Cumulo di contratti e ferie retribuite: la decisione della Corte UE
Il lavoratore che ha più contratti con lo stesso datore di lavoro ha diritto a ferie retribuite calcolate su tutta l’attività svolta, non solo sul contratto principale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, con la sentenza dell’8 ottobre 2026, causa C-706/23.
La Corte ha interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ha esaminato anche la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (allegato alla direttiva 97/81/CE) e la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE).
Nello specifico, le questioni erano due:
- come si calcola la retribuzione delle ferie quando un dipendente ha sia un contratto a tempo indeterminato e pieno sia un contratto a termine e part-time, e
- come si riconosce in questo caso un’indennità di mensa di natura retributiva.
Docenti con doppio contratto: il caso esaminato dalla Corte di giustizia UE
Il caso nasce in Romania. Tra il 2019 e il 2022 alcuni insegnanti, già assunti a tempo indeterminato e pieno, avevano firmato con lo stesso istituto scolastico (in un caso con un altro istituto) contratti a termine e part-time, pagati a ore. Questi contratti duravano da settembre a giugno e servivano a coprire posti vacanti.
Le norme ministeriali rumene stabilivano che le ferie retribuite spettassero solo per il “posto di base”.
Di conseguenza, l’indennità per ferie e l’indennità di mensa venivano calcolate soltanto sul contratto a tempo indeterminato. L’attività svolta con il secondo contratto non veniva considerata.
Il sindacato di categoria ha fatto ricorso per conto di quattordici docenti e il giudice di primo grado gli ha dato ragione.
Il datore di lavoro ha presentato appello, ma solo sulla parte relativa all’indennità per ferie. La Corte d’appello ha osservato che la legge nazionale garantiva già un periodo di ferie più lungo del minimo europeo. Il problema quindi non era la durata del riposo, ma l’importo pagato. Per questo ha sospeso il giudizio e ha posto due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
Retribuzione delle ferie e indennità di mensa: perché va considerato anche il secondo contratto
Con riguardo al calcolo della retribuzione delle ferie, la Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali ha due componenti:
- il periodo di riposo e
- il pagamento della retribuzione.
Durante le ferie il lavoratore deve ricevere la retribuzione ordinaria, calcolata sui periodi di lavoro effettivo. In questo modo la sua situazione economica resta comparabile a quella dei periodi lavorati. Se l’importo fosse più basso, il dipendente potrebbe essere spinto a rinunciare alle ferie.
Questo obbligo riguarda le quattro settimane minime previste dalla direttiva. Secondo la Corte, però, i giorni aggiuntivi riconosciuti dalla legge nazionale non possono compensare una retribuzione ridotta. Ne consegue che escludere i redditi del contratto a termine part-time dal calcolo è contrario alla direttiva, almeno per il periodo minimo di ferie.
Il principio di non discriminazione. La Corte esamina poi il principio di non discriminazione previsto dai due accordi quadro. Queste clausole non vanno interpretate in modo restrittivo. Escludere dalla loro tutela chi ha più contratti contemporaneamente, quando il testo non lo prevede, ridurrebbe senza motivo la protezione dei lavoratori. La Corte arriva a queste conclusioni:
- i docenti sono sia lavoratori a tempo determinato sia lavoratori a tempo parziale;
- la retribuzione delle ferie rientra nelle “condizioni di impiego”;
- la loro situazione è comparabile a quella dei colleghi di ruolo, perché svolgono le stesse mansioni.
Resta da valutare se esistano “ragioni oggettive” che giustifichino la differenza di trattamento. Garantire la continuità della didattica è un obiettivo legittimo, ma non ha alcun collegamento con l’esclusione dei redditi del secondo contratto dal calcolo delle ferie.
L’indennità di mensa. Per la seconda questione, la Corte osserva che l’indennità di mensa prevista dalla legge rumena è a tutti gli effetti una voce della retribuzione. Viene pagata senza dover dimostrare le spese per i pasti e ha lo stesso trattamento fiscale e contributivo dei redditi di lavoro dipendente.
La Corte ha respinto le due giustificazioni presentate in quanto riconoscere l’indennità solo per il contratto di base significa non applicare correttamente il principio pro rata temporis.
Le conclusioni
La Corte ha risposto ad entrambe le questioni nello stesso senso. Le norme europee contrastano con una normativa nazionale che, quando un lavoratore cumula più contratti:
- calcola la retribuzione delle ferie senza considerare il tempo lavorato e i redditi del contratto a termine part-time;
- riconosce l’indennità di mensa solo per il lavoro svolto con il contratto a tempo indeterminato;
- esclude l’indennità di mensa dal calcolo della retribuzione delle ferie.
Alcuni accertamenti di fatto restano di competenza del giudice nazionale.

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