Imposta sostituiva sugli aumenti contrattuali: circolare e FAQ dell’Agenzia

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, per il solo anno 2026, un regime fiscale agevolato per favorire l’adeguamento dei salari e incentivare il rinnovo dei contratti collettivi.

In particolare si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5% (in luogo della tassazione ordinaria)

L'agenzia delle entrate ha chiarito  limiti e  condizioni operative di questa misura nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026.  e ha fornito ulteriori indicazioni nella forma di FAQ con la circolare 3 del 24 giugno. Ecco tutti i  dettagli.

Requisiti e ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva

La circolare n. 2/E  ricorda in primo luogo che la misura riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, percepito nel 2025, non superiore a 33.000 euro. 

Ai fini della verifica del limite reddituale occorre considerare tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

 In caso di pluralità di datori, il lavoratore deve fornire al sostituto d’imposta la certificazione unica (CU) o una dichiarazione sostitutiva che attesti l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, così da consentire la corretta applicazione del regime agevolato. 

Sotto il profilo oggettivo, l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. 

Rileva il principio di  “cassa allargato”: sono quindi agevolabili anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2027, se riferite al 2026. 

La circolare chiarisce  che qualora il rinnovo contrattuale preveda aumenti scaglionati su più annualità, l’aliquota del 5 per cento si applica alle sole tranche erogate nel 2026, anche se l’erogazione dell’aumento è iniziata in anni precedenti. In altri termini, ciò che conta è il momento di corresponsione dell’incremento, non la data di decorrenza originaria del rinnovo. 

Quanto alle voci interessate, l’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia le dodici mensilità, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima. 

ATTENZIONE Sono inclusi anche gli istituti indiretti collegati all’aumento, come le integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di malattia, maternità, paternità o infortunio, nella misura in cui riflettano l’incremento contrattuale. 

Restano invece esclusi:

  •  gli scatti di anzianità, 
  • le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive rispetto all’orario ordinario (come lo straordinario), 
  • le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, che formano oggetto di una distinta disciplina agevolativa. 
  •  le erogazioni una tantum finalizzate a coprire il periodo di vacanza contrattuale, in quanto caratterizzate da natura straordinaria, 
  • il trattamento di fine rapporto (TFR), che rappresenta una componente differita della retribuzione.

Un ulteriore chiarimento riguarda il superminimo: qualora l’aumento contrattuale assorba, in tutto o in parte, un superminimo individuale, anche la quota assorbita può beneficiare dell’imposta sostitutiva, in quanto strettamente connessa all’incremento derivante dal rinnovo del CCNL.

Gli effetti sul bonus 100 euro

Dal punto di vista degli effetti fiscali, le somme assoggettate all’imposta sostitutiva del 5 per cento non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e, quindi, non incidono sulle detrazioni commisurate al reddito. 

Tuttavia, per evitare effetti penalizzanti, la circolare precisa che tali importi devono essere comunque considerati nel calcolo del reddito di lavoro dipendente ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo previsto dal decreto-legge n. 3 del 2020 (il cosiddetto “bonus 100 euro”). 

In sostanza, pur essendo esclusi dal reddito complessivo imponibile, gli incrementi tassati in via sostitutiva rilevano ai soli fini del confronto tra imposta lorda e detrazione per lavoro dipendente, così da non compromettere l’accesso al beneficio.

 L’applicazione del regime agevolato avviene automaticamente da parte del sostituto d’imposta, senza necessità di istanza da parte del lavoratore; resta però salva la possibilità di rinunciare espressamente al regime sostitutivo, optando per la tassazione ordinaria qualora ritenuta più conveniente, ad esempio in presenza di oneri deducibili o detraibili che rendano preferibile l’inclusione delle somme nel reddito complessivo.

Imposta sostitutiva incrementi contrattuali: i Codici tributo

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24  l'Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
  • corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
  • dicembre 2025, n. 199”;
  • “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
  • dicembre 2025, n. 199”;
  • “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Chiarimenti FAQ del 24 giugno 2026 in sintesi

Con circolare 3 del 24 giugno 2026 l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulle novita   prevista dalla legge di bilancio in materia di  Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali,delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo,nei giorni di riposo settimanale o per i turni 

 Ecco una sintesi  relativa all'imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali

Indennità di cassa

L'imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi delle indennità corrisposte mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione (es. indennità di cassa), in quanto confluiscono nella retribuzione ordinaria.

 Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL

L'imposta sostitutiva si applica agli incrementi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se riferiti ad annualità precedenti, purché derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026. Sono esclusi gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026 e le somme "una tantum".

Superminimo assorbibile

Qualora gli aumenti contrattuali assorbano il superminimo o analoghi elementi retributivi — anche se riconosciuti per accordo individuale e non disciplinati dal CCNL — l'agevolazione si applica all'intero importo, in considerazione della medesima funzione economica e natura retributiva degli istituti coinvolti.

Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre

L'imposta sostitutiva si applica  anche agli incrementi corrisposti in relazione a: 

  • ferie (in quanto il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria), 
  • festività soppresse e permessi contrattuali collettivi (ROL, PAR), 
  • gratifica feriale (assimilabile alla quattordicesima mensilità), e 
  • trattamento aggiuntivo per la festività del 4 novembre.