Credito d’imposta assunzione di detenuti: istanza entro il 31 ottobre
Le imprese che assumono persone detenute o internate possono contare su un credito d'imposta riconosciuto dal Ministero della Giustizia e utilizzabile in compensazione con il modello F24.
Per il credito d'imposta relativo al 2027 l'istanza va presentata entro il 31 ottobre 2026.Il 31 ottobre 2026 cade di sabato: è prudente depositare l'istanza entro venerdì 30 ottobre.
Chi può beneficiarne
Il credito d'imposta spetta alle imprese che assumono:
- detenuti o internati impiegati all'interno degli istituti penitenziari;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 354/1975;
- detenuti o internati in regime di semilibertà.
Per accedere servono tre condizioni. L'impresa deve stipulare una convenzione con la direzione dell'istituto penitenziario. Deve assumere i lavoratori con contratto di lavoro subordinato per almeno 30 giorni. Deve infine riconoscere loro una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi.
La convenzione, regolata dall'art. 47 del d.P.R. 230/2000, disciplina tra l'altro l'uso gratuito di locali e attrezzature, il riaddebito all'impresa delle spese sostenute dall'istituto, la manutenzione, la retribuzione, l'assicurazione e la responsabilità civile, i poteri di ispezione del personale penitenziario, la durata e la risoluzione del rapporto.
Quanto vale il credito d'imposta
Il credito spetta per ogni lavoratore assunto, entro il limite del costo sostenuto:
| Lavoratore assunto | Credito mensile |
|---|---|
| Detenuti o internati impiegati all'interno dell'istituto o all'esterno ex art. 21 ord. penit. | 520 euro |
| Detenuti o internati semiliberi | 300 euro |
Per i contratti part-time l'importo si riduce in proporzione alle ore lavorate.
Il beneficio continua anche dopo la fine della detenzione, purché il rapporto di lavoro sia iniziato durante la restrizione. La durata è di 18 mesi per chi ha fruito di semilibertà o lavoro esterno e di 24 mesi negli altri casi.
Il credito spetta anche alle imprese che svolgono attività formativa a favore di detenuti o internati. La condizione è che alla formazione segua subito un'assunzione di durata almeno tripla rispetto al periodo formativo agevolato. Sono escluse le imprese che hanno stipulato con gli enti locali convenzioni aventi a oggetto attività di formazione.
Come presentare l'istanza: modelli e scadenze
Il credito va richiesto ogni anno, indicando l'importo complessivo che si intende utilizzare nell'anno successivo. Nella somma vanno compresi anche il periodo post-detentivo e quello dedicato alla formazione.
A questo link i modelli per le richieste di convenzione aggiornati a marzo 2026.
| Termine | Adempimento | Soggetto |
|---|---|---|
| 31 ottobre 2026 | Presentazione dell'istanza con l'importo del credito richiesto per il 2027 | Impresa, alla direzione dell'istituto penitenziario |
| 15 novembre 2026 | Trasmissione delle istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) | Provveditorati regionali |
| 15 dicembre 2026 | Determinazione dell'importo massimo spettante a ciascuna impresa e comunicazione all'Agenzia delle Entrate | DAP |
L'elenco delle imprese ammesse e gli importi riconosciuti sono successivamente pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia.
AATTENZIONE Con circolare del dipartimento amministrazione penitenziaria del 5.marzo 2026 è stato specificato anche ulteriormente che :
- Il termine del 31 ottobre è ordinatorio e non l’unica finestra utile: istanze “tardive” e “integrative” possono essere presentate alla direzione dell’istituto entro il 15 maggio dell’anno di riferimento, inoltrate dal Provveditorato al DAP entro il 31 maggio e autorizzate entro il 30 giugno, nei limiti dei fondi residui.
- Se le richieste superano le risorse stanziate, i crediti autorizzati vengono ridotti in misura proporzionale.
- Per i rapporti avviati o interrotti nel corso del mese il credito è commisurato ai giorni lavorati, sempre dopo il superamento dei 30 giorni minimi di contratto.
- La richiesta convenzione deve poi contenere indicazioni specifiche (numero e tipologia dei detenuti, contratto e retribuzione, eventuale formazione, obblighi dell’impresa) e va distinta da quella ex art. 47 d.P.R. 230/2000, richiesta solo in caso di comodato gratuito di locali o attrezzature e soggetta a condizioni aggiuntive come l’esclusione del rinnovo tacito e la clausola risolutiva ex art. 1454 c.c.
- Il beneficio post-detentivo presuppone che il rapporto sia iniziato durante la detenzione e prosegua senza interruzioni, con decorrenza dalla data di uscita dall’istituto.
- Infine è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio, con comunicazioni delle imprese al 30 aprile e al 31 dicembre, verifica da parte di direzioni e Provveditorati e prospetti di ratifica da trasmettere al DAP. In caso di inadempienze è prevista la revoca, totale o parziale, del credito e l’eventuale recupero degli importi indebitamente compensati, con interessi e sanzioni.
Come si utilizza il credito
Il credito si può compensare solo dopo essere effettivamente maturato, cioè una volta effettuate le assunzioni. L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione con modello F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline.
Il codice tributo da indicare è il 6858. È stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102/E del 30 novembre 2015, in attuazione del D.M. 148/2014 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 27 novembre 2015. È operativo dal 1° gennaio 2016 e ha sostituito il precedente codice 6741.
Il credito va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto.
Trattamento fiscale e cumulo
Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
È cumulabile con altri benefici riconosciuti sugli stessi costi. Il totale delle agevolazioni non può però superare il costo sostenuto per il lavoratore assunto
Lo sgravio contributivo
All'agevolazione fiscale si affianca uno sgravio contributivo gestito dall'INPS e istituito con legge 22 giugno 2000, n. 193 ("legge Smuraglia") e successivo nel decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148. Requisiti e procedura sono illustrati in Sgravi contributivi per l’assunzione di detenuti: le istruzioni INPS.

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