Congedo per donne vittime di violenza: domanda, calcolo e tassazione dell’indennità
Le lavoratrici inserite in un percorso di protezione per violenza di genere hanno diritto a un congedo indennizzato fino a tre mesi, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 65/2016.
Dal 1° aprile 2019, come precisato con la circolare n. 3/2019, la domanda si presenta solo in via telematica.
Il messaggio INPS n. 3147 del 5 ottobre 2026 ha recentemente specificato come avviene automaticamente il calcolo e il pagamento diretto dell'indennità attraverso la procedura VioGe.
Inoltre ha chiarito le istruzioni sul trattamento fiscale delle somme pagate dall'Istituto.
In questa breve guida riepiloghiamo le regole
Chi ha diritto al congedo
Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato e alle lavoratrici autonome. Rientrano anche le operaie agricole, le lavoratrici stagionali, quelle dello spettacolo e le collaboratrici domestiche. La lavoratrice deve soddisfare due requisiti:
- essere titolare di un rapporto di lavoro in corso con obbligo effettivo di prestare l'attività;
- essere inserita in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere, certificato dai servizi sociali del Comune di residenza, da un Centro antiviolenza o da una Casa Rifugio.
Durata, misura e modalità di fruizione
| Durata massima | Tre mesi, pari a 90 giornate di prevista attività lavorativa. Non si contano i festivi, i periodi di sospensione dell'attività o di aspettativa e i giorni successivi alla cessazione del rapporto. |
| Arco temporale | Il congedo va utilizzato entro tre anni dall'inizio del percorso di protezione certificato. |
| Modalità | Si può fruire a giornate intere o a ore. |
| Indennità | È pari al 100% dell'ultima retribuzione. |
| Effetti sul rapporto | Il periodo di congedo vale per l'anzianità di servizio e per la maturazione di ferie, tredicesima e TFR. |
Come si presenta la domanda
La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, attraverso uno di questi canali:
- servizio online sul sito dell'Istituto ("Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere"), con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
- Contact Center, al numero 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da cellulare, con costo a carico dell'utente;
- patronati, attraverso i loro servizi telematici.
Al termine della compilazione il sistema rilascia una ricevuta con il numero di protocollo. Alla domanda si possono allegare i documenti necessari, ad esempio il modello SR163 per chiedere l'accredito su conto corrente, libretto postale o carta prepagata con IBAN.
Il preavviso al datore di lavoro
La domanda telematica non viene trasmessa al datore di lavoro. La lavoratrice deve quindi avvisare direttamente il datore o il committente almeno sette giorni prima, salvo oggettiva impossibilità. Nella comunicazione indica le date di inizio e di fine del congedo e consegna la certificazione del percorso di protezione. Resta a suo carico anche la giustificazione delle assenze secondo i tempi e le modalità previsti dal contratto collettivo applicato.
Chi paga l'indennità: le novità del messaggio n. 3147/2026
Per la generalità delle dipendenti del settore privato l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga, che poi la recupera a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Per alcune categorie, invece, paga direttamente l'INPS:
- operaie agricole;
- lavoratrici stagionali;
- lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione;
- collaboratrici domestiche;
- lavoratrici autonome, ad eccezione delle iscritte alla Gestione Separata.
Con la terza fase della procedura VioGe, rilasciata dal messaggio n. 3147/2026, le sedi INPS possono calcolare e liquidare queste indennità in modo informatizzato.
La procedura gestisce anche eventuali indebiti e riaccrediti. Le domande già definite manualmente restano gestite con la funzione dedicata alle pratiche pregresse.
Tassazione dell'indennità pagata dall'INPS
Il messaggio applica l'art. 6, comma 2, del TUIR: l'indennità sostituisce un reddito perduto e ne assume la stessa natura fiscale. Il prelievo dipende quindi dalla categoria della lavoratrice e, per le autonome, dal tipo di reddito sostituito.
| Lavoratrice | Ritenuta INPS | Cosa tenere presente |
|---|---|---|
| Dipendente (agricola, stagionale, spettacolo, domestica) | Sì: ritenute IRPEF ordinarie (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) | L'INPS applica le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR). Le detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR) spettano solo se la lavoratrice le richiede. |
| Autonoma con reddito di lavoro autonomo professionale | Sì: ritenuta d'acconto (art. 25 D.P.R. n. 600/1973) | La ritenuta non si applica se la contribuente dichiara di aderire al regime forfetario (L. n. 190/2014) o al regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011). |
| Autonoma con reddito d'impresa e/o fondiario | No, in ogni caso | L'indennità resta imponibile e va indicata in dichiarazione, qualunque sia il regime adottato. |
CU sempre dovuta. L'INPS rilascia in ogni caso la Certificazione Unica. Per queste indennità non opera l'esonero previsto per forfetari e regime di vantaggio dall'art. 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998. Le somme vanno quindi riportate nella dichiarazione dei redditi della lavoratrice, tenendo conto degli eventuali conguagli dovuti alla presenza di più sostituti d'imposta nello stesso anno.
Contribuzione figurativa
Per le lavoratrici del settore privato la legge riconosce la copertura figurativa dei periodi di congedo.

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