Disabilità over 70: nuove istruzioni INPS dal 1 giugno per i certificati

Con la pubblicazione del DL PNRR n. 19 2026,  lo scorso 17 febbraio,  si sono aggiunti  altri tasselli alla riforma della disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024.

Il nuovo modello di accertamento della condizione di disabilità , dal 30.9.2025 era stato esteso alle Province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. (per queste ultime due realtà il procedimento,  continuerà a essere svolto localmente). 

Anche in queste provincie   procedura per l’accertamento della disabilità è stata  avviata esclusivamente online, con la trasmissione telematica del nuovo “certificato medico introduttivo” da parte dei medici certificatori. 

I professionisti già abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali per acquisire i nuovi certificati per residenti e domiciliati nei territori coinvolti. 

I medici che invece si profilano per la prima volta dovranno richiedere un’apposita abilitazione compilando il modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori”, disponibile sul sito www.inps.it. 

Le istruzioni operative per l’estensione della profilazione e i tutorial sull’uso della nuova procedura sono contenuti nel messaggio Hermes n. 2806 del 25 settembre 2025, pubblicato sul portale dell’Istituto.

AGGIORNAMENTO 24 APRILE 

INPS precisa le istruzioni sulle proroghe previste nella conversione in legge del decreto 19 2026, per coordinarle con le norme previste dalla legge sull'assistenza delle persone anziane 

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO 2026 

Con il Messaggio 1750 2026 INPS  precisa il  flusso operativo  in particolare per i medici incaricati del certificato introduttivo e fornisce un tutorial per la compilazione.

Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo.

Nuove modalità di comunicazione e convocazione: procedura digitalizzata

La riforma sperimentale prevede che dopo l’invio del certificato medico introduttivo, i cittadini interessati potranno inserire i propri dati socioeconomici direttamente online, utilizzando le credenziali SPID (livello 2), CIE 3.0, CNS o eIDAS.

 In alternativa, sarà possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato o alle Associazioni di categoria. Questa fase è importante perché consente di velocizzare la valutazione e l’eventuale erogazione delle prestazioni economiche, qualora spettanti a seguito della valutazione di base.

La convocazione a visita sarà inviata tramite raccomandata A/R e potrà essere visualizzata anche sul “Portale della Disabilità”

In caso di assenza ingiustificata, la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla valutazione, ma gli interessati avranno la possibilità di richiedere una nuova convocazione se impossibilitati a partecipare nella data fissata. 

Si ricorda che tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla procedura sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS e sul Portale della Disabilità.

I 40 nuovi territori sede di sperimentazione del decreto PNRR 19 2026

Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. DL PNRR 2026) introduce rilevanti novità in materia di procedure per la certificazione della disabilità, intervenendo sul decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con l’obiettivo di semplificare e accelerare l’iter di accertamento.

 In particolare, dal 1° marzo 2026 viene estesa a livello provinciale la sperimentazione delle nuove modalità di valutazione di base, ampliando i territori coinvolti e rafforzando l’organizzazione delle commissioni medico-legali INPS .

Regione Provincia / Province
Abruzzo Chieti
Basilicata Potenza
Calabria Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania Caserta
Emilia-Romagna Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia Pordenone, Udine
Lazio Roma
Liguria La Spezia, Savona
Lombardia Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche Ancona, Ascoli Piceno
Molise Campobasso
Piemonte Asti, Cuneo, Torino
Puglia Brindisi
Sardegna Cagliari
Sicilia Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen
Umbria Terni
Veneto Treviso, Venezia, Verona

Le altre modifiche 2026 in tema sanitario

Tra le  ulteriori modifiche apportate dal DL 19 2026  vi sono :

  • l’ampliamento delle specializzazioni mediche ammesse alla presidenza delle commissioni (non solo medicina legale, ma anche medicina del lavoro e specializzazioni equipollenti o affini), nonché la possibilità di nominare come presidente un medico con almeno un anno di esperienza in organi di accertamento assistenziale o previdenziale in caso di carenza di specialisti. 
  • Viene inoltre potenziata la digitalizzazione del procedimento: l’INPS dovrà mettere a disposizione un servizio telematico per l’invio del certificato di disabilità ai fini dell’elaborazione del “progetto di vita”, favorendo l’integrazione con piattaforme regionali e l’accesso ai benefici connessi. 
  • Prevista anche la possibilità per l’INPS di stipulare convenzioni con Regioni e Province autonome per la condivisione delle banche dati, così da agevolare l’erogazione coordinata delle prestazioni assistenziali e sanitarie.

Regime transitorio per gli ultrasettantenni

Con il Messaggio INPS n. 1377 del 23 aprile 2026 vengono fornite le prime indicazioni operative in merito al coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche per le persone anziane.

 Il documento chiarisce, in particolare, il regime transitorio applicabile agli ultrasettantenni affetti da patologie croniche, nelle more dell’entrata in vigore della nuova valutazione multidimensionale unificata prevista dal D.lgs. n. 29/2024.

 L’intervento si rende necessario alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, che incidono sui tempi di applicazione della riforma e stabiliscono la permanenza delle procedure previgenti fino a fine 2027.

 Le tempistiche di entrata in vigore risultano differite e articolate come segue:

Fase Decorrenza Ambito
Sperimentazione 1° gennaio 2027 Territori individuati con decreto ministeriale
Applicazione a regime 1° gennaio 2028 Intero territorio nazionale

Nel frattempo, l’articolo 28, comma 7, del D.lgs. n. 29/2024, come modificato dal DL n. 19/2026, stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le norme previgenti per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile e disabilità. Restano pertanto operative le disposizioni contenute, tra le altre, nella legge n. 104/1992, nella legge n. 118/1971 e nella legge n. 18/1980.

La principale novità chiarita dall’INPS riguarda l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione del regime transitorio. In particolare, per gli ultrasettantenni con patologie croniche e riduzione progressiva dell’autonomia, continueranno ad applicarsi le procedure tradizionali di accertamento dell’invalidità civile anche nei territori coinvolti nella sperimentazione della riforma. I requisiti soggettivi richiesti sono i seguenti:

Requisito Descrizione
Età Almeno 70 anni
Condizione sanitaria Presenza di almeno una patologia cronica
Condizione funzionale Riduzione progressiva delle funzioni fisiologiche con rischio perdita autonomia

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’estensione della disciplina previgente anche nelle province interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità (D.lgs. n. 62/2024), già attiva dal 2025 e progressivamente ampliata nel 2026 ( v. paragrafo precedente). 

 Nei territori non interessati dalla sperimentazione, invece, non si registrano variazioni: continuano ad applicarsi le regole previgenti per tutti i soggetti, indipendentemente dall’età.

Istruzioni operative 2026- Scarica il tutorial INPS per il certificato introduttivo

Dal punto di vista operativo, il Messaggio INPS del 23 apile 2026 precisava che, a partire dal 1° giugno 2026, le domande presentate  nelle zone sperimentali, dagli ultrasettantenni interessati devono seguire integralmente l’iter amministrativo già disciplinato dalla circolare INPS n. 42/2025. 

Le fasi procedurali da rispettare sono le seguenti:

  1.  Certificato medico introduttivo: rilascio da parte del medico certificatore; 
  2. Presentazione della domanda: abbinamento del certificato alla domanda amministrativa entro 90 giorni; 
  3. Accertamento sanitario: effettuato dalle Commissioni mediche ASL integrate da un medico INPS;
  4.  Validazione INPS: controllo dell’esito entro 60 giorni; 
  5. Esito finale: trasmissione del verbale e riconoscimento dell’eventuale prestazione economica.

Resta ferma la possibilità di accentramento degli accertamenti presso l’INPS nei casi di convenzione con le ASL (CIC), secondo la normativa vigente.

Nel messaggio del 27 maggio  si illustra  la novità  che riguarda il meccanismo automatico nel sistema di compilazione del certificato medico introduttivo: 

nelle province sperimentali, inserendo il codice fiscale dell'assistito ultrasettantenne, il sistema propone automaticamente due nuovi campi obbligatori che il medico certificatore deve compilare, attestando la presenza di patologia cronica e di riduzione progressiva dell'autonomia.

In particolare: dopo l'inserimento del codice fiscale dell'assistito, il sistema determina automaticamente se il paziente ha almeno 70 anni.

 In caso affermativo, il medico certificatore deve compilare due nuovi campi obbligatori, attestando la presenza o meno di: 

Condizione a) almeno una patologia cronica; 

Condizione b) riduzione progressiva delle funzioni fisiologiche, con rischio di perdita dell'autonomia nelle attività quotidiane. 

Il sistema instrada poi verso due percorsi:  previgente o riformato

 Nei territori non coinvolti dalla sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti per tutti i richiedenti, indipendentemente dall'età.

 B) Istruzioni per la domanda amministrativa dei cittadini:

Se il medico ha attestato entrambe le condizioni (a e b), il cittadino deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per invalidità civile entro 90 giorni dal rilascio, attraverso:

  •  Accesso diretto al sito INPS con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS; 
  • Istituti di patronato o  Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). 

Se invece il medico ha attestato una sola o nessuna delle condizioni, il certificato medico introduttivo è sufficiente come unica istanza e non occorre presentare la domanda amministrativa separata (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 62/2024).

SCARICA QUI IL TUTORIAL INPS