Equo compenso editori: la Corte UE dà torto a META e conferma le norme italiane

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi anni nel rapporto tra piattaforme digitali ed editori: il diritto all’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. La decisione nasce dal contenzioso promosso da Meta Platforms Ireland contro AGCOM in relazione alla disciplina italiana introdotta dall’articolo 43-bis della Legge n. 633/1941, che ha recepito l’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Secondo la normativa italiana, infatti, gli editori hanno diritto a ricevere un compenso equo quando le loro pubblicazioni vengono utilizzate da prestatori di servizi di comunicazione come  piattaforme online e servizi di rassegna stampa.

La Corte UE è stata chiamata a verificare se questo sistema fosse compatibile con il diritto europeo e con i principi della libertà d’impresa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il pronunciamento  chiarisce il margine di intervento riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione della direttiva europea e conferma la possibilità di introdurre meccanismi di tutela economica a favore degli editori.

Il ricorso di META contro AGCOM

Nel caso concreto, Meta aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 3/23/CONS, adottata per definire i criteri di determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori. Secondo la società irlandese, la normativa italiana avrebbe superato i limiti previsti dalla direttiva europea, trasformando i diritti esclusivi degli editori in un vero e proprio obbligo di remunerazione.

Meta contestava inoltre diversi obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali, come :

  •  l’avvio obbligatorio delle trattative con gli editori, 
  • il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti durante la negoziazione e
  •  l’obbligo di fornire dati economici e informativi ad AGCOM e agli editori stessi.

 La società riteneva che tali misure comprimessero eccessivamente la libertà contrattuale e la libertà d’impresa prevista dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Ulteriore elemento contestato riguardava i poteri attribuiti ad AGCOM, alla quale la legge italiana riconosce la facoltà di definire i criteri di calcolo dell’equo compenso, intervenire in caso di mancato accordo tra le parti e applicare sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato  realizzato nel paese,  in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti.

Il giudice amministrativo italiano ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se tali disposizioni fossero compatibili con il diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 e ai principi di proporzionalità e libertà d’impresa.

la decisione della Corte UE: normativa compatibile a precise condizioni

La Corte di Giustizia ha concluso che la normativa italiana è compatibile con il diritto europeo, purché vengano rispettate alcune precise condizioni. 

Secondo i giudici europei, l’articolo 15 della direttiva riconosce agli editori veri e propri diritti esclusivi di autorizzazione sull’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Di conseguenza, gli Stati membri possono prevedere meccanismi che garantiscano agli editori una remunerazione equa per la concessione di tale autorizzazione.

La Corte ha però chiarito che il sistema nazionale non può trasformarsi in un obbligo automatico di pagamento. Gli editori devono mantenere la possibilità di concedere gratuitamente l’utilizzo delle proprie pubblicazioni oppure di rifiutare del tutto l’autorizzazione. Allo stesso tempo, le piattaforme digitali non possono essere obbligate a pagare se non utilizzano effettivamente i contenuti giornalistici.

Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata agli obblighi di trasparenza  nelle trattative. Secondo la Corte, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali risultano giustificati dalla necessità di riequilibrare il forte squilibrio negoziale esistente tra grandi piattaforme ed editori. Le piattaforme, infatti, sono le uniche a possedere i dati economici relativi ai ricavi generati dall’utilizzo delle notizie online e pertanto gli editori si troverebbero in una posizione di debolezza senza  quest'obbligo di  informazione.  La Corte ha  quindi ritenuto proporzionato il divieto di limitare la visibilità dei contenuti editoriali durante le trattative, poiché tale misura evita che le piattaforme esercitino pressioni economiche sugli editori riducendo il traffico verso i siti di informazione. 

Conclusioni

In conclulsione   i poteri attribuiti ad AGCOM sono stati considerati legittimi, in quanto finalizzati a garantire  il corretto bilanciamento tra libertà d’impresa, tutela della proprietà intellettuale e pluralismo dell’informazione.

secondo i giudici europei, il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, previsto dall’articolo 11 della Carta UE, rappresenta un valore fondamentale dell’ordinamento europeo e può giustificare limitazioni proporzionate alla libertà d’impresa delle piattaforme digitali. 

La sentenza conferma quindi la validità del modello italiano di equo compenso e rafforza il ruolo delle autorità nazionali nella regolazione dei rapporti economici tra editori e grandi operatori digitali.