Esonero agricoltura COVID 2021: ecco gli esiti dei controlli
Inps comunica con il messaggio 1618 del 14.5.2026 di aver completato i controlli ex post sulla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito ini legge e dall’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito e di aver iiniziaro l'invio dei provvedimenti di annullamento per esito negativo .
Viene precisato che per verificare la propria posizione:
- i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con i relativi codici
- i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.
Pagamento e riduzione sanzioni
L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” , disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Si ricorda che se il pagamento dei contributi viene effettuato unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%,
Il messaggio precisa che la riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito mentre in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Come proporre istanza di riesame
In caso di contestazione del rigetto è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, come già previsto anche per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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