CCNL scuole FISM 2026-2027: aumenti e novità contrattuali

Il 7 luglio 2026, presso la sede del CNEL a Roma, le parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del secondo biennio 2026-2027 del CCNL FISM, il contratto collettivo che disciplina il trattamento economico e normativo del personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole aderenti e/o rappresentate dalla Federazione Italiana Scuole Materne.

oIl testo definitivo firmato dalle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e SNALS-Confsal recepisce quanto già anticipato nel verbale di pre-accordo economico sottoscritto il 21 maggio 2026, la cui formalizzazione era stata rinviata 

È opportuno precisare che l'intesa raggiunta non sostituisce integralmente il CCNL FISM 2024-2027, ma ne aggiorna esclusivamente gli istituti economici e alcune disposizioni normative specifiche. Tutta la parte normativa ed economica già disciplinata dal contratto sottoscritto il 28 maggio 2025 e non oggetto di modifica resta pertanto pienamente in vigore.

Le novità contrattuali

Il rinnovo interviene su tre ambiti normativi di rilievo per la gestione del personale.

  1. In primo luogo, l'art. 21.2 del CCNL, relativo al contratto a tempo determinato nei casi di carenza di docenti abilitati ed educatori privi di titolo, viene modificato con decorrenza 30 giugno 2026. La disposizione consente ora la reiterazione del contratto a termine, oltre i trentasei mesi previsti dalla normativa ordinaria, fino a un periodo complessivo massimo di ottantaquattro mesi (12+72), senza necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Tale possibilità permane fino all'espletamento delle procedure concorsuali o abilitanti utili al conseguimento del titolo. È inoltre specificato che, qualora il docente o l'educatore consegua l'abilitazione o il titolo richiesto nel corso dei primi dodici mesi di contratto, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data di conseguimento; se il titolo è conseguito successivamente, il contratto prosegue fino alla scadenza originaria, con possibilità di un successivo contratto a termine, senza periodo di prova, entro il limite massimo di dodici mesi.
  2. In secondo luogo, viene introdotto il nuovo punto 21.13, dedicato al contratto a tempo determinato per i lavoratori assunti con funzione di coordinatore (livelli VII lettere A-B-C e VIII lettere A-B-C-D, secondo la classificazione dell'art. 34). Per tale profilo è ammesso un contratto a termine di durata iniziale di dodici mesi, prorogabile fino a un limite massimo di sessanta mesi complessivi, comprensivi di eventuali rinnovi o proroghe pregresse.
  3. In terzo luogo, viene integralmente riformulato l'art. 45 bis in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI). A tutti i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, e a quelli a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a tre mesi è garantita l'iscrizione all'ASI, con contributo a carico esclusivo del datore di lavoro pari a 84,50 euro annui per dipendente (7,042 euro mensili per dodici mensilità), importo che copre anche i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni. Le parti hanno individuato quale fondo di riferimento Unisalute – Fondo negoziale di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le novità economiche

L'aumento contrattuale economico decorre dal 1° settembre 2026.

 La retribuzione minima tabellare del VI livello (docenti) è incrementata complessivamente di 80,00 euro lordi mensili, ripartiti in due tranche da 40,00 euro ciascuna, con decorrenza

  • 1° settembre 2026 e
  • 1° settembre 2027.

L'incremento è stato riparametrato su tutti gli altri livelli della classificazione del personale, come riportato nella tabella seguente.

Livello Incremento dal 01/09/2026 (€) Incremento dal 01/09/2027 (€) Totale incrementi (€)
I 34,90 34,90 69,80
II 36,26 36,26 72,52
III 36,32 36,32 72,64
IV 37,48 37,48 74,96
V 40,00 40,00 80,00
VI 40,00 40,00 80,00
VII 43,96 43,96 87,92
VIII 44,96 44,96 89,92

Per effetto di tali incrementi, i nuovi minimi tabellari contrattuali mensili risultano così determinati:

Livello Minimo dal 01/09/2025 (€) Minimo dal 01/09/2026 (€) Minimo dal 01/09/2027 (€)
I 1.447,95 1.482,85 1.517,75
II 1.504,68 1.540,94 1.577,20
III 1.506,86 1.543,18 1.579,50
IV 1.555,07 1.592,55 1.630,03
V 1.639,76 1.679,76 1.719,76
VI 1.659,55 1.699,55 1.739,55
VII 1.824,19 1.868,15 1.912,11
VIII 1.865,46 1.910,42 1.955,38

Welfare

Sul piano del welfare contrattuale, l'art. 45 viene riformulato con decorrenza 30 giugno 2026. 

Per gli anni 2026 e 2027 il valore degli strumenti di welfare scende a 100 euro annui per lavoratore, nel caso di decorrenza dell'ASI dal 1° gennaio 2026; gli Enti sono tenuti a mettere a disposizione tali strumenti entro il 24 dicembre di ciascun anno, con possibilità di utilizzo entro il 24 dicembre dell'anno successivo. I valori restano onnicomprensivi e sono espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. I lavoratori possono inoltre destinare, in tutto o in parte, tali somme al Fondo di Previdenza Complementare "Espero" o al fondo di assistenza sanitaria integrativa, secondo le regole previste dai rispettivi regolamenti.

Scarica il testo dell’accordo

Accordo economico FISM  2026-2027