Ivass: relazione antifrode RC auto, nuovo modello e scadenze
L'IVASS ha aggiornato le regole sulla relazione annuale che le compagnie RC auto devono inviare per rendicontare l'attività di contrasto alle frodi.
Con il Regolamento n. 59 del 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026, l'Istituto ridefinisce il modello previsto dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 1/2012.
Il regolamento è in vigore dall'8 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione, e sostituisce la disciplina precedente: sono infatti abrogati il Regolamento ISVAP n. 44/2012 e il Provvedimento IVASS n. 1/2013.
Relazione antifrode RC auto: chi è obbligato e a cosa serve
L'obbligo riguarda le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie che operano nel territorio nazionale in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento. In entrambi i casi devono essere abilitate all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (ramo danni 10). Le compagnie attive solo in altri rami restano quindi fuori dall'ambito di applicazione.
Secondo l'art. 4, la relazione deve fornire all'IVASS gli elementi per valutare l'efficienza di processi, sistemi e persone. L'obiettivo è verificare che l'organizzazione aziendale sia adeguata a prevenire e contrastare le frodi, sia in fase di assunzione dei contratti sia in fase di liquidazione dei sinistri. Per commercialisti e consulenti che assistono operatori del settore, il regolamento chiarisce anche concetti chiave, definiti all'art. 2:
- sinistro esposto al rischio frode: quello a cui è riconducibile almeno un indicatore di rischio;
- sinistro chiuso senza seguito per attività antifrode: quello archiviato dopo gli approfondimenti, senza pagamenti al presunto danneggiato;
- furto d'identità e intestazione fittizia del veicolo.
I contenuti del modello: quattro prospetti numerici e un questionario
Il modello di relazione si compone di cinque allegati.
- MANFR_S2P1 (allegato 1). Raccoglie i dati sui sinistri suddivisi per provincia, posizione di danno (danni a cose e lesioni alla persona), tipologia di gestione (propria o come impresa designata FGVS) ed esercizio di riferimento. Riguarda i sinistri denunciati rapportati alle unità di rischio, quelli esposti al rischio frode, quelli oggetto di approfondimento, quelli chiusi senza seguito, quelli con denunce o querele e quelli oggetto di disconoscimento.
- MANFR_S2P2 (allegato 2). Contiene gli stessi dati, riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della convenzione CARD.
- MANFR_S3P1 (allegato 3). Riporta i dati aggregati su denunce e querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti e il loro esito.
- MANFR_S3P2 (allegato 4). Riporta i dati aggregati su denunce e querele relative ai contratti e alla documentazione contrattuale, compresi i contratti annullati per furto d'identità e intestazione fittizia.
- Questionario (allegato 5). Descrive il sistema organizzativo e le procedure, anche informatiche, adottate per prevenire il rischio frode.
Scadenza del 31 maggio, esoneri e modalità di trasmissione
La relazione va trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno e deve essere approvata dall'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) Per le sedi secondarie di imprese con sede in uno Stato terzo è competente il rappresentante generale, mentre per le imprese comunitarie è competente l'organo che gestisce la società.
L'art. 6 prevede due esoneri:
- le imprese che nell'esercizio hanno solo gestito sinistri, senza stipulare nuovi contratti, non devono inviare l'allegato 4;
- le imprese che, pur autorizzate o abilitate, non hanno esercitato il ramo nell'esercizio di riferimento
sono esonerate dall'intera relazione.
Le modalità tecniche di invio sono indicate nel documento "Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attività antifrode" CHE è disponibile, insieme a un file Excel esemplificativo del tracciato dati, sul sito IVASS nella sezione dedicata alle banche dati R.C. auto e Antifrode.
Il regolamento non contiene disposizioni transitorie: conviene quindi verificare sul sito dell'Istituto il tracciato aggiornato prima della prossima trasmissione.

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