Indennità preavviso nel cambio appalto dovuta anche senza licenziamento
Nei rapporti di appalto di servizi, uno dei nodi più delicati riguarda i confini della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi maturati dai dipendenti dell'appaltatore. La questione si complica ulteriormente nelle ipotesi di cambio appalto, quando un lavoratore transita da un'impresa appaltatrice a quella subentrante e sorgono dubbi su chi debba farsi carico di eventuali somme non corrisposte al momento della cessazione del precedente rapporto.
Con una recente pronuncia, n. 23715 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha offerto nuove indicazioni operative rilevanti.
La sentenza affronta due questioni distinte ma collegate:
- da un lato, come va ricostruita la volontà risolutiva del rapporto di lavoro quando manca una formale lettera di licenziamento;
- dall'altro, se l'indennità sostitutiva del preavviso rientri o meno tra i "trattamenti retributivi" per cui il committente risponde in solido con l'appaltatore.
Su quest'ultimo punto la Corte ha composto un contrasto interpretativo che si era formato all'interno della giurisprudenza di legittimità, con orientamenti contrapposti.
Il caso: contratto cessato con cambio appalto
Il lavoratore era stato assunto da una società cooperativa incaricata, in qualità di consorziata di un consorzio nazionale, di svolgere attività di pulizia del materiale rotabile per conto di una società di trasporto ferroviario committente dell'appalto.
Il rapporto di lavoro era cessato in concomitanza con la fine dell'appalto, e il lavoratore, transitato alle dipendenze dell'impresa subentrante secondo la procedura sindacale prevista dal contratto collettivo per il cambio appalto, non aveva ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso. Aveva quindi agito in giudizio nei confronti della cooperativa datrice di lavoro, del consorzio e della società committente, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma dovuta
. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo non provato un licenziamento e ravvisando piuttosto una risoluzione per mutuo consenso, desunta dal fatto che il lavoratore era stato riassunto dall'impresa subentrante.
La Corte d'Appello aveva invece riformato la decisione, condannando le società convenute in solido: secondo i giudici di secondo grado, la cessazione del rapporto era riconducibile alle vicende organizzative della cooperativa datrice, in assenza di elementi idonei a dimostrare una volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto; ne conseguiva il diritto all'indennità di preavviso e la responsabilità solidale della committente ai sensi della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti.
La decisione della Corte: cessazione per volonta del datore di lavoro
La società committente aveva proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi, contestando sia l'accertamento della volontà datoriale di recedere in assenza di una formale comunicazione scritta, sia l'inversione dell'onere probatorio, sia infine l'estensione della responsabilità solidale all'indennità sostitutiva del preavviso.
La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso.
Quanto alla prova del recesso, ha chiarito che l'assenza di una lettera di licenziamento non impedisce di accertare, per via presuntiva, la riconducibilità della cessazione del rapporto alla volontà del datore di lavoro, se tale conclusione è sorretta da una pluralità di elementi convergenti tratti dalle circostanze di fatto; ciò non comporta alcuna violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, poiché il giudice di merito non ha posto a carico del datore un onere probatorio residuale, ma ha valutato gli elementi già acquisiti in causa.
Sul punto centrale della responsabilità solidale, la Corte ha stabilito che l'indennità sostitutiva del preavviso rientra a pieno titolo nei trattamenti retributivi garantiti dalla solidarietà del committente prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
La motivazione sta nella natura del recesso con effetto immediato, quale esercizio di un diritto potestativo che comporta l'obbligo di corrispondere un'indennità sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa durante il periodo di preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Proprio questo collegamento con la retribuzione non percepita, pacificamente coperta dalla garanzia solidale, giustifica – secondo la Corte – l'inclusione dell'indennità sostitutiva nell'ambito applicativo della norma del 2003, la cui finalità era quella di rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati in appalto e di responsabilizzare il committente nella scelta dell'appaltatore.
La Cassazione ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo all'interpretazione dell'accordo di risoluzione, ribadendo che la censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede l'indicazione specifica delle regole violate e non la mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Commenti recenti