Interdizione post partum: può essere revocata?

Con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuta per chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al provvedimento di interdizione post partum, in risposta a una richiesta di parere concernente la possibilità di "revisione" di un atto già adottato. 

È bene  forse ricordare la distinzione tra  questo istituto dal congedo di maternità "ordinario": mentre quest'ultimo spetta automaticamente a tutte le lavoratrici madri per un periodo predefinito, l'interdizione post partum è una misura ulteriore ed eccezionale, disposta dall'Ispettorato territoriale al termine di un'istruttoria, che prolunga l'astensione dal lavoro oltre i termini ordinari , in presenza di condizioni di rischio per la madre o per il bambino.

 Il documento  ricostruisce la disciplina dell'istituto e ne precisa la natura giuridica, offrendo indicazioni utili per la  gestione delle istanze

Le norme in materia di protezione della maternità

L'interdizione post partum è una misura di tutela della lavoratrice madre, finalizzata a salvaguardare la salute della donna e del bambino nel periodo successivo al parto, fino al compimento del settimo mese di età del figlio.

 La disciplina trova fondamento negli articoli 6, 7 e 17 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il Testo Unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità, e si applica quando la lavoratrice sia adibita a mansioni o esposta a condizioni lavorative incompatibili con lo stato di puerpera o con l'allattamento, senza che sia possibile eliminare il rischio con misure organizzative.

 Il provvedimento presuppone la sussistenza di due condizioni: 

  1. da un lato l'accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni siano effettivamente pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino; 
  2. dall'altro l'impossibilità oggettiva di assegnare la lavoratrice a mansioni alternative, compatibili e prive di rischio. 

Solo quando entrambi questi elementi risultano verificati, e nessuna soluzione organizzativa interna consente di eliminare l'esposizione al rischio, l'Ispettorato territorialmente competente procede all'istruttoria e, riscontrati i requisiti previsti,  emana il provvedimento di interdizione.

Chiarimenti INL provvedimento definitivo ma non “intoccabile”

La nota si sofferma in particolare sulla natura giuridica dell'atto, chiarendo che la sua qualificazione come provvedimento "definitivo" va intesa secondo le categorie proprie del diritto amministrativo: un atto è definitivo quando risultano esauriti i rimedi amministrativi ordinari, perché proviene da un'autorità priva di superiore gerarchico, perché la legge gli attribuisce espressamente tale carattere, oppure perché i rimedi previsti sono già stati esperiti o non sono più esperibili. Nel caso specifico, l'interdizione post partum ha natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento, in quanto rappresenta la determinazione finale con cui l'Ispettorato accerta i presupposti di legge e dispone l'astensione dal lavoro, producendo effetti immediati.

L'INL precisa però che la definitività dell'atto non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, la cui scelta spetta all'ufficio che ha adottato l'atto, in base al tipo di vizio riscontrato

 L'esercizio dell'autotutela richiede tuttavia una ponderazione tra l'interesse pubblico alla rimozione o revisione dell'atto e l'affidamento maturato da chi ha confidato nei suoi effetti. Infine, qualora si opti per l'annullamento del provvedimento, la nota ricorda che  la giurisprudenza ammette una deroga quando l'applicazione retroattiva risulti incongrua o manifestamente ingiusta, consentendo una limitazione parziale o totale della retroattività ovvero una decorrenza immediata  degli effetti, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 2011.

Scarica la nota dell’ispettorato

NOTA INL 1829 2026