Concorsi ricercatori e docenti: addio abilitazione nazionale, cosa cambia

La Legge 16 luglio 2026, n. 129, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026, riscrive in modo sostanziale le modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale docente e ricercatore universitario. Entrerà ufficialmente in vigore l'8 agosto 2026  ma sono previsti alcuni provvedimenti ulteriori per l'attuazione.

 Il provvedimento interviene sulla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (la cosiddetta "legge Gelmini"), sostituendo integralmente il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) con un nuovo meccanismo basato su requisiti di produttività e qualificazione scientifica, distinti per fascia e per gruppo scientifico-disciplinare. 

Vengono inoltre modificate le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (articoli 18 e 24 della legge 240/2010), con nuove regole sulla composizione delle commissioni giudicatrici, sul numero di pubblicazioni valutabili e sulle modalità di svolgimento della prova didattica. 

La legge introduce infine disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione  e una specifica disciplina di favore per la Libera Università di Bolzano in relazione all'offerta didattica in lingua tedesca. 

Ecco tutti i dettagli e le tempistiche nei paragrafi seguenti

Quadro normativo

L'intervento normativo si concentra sugli articoli 16, 17, 18 e 24 della legge 240/2010.

 Il nuovo articolo 16 supera il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale: l'accesso alle procedure di chiamata (artt. 18 e 24, comma 5) è ora subordinato al possesso di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, individuati con decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e distinti tra prima e seconda fascia. 

Tali requisiti tengono conto :

  • dell'attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all'estero,
  •  della partecipazione a progetti finanziati tramite bandi competitivi e 
  • del raggiungimento di indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

 Il possesso dei requisiti è autocertificato dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva, tramite  procedura telematica predisposta dal Ministero.

Viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, che istituisce liste biennali di professori disponibili a far parte delle commissioni giudicatrici, distinte per fascia e per gruppo scientifico-disciplinare, pubblicate dal Ministero. Non possono essere inclusi nelle liste i professori straordinari a tempo determinato, quelli in aspettativa obbligatoria, chi ha ricevuto una valutazione negativa nell'anno precedente e chi ha riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione. Per i gruppi scientifico-disciplinari con meno di quaranta professori sorteggiabili sono previste regole di composizione semplificate delle commissioni.

Novità principali su chiamate , domande e mobilità

  1. Per le chiamate di professori di prima fascia (art. 18), la commissione giudicatrice sarà composta da cinque professori in possesso dei requisiti previsti per la prima fascia: un componente designato dall'ateneo che bandisce la procedura e quattro componenti esterni sorteggiati dalle liste dell'art. 17-bis; se la procedura riguarda la seconda fascia, almeno tre componenti devono essere professori di prima fascia. 
  2. Per le chiamate di seconda fascia (art. 24), la commissione sarà invece composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia: uno designato dall'ateneo e due esterni sorteggiati dalle liste.

 In entrambi i casi il bando dovrà indicare un numero di pubblicazioni valutabili compreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, ed è prevista una discussione pubblica dei titoli e una prova didattica su un tema individuato dalla commissione. Le commissioni dovranno concludere i lavori indicando il candidato più meritevole, fermo restando che la proposta di chiamata resta di competenza del dipartimento.

Domande di partecipazione

Cambia anche la domanda di partecipazione, che dovrà essere corredata da un curriculum redatto secondo un formulario standard definito dal Ministero. 

Mobilità  e valutazione

La quota di posti riservata alla mobilità interateneo, di cui all'art. 18, comma 4, sale da un quinto a un quarto dei posti disponibili, e viene introdotta all'art. 7 della legge 240/2010 una nuova ipotesi di trasferimento consensuale di professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, subordinata alla sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo di destinazione. 

È inoltre prevista, dopo tre anni dalla presa di servizio, una valutazione ANVUR dei vincitori delle procedure, rilevante ai fini del riparto del fondo di finanziamento ordinario.

Il regime transitorio in attesa dei decreti attuativi

Sul piano transitorio, chi è già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conserva i requisiti per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino alla scadenza dell'abilitazione stessa; chi ha ricevuto una valutazione negativa in sede di ASN non può partecipare alle procedure per lo stesso settore e fascia (o fascia superiore) nei dodici mesi successivi. 

Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge (8 agosto 2026 ) restano regolate dalla disciplina previgente.

Come detto, l'operatività concreta della riforma dipende da quattro decreti attuativi ancora da adottare.

 Il più rilevante è il decreto sui requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'art. 16, atteso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge; seguono, entro 60 giorni, il decreto sui requisiti soggettivi e le modalità di sorteggio per le liste dei commissari (art. 17-bis), le linee guida per la valutazione ANVUR dei vincitori dopo tre anni dalla presa di servizio, e il decreto sui titoli di abilitazione alla docenza per le chiamate dirette della Libera Università di Bolzano. L'art. 3, comma 1, della legge chiarisce che, fino alla definizione dei requisiti ex art. 16 e delle modalità di formazione delle commissioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti: il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale resta quindi transitoriamente in vigore per le procedure concorsuali. 

Chi è già abilitato mantiene i requisiti fino alla scadenza dell'abilitazione (art. 3, comma 3), mentre le procedure di chiamata già bandite alla data di entrata in vigore della legge proseguono secondo le regole previgenti (art. 3, comma 2). Il decreto sui requisiti dell'art. 16 rappresenta pertanto lo snodo attuativo determinante.

Scarica la legge e la tabella delle scadenze e nuovi adempimenti

Legge 129 2026  abilitazione ricercatori e docenti 

Riforma reclutamento ricercatori e docenti