Infarto sul lavoro: risarcimento pieno anche con malattie pregresse
Con l'ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione analizza i limiti della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. quando il danno alla salute del lavoratore si somma a condizioni patologiche preesistenti. La pronuncia chiarisce, in particolare, se e quanto la presenza di fattori extra-lavorativi o di stati morbosi pregressi possa incidere sulla misura del risarcimento dovuto dall'azienda, e ribadisce i criteri di ripartizione tra indennizzo INAIL e danno differenziale civilistico.
Si tratta di indicazioni operative rilevanti per la gestione del rischio da usura psicofisica, per la valutazione dei carichi di lavoro e per la corretta impostazione delle strategie difensive in giudizio, in un contesto di continua emergenza infortunistica in cui i richiami all'obbligo di sicurezza datoriale acquistano un ruolo sempre piu centrale.
Il caso: autista diabetico e iperteso in turni sempre straordinari
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da un lavoratore, autista di linea per oltre vent'anni presso un'azienda di trasporti siciliana, colpito da un infarto miocardico in servizio e da gravi patologie artrosiche al rachide. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità datoriale, ma aveva ridotto il risarcimento del 50% in considerazione delle condizioni di salute pregresse del lavoratore, quali obesità, diabete e ipertensione.
La Corte d'Appello di Messina, riformando parzialmente la decisione, aveva invece eliminato tale riduzione, qualificando le patologie preesistenti come mere concause naturali, non riconducibili a un comportamento colpevole del danneggiato, e condannando l'azienda al pagamento dell'intero importo di Euro 402.190,00, oltre interessi e rivalutazione.
L'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi:
- l'omessa considerazione dell'intensa attività politica svolta dal lavoratore quale possibile causa alternativa della patologia;
- l'assenza di prova del nesso causale tra lavoro e infarto, posto che i mezzi erano regolarmente revisionati e i turni conformi alla contrattazione collettiva; e
- la necessità di ridurre il risarcimento in ragione degli stati morbosi antecedenti.
Il lavoratore, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la propria rendita INAIL non includeva il danno biologico e non dovesse pertanto essere detratta dal risarcimento civilistico.
Decisione e motivazione sulla responsabilità del datore di lavoro
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.
Per qunto riguarda l'azienda. giudici hanno ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la consulenza tecnica medico-legale, la quale aveva accertato la natura determinante dello stress professionale nella genesi della cardiopatia, attribuendo rilievo del tutto marginale ai fattori extra-lavorativi. È stato ribadito che, ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto a tutelare l'integrità fisica del dipendente tenendo conto della concreta realtà aziendale, e che l'utilizzo di mezzi carenti di requisiti ergonomici unitamente all'imposizione di turni sistematicamente superiori all'orario contrattuale integra pienamente la colpa datoriale, a prescindere dal rispetto formale di specifiche norme di settore.
Sul tema del concorso di cause, la Corte ha confermato il principio secondo cui la preesistenza di uno stato patologico costituisce una concausa naturale irrilevante ai fini della riduzione del risarcimento, in applicazione del principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p.: la comparazione dell'incidenza eziologica tra più cause concorrenti, ai fini di un frazionamento della responsabilità, può operare solo tra condotte umane colpevoli, non tra queste e fattori naturali. Ne consegue che, qualora non risulti provata l'esistenza di un fattore naturale idoneo a escludere del tutto il nesso causale, il datore di lavoro risponde per l'intero danno, anche quando il lavoratore presenti, per condizioni soggettive, una vulnerabilità superiore alla media.
Il nuovo sistema di indennizzo INAIL
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, chiarendo che, ai fini dell'applicazione del nuovo sistema indennitario INAIL relativo al danno biologico, è sufficiente che l'evento sia stato denunciato successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo (9 agosto 2000), anche se il fatto lesivo si sia verificato in epoca precedente. Nel caso di specie, l'infarto era avvenuto nel 1999 ma la denuncia era stata presentata nel 2002: pertanto la rendita INAIL, comprensiva del danno biologico, doveva essere legittimamente detratta dal risarcimento civilistico secondo il criterio delle poste omogenee, distinguendo danno patrimoniale e non patrimoniale e scomputando dall'importo liquidato le sole voci coperte dall'assicurazione sociale.

Commenti recenti