Infortunio mortale: nominare un preposto non basta.

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 20150/2026 (dep. 3 giugno 2026), è tornata ad occuparsi di infortunio mortale sul lavoro chiarendo  molti profili di grande interesse operativo: 

  • il perimetro entro cui il giudice può rinunciare a una perizia tecnica quando il quadro probatorio è già sufficientemente solido, 
  •  i criteri di riparto della colpa quando più imprese operano nello stesso stabilimento in regime di appalto
  • l'irrilevanza, ai fini dell'interruzione del nesso causale, del comportamento imprudente del lavoratore quando le violazioni datoriali riguardano proprio il rischio che si è concretizzato,
  • l'insufficienza della nomina del preposto alla sicurezza.

Ecco tutti i dettagli del caso con gli aspetti critici da tenere in considerazione.

La vicenda:

Il caso trae origine dalla morte di un autista di un'impresa di trasporti, investito e schiacciato da un pesante involucro di rifiuti plastici mentre si trovava a piedi nel piazzale di uno stabilimento di smaltimento rifiuti, durante le operazioni di carico del proprio mezzo. 

Il fardello era caduto da un muletto condotto da un lavoratore interinale impiegato da una ditta subappaltatrice operante all'interno dello stabilimento. Subito dopo l'evento, su disposizione dell'amministratore della società titolare dello stabilimento, la scena era stata alterata: il muletto era stato fatto sparire, l'area lavata e alcuni materiali ricollocati, al fine di sviare gli accertamenti degli investigatori.

Il Tribunale, e successivamente la Corte d'Appello, avevano ricostruito la dinamica dell'infortunio basandosi su testimonianze relative a una confessione stragiudiziale resa dal conducente del muletto subito dopo il fatto, ritenuta compatibile con i dati oggettivi (tracce ematiche e lesioni riscontrate). 

Erano stati confermati gli addebiti di colpa specifica per 

  • omessa segnaletica di viabilità interna, 
  • omessa vigilanza su prassi di lavoro pericolose e 
  • mancato coordinamento tra le imprese operanti nello stesso sito ai fini della valutazione dei rischi interferenziali. 

In sede di ricorso, imputati e responsabili civili avevano contestato, tra l'altro, il rigetto della richiesta di perizia tecnica e l'attendibilità delle prove testimoniali poste a fondamento della condanna.

La decisione: responsabilità solidale per mancata vigilanza

La Cassazione ha respinto integralmente i ricorsi di imputati e responsabili civili, confermando le condanne. 

Sul primo punto, i giudici hanno ribadito che la rinnovazione istruttoria e la perizia sono strumenti eccezionali: il giudice di merito può legittimamente ritenerli superflui quando il compendio probatorio già raggiunto consente di ricostruire i fatti oltre ogni ragionevole dubbio, come nel caso di specie, in cui la prova dichiarativa (confessione stragiudiziale, riscontrata da più testimoni) è stata ritenuta pienamente compatibile con i dati oggettivi disponibili, nonostante l'alterazione dolosa dello stato dei luoghi. 

Sul piano della colpa, la Corte ha confermato la sussistenza delle violazioni contestate, richiamando gli obblighi datoriali in materia di segnaletica dei percorsi e di gestione dei rischi da interferenza tra imprese, di cui agli artt. 63, 64 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisando che tali obblighi gravano anche sul subappaltatore, non essendo sufficiente la mera nomina di un preposto per escludere la responsabilità del datore di lavoro laddove si sia consolidata una prassi lavorativa pericolosa non contrastata. 

Piu precisamente la Cassazione conferma  che il datore di lavoro titolare dello stabilimento risponde su un doppio binario:

  1. Viabilità interna (artt. 63-64 D.Lgs. 81/2008): l'assenza di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare i percorsi dei mezzi e delle persone nell'area di carico/scarico e stoccaggio è stata ritenuta causalmente rilevante, a nulla valendo la produzione di foto satellitari che mostravano tracciati solo parziali (relativi ai parcheggi, non ai percorsi pedonali).
  2. Coordinamento tra imprese (art. 26 D.Lgs. 81/2008): il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) esisteva, ma non copriva il rischio di interferenza tra i mezzi in movimento e gli autisti esterni costretti a scendere dal camion per le operazioni di chiusura. La Corte ha ritenuto questo un vuoto di valutazione imputabile al datore di lavoro committente, che resta il soggetto tenuto a redigere un DUVRI davvero completo.

È stato inoltre escluso che il comportamento imprudente della vittima o del conducente del muletto potesse interrompere il nesso causale, trattandosi di condotte non estranee al rischio che le regole cautelari violate erano destinate a prevenire. 

FAQ e Box di sintesi

Nei casi di infortunio  nei lavori in  subappalto come si suddivide la colpa?

Il punto più utile per i consulenti riguarda l'estensione della responsabilità ex art. 26 anche al subappaltatore (nel caso, l'amministratore della ditta fornitrice del lavoratore interinale): pur non essendo lui il soggetto obbligato a redigere il DUVRI (obbligo che grava sul committente), la Cassazione afferma che ha comunque un dovere di informazione reciproca e cooperazione con il committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, trattandosi di un unico ambiente di lavoro con un solo ciclo produttivo. Il subappaltatore non può quindi "scaricare" sul committente l'intera responsabilità organizzativa, invocando la propria estraneità formale alla redazione del documento.

Il ruolo del preposto: perché la sua nomina non basta?

 La difesa aveva sostenuto che l'esistenza di un preposto e di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) escludesse la colpa per omessa vigilanza. La Cassazione respinge questo argomento affermando un principio consolidato:

la nomina del preposto non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilare per impedire il consolidarsi di prassi lavorative contra legem pericolose per i lavoratori.

In pratica, non basta avere formalmente individuato una figura di controllo intermedio: se nei fatti si instaura una prassi di lavoro rischiosa (nel caso, il trasporto di due balle sovrapposte con guida spericolata, protratto nel tempo e conosciuto o conoscibile), il datore di lavoro resta responsabile se non ha attivato un controllo effettivo e non solo cartaceo. La Corte ha valorizzato proprio l'abitualità della condotta pericolosa (riscontrata da più testimoni per giorni precedenti l'incidente) come indice che la vigilanza, pur formalmente organizzata, non era stata effettivamente esercitata.

Il comportamento  imprudente della vittima e del lavoratore esterno hanno rilevanza?

 la Cassazione chiarisce che né l'allontanamento della vittima dal camion né la condotta di guida imprudente del conducente del muletto interrompono il nesso causale, perché le regole cautelari violate (segnaletica, coordinamento, vigilanza) erano proprio destinate a prevenire simili condotte imprudenti dei lavoratori. Solo un comportamento eccentrico o esorbitante rispetto all'area di rischio governata dal datore di lavoro avrebbe potuto spezzare il nesso causale — ipotesi qui esclusa.

In sintesi la sentenza ribadisce che 

  • (i) l'organigramma della sicurezza (preposto, RSPP) va supportato da controlli sostanziali e documentabili sulle prassi operative reali; 
  • (ii) il DUVRI deve coprire ogni interferenza concretamente prevedibile, incluse quelle con soggetti esterni allo stabilimento;
  • (iii) nei rapporti di subappalto, gli obblighi di cooperazione informativa restano in capo a entrambe le parti, a prescindere da chi materialmente rediga la documentazione.