistemi di monitoraggio/decisionali (art. 8, commi 1-3) | Art. 8, c. 9 | Da 500 a 1.500 € per persona |
| Omessa informativa in fase di selezione (art. 8, c. 6) | Art. 8, c. 9 | Da 500 a 1.500 € per persona |
| Omessa comunicazione a rappresentanti/autorità (art. 8, commi 4-5) | Art. 8, c. 9 | Da 1.000 a 5.000 € per violazione |
| Mancata valutazione d'impatto biennale (art. 9, c. 1) | Art. 9, c. 8 | Da 3.000 a 18.000 € per sistema |
| Mancata adozione risorse umane adeguate (art. 9, c. 2) | Art. 9, c. 9 | Da 2.000 a 12.000 € |
| Mancate misure correttive (art. 9, c. 5) | Art. 9, c. 10 | Da 5.000 a 30.000 € |
| Omessa trasmissione risultati valutazione (art. 9, c. 6) | Art. 9, c. 11 | Da 500 a 3.000 € |
| Decisione non assunta da un essere umano (art. 9, c. 7) | Art. 9, c. 12 | Da 1.000 a 5.000 € |
| Mancata spiegazione scritta decisione automatizzata (art. 10, commi 1-3) | Art. 10, c. 11 | Da 1.000 a 6.000 € |
| Omessa risposta a richiesta di riesame (art. 10, c. 5) | Art. 10, c. 12 | Da 1.000 a 6.000 € per lavoratore |
| Omessa rettifica decisione illegittima (art. 10, c. 6) | Art. 10, c. 13 | Da 2.000 a 12.000 € |
| Omessa adozione misure correttive (art. 10, c. 8) | Art. 10, c. 14 | Da 3.000 a 18.000 € |
| Mancata istituzione canali di comunicazione (art. 16) | Art. 16, c. 3 | Da 3.000 a 18.000 € |
Le sanzioni indicate sono raddoppiate in presenza di determinate circostanze aggravanti (coinvolgimento di oltre 50 lavoratori, incidenza sul compenso, sospensione o chiusura dell'account, cessazione del rapporto, recidiva nel triennio).
Entrata in vigore e adempimenti operativi
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore del provvedimento, che dovrà avvenire entro il 2 dicembre 2026, diventerà quindi necessario per le aziende che utilizzano la gestione digitalizzata delle attività :
- mappare i sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati in uso, verificandone la conformità ai divieti dell'articolo 6;
- predisporre o aggiornare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, da condividere con i rappresentanti dei lavoratori;
- redigere il documento informativo unificato , comprensivo dei dati identificativi del titolare della piattaforma;
- designare la persona di contatto per la gestione delle richieste di riesame; attivare i canali di comunicazione riservati tra lavoratori e rappresentanti (art. 16); avviare le procedure di informazione e consultazione sindacale ai sensi del D.Lgs. 25/2007.
Per le piattaforme con oltre 250 lavoratori sul territorio nazionale, va inoltre previsto il rimborso delle spese per l'esperto eventualmente designato dai rappresentanti dei lavoratori. Si segnala infine che le comunicazioni alle amministrazioni transiteranno, a regime, dal Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), le cui modalità tecniche saranno definite con decreto ministeriale entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
La sintesi del Comunicato stampa
Riportiamo per completezza anche il comunicato stampa del Governo :
In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto – tra i quali l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione – anche in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.
In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali: è vietato, in particolare, trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private e all’esercizio dei diritti fondamentali, desumere informazioni su convinzioni, condizioni di salute, adesione sindacale o orientamento sessuale e raccogliere dati quando la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo di svolgerlo. Sono previsti l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.
È imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – devono essere adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. È riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.
Sono infine rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro le violenze e le molestie; sono introdotti obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni; è disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche mediante l’Autorità europea del lavoro, unitamente alle tutele contro gli atti ritorsivi e al regime sanzionatorio.

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