Mancata risposta a visite fiscali: quando non basta per licenziare
Il controllo dello stato di malattia del lavoratore tramite le visite fiscali disposte dall'INPS rappresenta uno strumento ordinario a disposizione del datore di lavoro, ma la sua efficacia disciplinare dipende dalla effettiva dimostrazione dell'irreperibilità del dipendente al momento dell'accesso domiciliare.
Con la sentenza n. 22621/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata sul tema, chiarendo che i verbali redatti dai medici fiscali, pur costituendo atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fanno piena fede soltanto quanto ai fatti materialmente attestati dal pubblico ufficiale, e non anche quanto al significato interpretativo di annotazioni ambigue.
La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per gestire contestazioni disciplinari fondate su esiti di visita "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo", specie quando tali diciture si prestano a letture contrastanti circa l'effettiva causa del mancato buon esito dell'accesso.
Il caso: tre visite di controllo e licenziamento per giusta causa
Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore risultato, secondo la contestazione datoriale, irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte dall'INPS:
- la prima, con esito "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo";
- la seconda, con esito "non ha risposto nessuno all'indirizzo";
- la terza, nuovamente con esito "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo".
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia avevano annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970.
Secondo i giudici di merito, le espressioni riportate nei verbali erano intrinsecamente ambivalenti, potendo riferirsi tanto all'irreperibilità del lavoratore quanto alla mancata individuazione dell'indirizzo da parte del medico fiscale.
Tale ambiguità era stata ritenuta superabile a favore del lavoratore alla luce di elementi indiziari concordanti:
- la tempestiva giustificazione fornita dal dipendente e
- il buon esito di accessi effettuati in date immediatamente prossime a quelle contestate, circostanza che induceva a ritenere l'abitazione facilmente reperibile.
Quanto alla terza visita, risultata mancata per l'assenza del lavoratore recatosi a una seduta fisioterapica senza preventiva comunicazione all'azienda, i giudici di merito avevano qualificato la condotta come violazione meramente formale, sanzionabile in via conservativa e non espulsiva ai sensi del CCNL applicato. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando sia l'interpretazione dei verbali sia il riparto dell'onere probatorio e la qualificazione della violazione contrattuale.
La decisione della Cassazione: rigetto del ricorso e principi
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ecco le motivazioni per i 4 motivi presentati
- Sul primo motivo, riguardante l'interpretazione dei verbali, la Corte ha ribadito che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici o violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; nel caso di specie, la valutazione complessiva della sentenza integrata con il quadro indiziario, è stata ritenuta immune da tali vizi.
- Sul secondo motivo, relativo alla presunta violazione dell'art. 2700 cod. civ., la Cassazione ha precisato che la fede privilegiata dell'atto pubblico copre unicamente i fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non la fondatezza di valutazioni o sintesi verbali ambigue, sicché non era necessaria la proposizione di querela di falso per contestarne il significato.
- Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato l'art. 5 della legge n. 604/1966, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare il fatto costitutivo del licenziamento disciplinare, onere non assolto stante l'ambivalenza probatoria riscontrata.
- Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione previsto dal CCNL chimico-farmaceutico (artt. 31 e 38), nonché del D.M. Ministero del Lavoro 11 gennaio 2016, la Cassazione ha confermato che la sussunzione della condotta in una fattispecie contrattuale a sanzione conservativa, anziché espulsiva, rientra nel diritto vivente in materia di selezione della tutela ex art. 18, commi 4 e 5, St. lav., come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale n. 128/2024, secondo cui la previsione di sanzioni solo conservative da parte della contrattazione collettiva preclude il ricorso alla sanzione espulsiva.

Commenti recenti