Demansionamento e risarcimento: i criteri per la Cassazione

Sul tema del demansionamento la giurisprudenza di legittimità torna a più riprese negli ultimi mesi, consolidando un orientamento che sposta il baricentro dell'accertamento dal dato quantitativo a quello qualitativo

. Il principio, ormai ricorrente nelle pronunce più recenti (Cass. n. 12128/2025 e n. 12138/2025), è che la tutela della professionalità del lavoratore non si esaurisce nel rispetto formale del livello di inquadramento, né può essere negata sulla sola base della prevalenza temporale delle mansioni corrispondenti alla qualifica. Anche un'adibizione a compiti inferiori minoritaria nel tempo, se reiterata con carattere sistematico e non meramente occasionale, è idonea a integrare demansionamento e a fondare il conseguente danno risarcibile.

Due recenti ordinanze della Sezione Lavoro  del 2026 applicano questo principio a fattispecie diverse tra loro, confermandone però  la portata generale.

Il caso: dirigente assegnato a incarichi senza autonomia

Nell’Ordinanza n. 1195 del 20 gennaio 2026 la controversia traeva origine da una serie di mutamenti di mansioni intervenuti nel corso di un lungo rapporto di lavoro.

 Dopo aver ricoperto per anni un ruolo con ampie responsabilità gestionali e di coordinamento, il lavoratore era stato progressivamente assegnato a incarichi diversi, qualificati come ruoli “professional”, fino a svolgere attività caratterizzate da compiti di analisi, compilazione e supporto, con autonomia limitata e senza poteri decisionali rilevanti.

Il giudizio di primo grado aveva riconosciuto l’esistenza del demansionamento per una parte del periodo e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in via equitativa in misura percentuale sulla retribuzione. 

In appello, la decisione era stata parzialmente riformata quanto alla decorrenza del demansionamento, ma confermata nella sostanza sia con riferimento all’accertamento della dequalificazione sia con riguardo alla liquidazione del danno.

La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che :

  • le mansioni attribuite rientravano comunque nella qualifica di quadro direttivo prevista dal contratto collettivo, 
  • che non vi sarebbe stata una perdita di professionalità e 
  • che il danno non sarebbe stato adeguatamente allegato e provato.

La decisione della Suprema Corte: demansionamento da verificare caso per caso

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando l’impostazione seguita dai giudici di merito.

 In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito che l’accertamento del demansionamento non può fondarsi su un confronto  astratto tra livelli di inquadramento, ma richiede una verifica concreta dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla professionalità acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto. Tale principio, già affermato in precedenza, trova applicazione soprattutto per i periodi anteriori alla riforma operata dal d.lgs. n. 81/2015, per i quali resta centrale la tutela del patrimonio professionale effettivamente maturato.

Con riferimento ai quadri direttivi, la Corte ha richiamato le previsioni della contrattazione collettiva, evidenziando che la qualifica può fondarsi anche su elevate competenze specialistiche e responsabilità funzionali, non necessariamente sul coordinamento di altri lavoratori. Tuttavia, ciò non esclude che un progressivo svuotamento di autonomia, di responsabilità decisionali e di contenuto professionale possa integrare un demansionamento, quando le nuove mansioni risultino non coerenti con l’esperienza e le competenze precedentemente esercitate.

Particolarmente rilevante  la parte della decisione dedicata al danno patrimoniale alla professionalità.

La Cassazione ha confermato che tale danno non è in re ipsa,(cioè che deriverebbe automaticamente dal fatto stesso)   ma può essere accertato e quantificato anche mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi quali la durata del demansionamento, l’impoverimento del bagaglio professionale, la perdita di visibilità interna e l’incidenza negativa sulle prospettive di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro. In questo contesto, il giudice di merito può procedere a una liquidazione equitativa, ai sensi degli artt. 1223 e 1226 del codice civile, purché il percorso logico-giuridico sia adeguatamente motivato.

Sull'argomento leggi anche Demansionamento per il danno bastano presunzioni semplici

Il caso ordinanza 7711 2026

Con l'ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione  completa il quadro  non basta che le mansioni proprie della qualifica restino prevalenti in termini di tempo, perché lo svolgimento sistematico e non occasionale di compiti inferiori viola comunque, sul piano qualitativo, il diritto alla professionalità.

Il caso riguardava un infermiere della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma che lamentavan di essere stato adibito, per anni, anche a mansioni proprie del personale di supporto (compiti igienico-alberghieri), per carenza di organico nei reparti. Il Tribunale di Roma aveva accertato la dequalificazione dal 2006 al 2018, liquidando il danno al 25% della retribuzione media mensile. La Corte d'Appello, pur confermando l'illecito, aveva ridotto la percentuale al 10%, ritenendo che le mansioni inferiori occupassero solo una parte marginale di ciascun turno e non la quota del 90% prospettata in ricorso.

La decisione: basta poco per realizzare il demansionamento

La decisione. La Fondazione ricorreva in Cassazione sostenendo che, non risultando prevalenti le mansioni inferiori, non potesse configurarsi demansionamento. La Suprema Corte respinge il motivo: anche un'incidenza limitata come il 10% del turno, se protratta per oltre dieci anni con carattere costante e sistematico, non è qualificabile come marginale né occasionale, e integra comunque lesione della professionalità. Viene così ribadito che il parametro della prevalenza temporale delle mansioni qualificanti non è sufficiente, da solo, a escludere l'illecito: rileva la sistematicità dell'assegnazione a compiti inferiori, indipendentemente dalla percentuale di tempo che essi occupano.