Cessione d’azienda per fallimento: TFR bloccato se il lavoro continua col nuovo datore
Con la sentenza n. 23441 del 17 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si occupa della liquidazione del trattamento di fine rapporto quando l'azienda (o un suo ramo) viene ceduta nell'ambito di una procedura concorsuale e il lavoratore prosegue l'attività alle dipendenze del soggetto acquirente. Si tratta in particolare della possibilità per il dipendente di far valere il proprio credito TFR nei confronti della società cedente, magari già fallita, oppure di doverne attendere la maturazione presso il nuovo datore di lavoro.
Il quadro normativo di riferimento è composito e ha subito nel tempo un'importante evoluzione:
- dalla disciplina dell'art. 47 della legge n. 428/1990, che condizionava l'immediata esigibilità del TFR all'avvenuta omologazione del concordato preventivo liquidatorio,
- si è passati – con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) il 15 luglio 2022 – a un regime più favorevole al lavoratore, che rende il credito immediatamente esigibile nei confronti della cedente anche a prescindere da tale omologazione, richiamando comunque i principi generali dell'art. 2112 del codice civile e le tutele previste dall'art. 105 della legge fallimentare in tema di responsabilità dell'acquirente per i debiti pregressi.
Vediamo però il caso concreto e la decisione della Suprema Corte e perche non applica tale agevolazione .
Il caso: concordato preventivo, cessione d’azienda e cessazione del rapporto
Una società era stata ammessa nel 2017 a un concordato preventivo con piano liquidatorio, che prevedeva la vendita immediata, ancor prima dell'omologazione, dell'intero complesso aziendale, con il trasferimento in capo all'acquirente dei rapporti di lavoro in essere.
La cessione si era perfezionata con atto notarile nel novembre 2018, dopo il regolare svolgimento della procedura di consultazione sindacale, con espressa esclusione della responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti pregressi. La società cedente veniva successivamente dichiarata fallita.
Il lavoratore interessato presentava allora domanda di ammissione al passivo fallimentare per il TFR maturato durante il rapporto intercorso con la cedente, sostenendo che l'assunzione ex novo da parte della società subentrante, con accantonamento del TFR limitato al periodo successivo al passaggio, dimostrasse l'avvenuta cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di opposizione allo stato passivo, accoglieva solo parzialmente le pretese del ricorrente, riconoscendo alcuni importi già ammessi dal curatore ma respingendo la domanda relativa al TFR maturato presso la cedente, avendo accertato che il rapporto di lavoro era in realtà proseguito senza soluzione di continuità presso la società cessionaria per effetto della cessione del ramo d'azienda.
Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 105 della legge fallimentare, 47 della legge n. 428/1990 e 2112 del codice civile.
La decisione della Cassazione: inappliabilità per profilo temporale
La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e comunque infondato.
La Corte ha preliminarmente chiarito un profilo di diritto intertemporale: la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa, pur potendo in astratto rappresentare un utile criterio interpretativo, non è applicabile alle procedure concorsuali aperte prima della sua entrata in vigore, fissata al 15 luglio 2022.
Nel caso di specie, i fatti risalivano a un periodo antecedente, per cui doveva trovare applicazione la disciplina previgente, la quale subordinava l'immediata esigibilità del TFR nei confronti della cedente all'avvenuta omologazione del concordato preventivo liquidatorio – circostanza che, nella fattispecie, risultava mancante.
Su questo punto, peraltro, il motivo di ricorso non conteneva alcuna censura specifica.
Quanto al merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che quando il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni alle dipendenze del soggetto cessionario, il diritto al TFR, pur maturando progressivamente anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento, non diventa ancora esigibile, poiché tale esigibilità è collegata al momento della cessazione effettiva del rapporto.
Il Tribunale aveva correttamente accertato, sul piano fattuale, la continuità occupazionale del lavoratore presso la nuova società, senza che fosse stata dimostrata un'autonoma e distinta cessazione del precedente rapporto con la cedente. Su questa base, la Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo per la quota di TFR relativa al periodo antecedente al trasferimento, richiamando i propri precedenti conformi in materia.

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