CCNL scuole FISM 2026-2027: aumenti e novità contrattuali
Il 7 luglio 2026, presso la sede del CNEL a Roma, le parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del secondo biennio 2026-2027 del CCNL FISM, il contratto collettivo che disciplina il trattamento economico e normativo del personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole aderenti e/o rappresentate dalla Federazione Italiana Scuole Materne.
oIl testo definitivo firmato dalle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e SNALS-Confsal recepisce quanto già anticipato nel verbale di pre-accordo economico sottoscritto il 21 maggio 2026, la cui formalizzazione era stata rinviata
È opportuno precisare che l'intesa raggiunta non sostituisce integralmente il CCNL FISM 2024-2027, ma ne aggiorna esclusivamente gli istituti economici e alcune disposizioni normative specifiche. Tutta la parte normativa ed economica già disciplinata dal contratto sottoscritto il 28 maggio 2025 e non oggetto di modifica resta pertanto pienamente in vigore.
Le novità contrattuali
Il rinnovo interviene su tre ambiti normativi di rilievo per la gestione del personale.
- In primo luogo, l'art. 21.2 del CCNL, relativo al contratto a tempo determinato nei casi di carenza di docenti abilitati ed educatori privi di titolo, viene modificato con decorrenza 30 giugno 2026. La disposizione consente ora la reiterazione del contratto a termine, oltre i trentasei mesi previsti dalla normativa ordinaria, fino a un periodo complessivo massimo di ottantaquattro mesi (12+72), senza necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Tale possibilità permane fino all'espletamento delle procedure concorsuali o abilitanti utili al conseguimento del titolo. È inoltre specificato che, qualora il docente o l'educatore consegua l'abilitazione o il titolo richiesto nel corso dei primi dodici mesi di contratto, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data di conseguimento; se il titolo è conseguito successivamente, il contratto prosegue fino alla scadenza originaria, con possibilità di un successivo contratto a termine, senza periodo di prova, entro il limite massimo di dodici mesi.
- In secondo luogo, viene introdotto il nuovo punto 21.13, dedicato al contratto a tempo determinato per i lavoratori assunti con funzione di coordinatore (livelli VII lettere A-B-C e VIII lettere A-B-C-D, secondo la classificazione dell'art. 34). Per tale profilo è ammesso un contratto a termine di durata iniziale di dodici mesi, prorogabile fino a un limite massimo di sessanta mesi complessivi, comprensivi di eventuali rinnovi o proroghe pregresse.
- In terzo luogo, viene integralmente riformulato l'art. 45 bis in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI). A tutti i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, e a quelli a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a tre mesi è garantita l'iscrizione all'ASI, con contributo a carico esclusivo del datore di lavoro pari a 84,50 euro annui per dipendente (7,042 euro mensili per dodici mensilità), importo che copre anche i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni. Le parti hanno individuato quale fondo di riferimento Unisalute – Fondo negoziale di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Le novità economiche
L'aumento contrattuale economico decorre dal 1° settembre 2026.
La retribuzione minima tabellare del VI livello (docenti) è incrementata complessivamente di 80,00 euro lordi mensili, ripartiti in due tranche da 40,00 euro ciascuna, con decorrenza
- 1° settembre 2026 e
- 1° settembre 2027.
L'incremento è stato riparametrato su tutti gli altri livelli della classificazione del personale, come riportato nella tabella seguente.
| Livello | Incremento dal 01/09/2026 (€) | Incremento dal 01/09/2027 (€) | Totale incrementi (€) |
|---|---|---|---|
| I | 34,90 | 34,90 | 69,80 |
| II | 36,26 | 36,26 | 72,52 |
| III | 36,32 | 36,32 | 72,64 |
| IV | 37,48 | 37,48 | 74,96 |
| V | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| VI | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| VII | 43,96 | 43,96 | 87,92 |
| VIII | 44,96 | 44,96 | 89,92 |
Per effetto di tali incrementi, i nuovi minimi tabellari contrattuali mensili risultano così determinati:
| Livello | Minimo dal 01/09/2025 (€) | Minimo dal 01/09/2026 (€) | Minimo dal 01/09/2027 (€) |
|---|---|---|---|
| I | 1.447,95 | 1.482,85 | 1.517,75 |
| II | 1.504,68 | 1.540,94 | 1.577,20 |
| III | 1.506,86 | 1.543,18 | 1.579,50 |
| IV | 1.555,07 | 1.592,55 | 1.630,03 |
| V | 1.639,76 | 1.679,76 | 1.719,76 |
| VI | 1.659,55 | 1.699,55 | 1.739,55 |
| VII | 1.824,19 | 1.868,15 | 1.912,11 |
| VIII | 1.865,46 | 1.910,42 | 1.955,38 |
Welfare
Sul piano del welfare contrattuale, l'art. 45 viene riformulato con decorrenza 30 giugno 2026.
Per gli anni 2026 e 2027 il valore degli strumenti di welfare scende a 100 euro annui per lavoratore, nel caso di decorrenza dell'ASI dal 1° gennaio 2026; gli Enti sono tenuti a mettere a disposizione tali strumenti entro il 24 dicembre di ciascun anno, con possibilità di utilizzo entro il 24 dicembre dell'anno successivo. I valori restano onnicomprensivi e sono espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. I lavoratori possono inoltre destinare, in tutto o in parte, tali somme al Fondo di Previdenza Complementare "Espero" o al fondo di assistenza sanitaria integrativa, secondo le regole previste dai rispettivi regolamenti.

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