Contributi INPGI, ravvedimento e sanzioni 2026 per i giornalisti
Nella circolare 5 del 7 luglio 2026 INPGI chiarisce le nuove regole sulle sanzioni contributive per giornalisti freelance e committenti INPGI. Il nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza — approvato in via definitiva dai Ministeri vigilanti il 30 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025 — introduce:
- il ravvedimento operoso,
- una riduzione del 50% in caso di accertamento ispettivo e
- nuovi scaglioni sanzionatori per la comunicazione dei redditi.
Ecco cosa cambia in concreto e quali scadenze verificare subito.
Cosa introduce davvero il nuovo Regolamento sanzionatorio INPGI – Promemoria scadenze
La riforma allinea il sistema sanzionatorio INPGI a quello generale INPS (art. 116, comma 8 e ss. della legge 388/2000, come modificato dal D.L. 19/2024, conv. legge 56/2024). Non è una semplice modifica di importi: cambia la logica stessa delle sanzioni, che ora premiano chi regolarizza spontaneamente e in tempi rapidi.
Per questo motivo conoscere le scadenze esatte — 120 giorni, 12 mesi, 30 giorni a seconda del caso — fa la differenza tra pagare il tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti o arrivare fino al 60% dell'importo dovuto.
Ricordiamo le scadenze per i versamenti contributivi
Scadenze operative INPGI 2026
| Categoria | Riferimento | Scadenza |
|---|---|---|
| Freelance / liberi professionisti contributo minimo 2026 |
Versamento del contributo minimo dovuto per l'anno 2026 | 31/07/2026 |
| Freelance / liberi professionisti saldo 2025 |
Versamento del contributo a saldo relativo all'anno 2025 | 31/10/2026 |
| Committenti rapporti co.co.co. |
Versamento della contribuzione riferita a dicembre 2025 | 16/01/2026 |
Omissione contributiva: come funziona il ravvedimento operoso –
L'omissione contributiva riguarda il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui importo è già noto dalle denunce obbligatorie presentate.
La sanzione ordinaria resta pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti annui, con un tetto massimo del 40% dell'importo dovuto.
La vera novità è questa: se il pagamento avviene spontaneamente, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza — prima di qualsiasi contestazione dell'Istituto — la maggiorazione dei 5,5 punti non si applica.
Alcuni dettagli operativi da conoscere:
- il pagamento resta considerato "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi in date diverse, purché tutti entro i 120 giorni e per l'importo totale dovuto;
- l'agevolazione non vale per i pagamenti rateali;
- superato il tetto massimo di sanzione, sul debito residuo restano dovuti gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
- oltre i 120 giorni, torna applicabile la sanzione ordinaria piena.
Evasione contributiva: quando la sanzione si “degrada” a omissione
L'evasione contributiva è un'ipotesi più grave: riguarda l'occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi tramite denunce omesse o non veritiere. La sanzione ordinaria qui è del 30% annuo, fino a un massimo del 60% dell'importo non versato.
Anche in questo caso è prevista una via di uscita agevolata, ma con una finestra temporale più ampia e regole più articolate:
- se la regolarizzazione avviene spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza, la sanzione da evasione viene "degradata" a quella da omissione;
- il tasso applicato dipende da quando si paga dopo la denuncia spontanea: +5,5 punti se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia, +7,5 punti se avviene tra il 31° e il 90° giorno;
- resta comunque il tetto massimo del 40%;
- l'agevolazione si applica anche in caso di rateizzazione, a condizione che la domanda sia presentata entro i termini indicati e venga versata la prima rata — il mancato pagamento delle rate successive fa decadere il beneficio e ripristina la sanzione ordinaria.
Accertamento ispettivo: riduzione del 50% e condizioni per non perderla
Se è l'INPGI stesso ad accertare d'ufficio o tramite verifica ispettiva la situazione debitoria, il contribuente può comunque ottenere una riduzione del 50% delle sanzioni ordinarie (per omissione o evasione), a condizione di:
- pagare in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure
- presentare domanda di rateizzazione entro lo stesso termine e versare la prima rata.
Anche qui vale la stessa regola di continuità: il mancato rispetto del piano di rientro comporta il ripristino della sanzione piena.
ATTENZIONE Questa disciplina si applica agli accertamenti notificati dal 1° gennaio 2026, anche per periodi di competenza precedenti.
Un caso particolare: l' incertezza normativa
Esiste infine un'ipotesi in cui non si applicano sanzioni civili ma solo interessi legali: quando il mancato pagamento deriva da oggettive incertezze connesse a contrasti giurisprudenziali o amministrativi sull'esistenza stessa dell'obbligo contributivo, poi risolti in sede giudiziale o amministrativa
Attenzione si applica solo quando il contrasto riguarda l'interpretazione delle norme da parte della Cassazione con orientamenti consolidati e difformi — non nei casi di semplici sentenze difformi tra gradi di giudizio diversi o riferite a fattispecie concrete diverse.
Condizione necessaria: il versamento va comunque effettuato entro il termine fissato dall'Istituto.
Comunicazione dei redditi: le nuove sanzioni scaglionate – FAQ
Cambiano anche le sanzioni per chi non trasmette, trasmette in ritardo o in modo infedele la comunicazione obbligatoria dei redditi da attività giornalistica autonoma (scadenza: 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento).
Le nuove sanzioni sono calcolate sul contributo soggettivo minimo e crescono in base al ritardo:
- 5% se trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza;
- 10% se trasmessa tra il 31° e il 60° giorno;
- 15% se trasmessa tra il 61° e il 90° giorno;
- 20% se trasmessa oltre il 90° giorno.
Sono tenuti a questa comunicazione tutti i giornalisti iscritti che abbiano svolto attività giornalistica autonoma come liberi professionisti con Partita IVA, con ritenuta d'acconto, come partecipanti in società semplici o associazioni tra professionisti, o tramite cessione di diritto d'autore.
Domande frequenti
Il ravvedimento operoso vale anche se pago a rate?
Per l'omissione contributiva no: la misura agevolata dei 120 giorni si applica solo al pagamento in unica soluzione. Per l'evasione contributiva e per gli accertamenti ispettivi, invece, la rateizzazione è ammessa, a patto di rispettare domanda e scadenze indicate.
Cosa succede se salto una rata dopo aver ottenuto lo sconto?
Sia nel caso di evasione con regolarizzazione spontanea sia nel caso di accertamento ispettivo, il mancato pagamento (o il pagamento insufficiente o tardivo) delle rate successive alla prima comporta il ripristino della sanzione nella misura ordinaria.
Quali giornalisti devono inviare la comunicazione reddituale?
Tutti gli iscritti che hanno svolto attività giornalistica autonoma con Partita IVA, con ritenuta d'acconto, in società semplici o associazioni tra professionisti, o tramite cessione di diritti d'autore.

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