Decreto Fiscale: agevolazioni fiscali America’s Cup a società e dipendenti

Nel testo del decreto fiscale in corso di conversione  in legge sono stati inseriti dal Senato emendamenti che prvedono  due agevolazioni fiscali speciali  per favorire lo svolgimento della 38ª America's Cup. La manifestazione avrà sede principale a Napoli nel 2027, ma inizia già a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 con la prima Regata Preliminare Louis Vuitton.

Ecco i dettagli sugli sconti fiscali.

Vedi anche Nuovo decreto fiscale tutte le modifiche in Senato

America’s Cup : Esenzione fiscale Società ( IRES- IRAP)

La norma riguarda  le persone giuridiche (società, enti) con sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dai team partecipanti alla competizione, oppure le  stabili organizzazioni  di società ester aperte in Italia nel 2026 per l'evento.

Questi enti sono completamente esentati da:

  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

Condizione fondamentale: le attività devono essere direttamente ed esclusivamente collegate alla partecipazione all'evento. 

ATTENZIONE Non vale per attività commerciali generiche, anche se svolte dalla stessa società.

Benefici fiscali ai lavoratori

La norma prevede agevolazioni per due categorie di soggetti:

1. Lavoratori non residenti in Italia (che non si trasferiscono)

I redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo percepiti nel 2026-2027 per prestazioni rese all'organizzatore o ai team non concorrono al reddito imponibile IRPEF: in pratica sono totalmente esenti da tassazione italiana. Non si applicano nemmeno ritenute d'acconto o imposte sostitutive.

2. Lavoratori che si trasferiscono in Italia e diventano residenti fiscali

Per chi si sposta fisicamente in Italia e acquisisce la residenza fiscale nel paese, il beneficio è parziale: solo il 35% del reddito percepito nel 2026-2027 concorre alla formazione del reddito complessivo. In pratica, il 65% è escluso dalla tassazione IRPEF.

I benefici di questo  comma 4-decies non si possono sommare ad altri regimi agevolati già esistenti, come:

  • regime degli impatriati (D.Lgs. 209/2023)
  •  agevolazioni per ricercatori e docenti rientrati in Italia (D.L. 78/2010)
  •  regime dei neo-residenti facoltosi con imposta sostitutiva forfettaria (art. 24-bis TUIR)

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