Fondo telecomunicazioni: guida e nuove aliquote 2026

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale del 4 agosto 2023, sostiene i lavoratori del settore in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. 

La tutela vale indipendentemente dalla dimensione dell'impresa. 

Il Fondo eroga l'assegno di integrazione salariale (AIS) e prestazioni integrative durante crisi aziendali, riorganizzazioni e altre situazioni previste dalla disciplina dell'integrazione salariale ordinaria o straordinaria e in caso di disoccupazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 è stato pubblicato il decreto del 1° settembre 2026, che modifica le aliquote di finanziamento del Fondo.

Le istruzioni operative INPS sulle prestazioni sono contenute nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 (AIS e integrazione NASpI) e nei messaggi n. 1185 del 7 aprile 2025 (integrazione CIGO e CIGS, esposizione in UNIEMENS), n. 2230 del 14 luglio 2025 (stima e compilazione della domanda) e n. 3409 del 12 novembre 2025 (conguagli).

Leggi anche Fondo telecomunicazioni nuove risorse 2026

Fondo telecomunicazioni: le nuove aliquote del decreto 1° settembre 2026

Il decreto con le nuove aliquote di finanziamento  è stato  adottato dal Direttore generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e dal Ragioniere generale dello Stato,  sentite le parti sociali e tenuto conto dell'addendum all'accordo costitutivo dell'11 novembre 2025. 

La base giuridica è nel D.Lgs. 148/2015. L'art. 35 impone ai fondi di solidarietà il bilancio in pareggio e vieta l'erogazione di prestazioni in carenza di disponibilità. Lo stesso articolo, al comma 4, consente al comitato amministratore di proporre modifiche all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota, anche in corso d'anno. L'obiettivo della rimodulazione è assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni e il pareggio di bilancio.

Le nuove aliquote

Fondo solidarietà telecomunicazioni: nuove aliquote (decreto 1° settembre 2026, GU n. 232 del 6-10-2026)
Contributo Misura A carico di Base di calcolo
Ordinario mensile (prestazioni art. 5, c. 1, lett. a, b, c, DM 4 agosto 2023), per tutti i datori di lavoro 0,75% 2/3 datore di lavoro, 1/3 lavoratore Retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti inclusi, esclusi i dirigenti
Addizionale AIS (prestazioni art. 5, c. 2), per i datori non rientranti nell'art. 10 D.Lgs. 148/2015 3% Datore di lavoro Somma delle retribuzioni perse dei lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale
Addizionale prestazione art. 5, c. 1, lett. b) (integrazione NASpI), per tutti i datori di lavoro 2,5% Datore di lavoro Differenziale tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, in assenza di eventi tutelati o non tutelati, e la NASpI
Addizionale prestazione art. 5, c. 1, lett. c), per tutti i datori di lavoro 2,5% Datore di lavoro Somma delle retribuzioni perse dei lavoratori interessati dalla prestazione

Decorrenza

Contributo ordinario: si applica dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione del decreto (6 ottobre 2026).

Contributo addizionale: si applica alle prestazioni autorizzate dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione e relative a periodi decorrenti dalla stessa data.

Contando dal mese successivo alla pubblicazione, il quarto mese di paga dovrebbe essere febbraio 2027. Il decreto non lo esplicita, quindi conviene attendere le istruzioni INPS.

Fondo telecomunicazioni : Assegno di integrazione salariale: misura e durata

L'AIS è una delle principali prestazioni del Fondo ed è destinato ai lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato e gli apprendisti. 

Copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e rivalutato in base all'indice ISTAT.

La durata varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate. Le durate massime nel biennio mobile sono:

  • imprese fino a 5 dipendenti: 13 settimane;
  • imprese oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane;
  • imprese oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale e 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibile estensione a 36 mesi in particolari condizioni.

Per il finanziamento si rimanda alle aliquote illustrate nel paragrafo 1.

Presentazione delle domande AIS

Le domande devono essere presentate sulla piattaforma OMNIA IS:

non prima di 30 giorni antecedenti l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa.

In caso di presentazione tardiva, il trattamento non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

La domanda deve indicare le cause della sospensione o riduzione, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Occorre inoltre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Prestazione integrativa NASpI

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo prevede prestazioni integrative della NASpI, che aumentano l'importo o ne prolungano la durata. 

La misura è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.

Il periodo di erogazione è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal comitato amministratore in base alle esigenze di copertura del fabbisogno. L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, autonome o subordinate. 

Per il finanziamento si rimanda al paragrafo 1.

Prestazioni integrative per CIGO e CIGS: UNIEMENS e domande

Come chiarito dal messaggio INPS 1185/2025, il Fondo garantisce prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, in modo che il trattamento complessivo raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Le prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.

L'accesso richiede una specifica istanza del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile. Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti e la capienza del tetto. Il comitato amministratore delibera gli interventi in ordine cronologico di presentazione e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.

Nei flussi UNIEMENS il datore di lavoro deve esporre obbligatoriamente l'imponibile utile al calcolo del TFR. Per il conguaglio delle prestazioni integrative si usa il codice causale "L017", per il versamento del contributo addizionale il codice "A109".

Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative: domande, calcolo e conguagli

L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”. 

Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.

Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.

La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>

L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025  illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.

Compilazione della domanda

La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.

 Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.