Cessione del quinto: la nuova convenzione per gli operatori

Con il Messaggio n. 2308 dell'8 luglio 2026, l'Istituto ha reso operativo il nuovo schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026, valido fino al 30 aprile 2029 e il Regolamento applicativo  per "la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio".

Per le banche e gli intermediari finanziari già accreditati, o che intendono accreditarsi, il nuovo testo introduce modifiche procedurali che incidono su gestione dei piani, rinnovi, oneri e verifiche di identità.

Ambito di applicazione della convenzione e soggetti ammessi

Possono aderire alla convenzione le Banche e gli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. L'adesione presuppone l'accreditamento presso l'INPS, da richiedere prima dell'accettazione della proposta di convenzione.

 La disciplina si applica anche alle traslazioni su pensione di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio, per gli istituti compatibili.

Gestione del piano di ammortamento: solo procedure telematiche

La novità più operativa riguarda l'articolo 12, comma 6, della convenzione. 

In caso di:

Evenienza Modalità obbligatoria
Estinzione anticipata totale del finanziamento Richiesta di chiusura esclusivamente tramite funzione telematica dedicata
Chiusura del piano per annullamento del prestito, successiva alla validazione INPS Richiesta di chiusura esclusivamente tramite funzione telematica dedicata
Rimodulazione per estinzione anticipata parziale Richiesta di rimodulazione esclusivamente tramite funzione telematica dedicata

Le comunicazioni relative a queste casistiche trasmesse con modalità diverse da quella telematica non saranno oggetto di trattazione da parte dell'Istituto. Nell'ambito della domanda di chiusura di un piano di rinnovo esterno per annullamento del contratto, la società richiedente deve inoltre optare tra "ripristinare" o "non ripristinare" il piano precedente, previo accordo con l'intermediario titolare del piano oggetto di rinnovo e con adeguata informativa al pensionato.

Rinnovi esterni e verifiche della quota cedibile

L'articolo 14, comma 2, della convenzione introduce un obbligo tecnico per i rinnovi cosiddetti "esterni" (cioè operati da una società diversa da quella originaria). Il soggetto convenzionato deve trasmettere all'INPS i dati relativi all'estinzione del finanziamento oggetto del rinnovo tramite la funzione telematica dedicata. Qualora il versamento estintivo sia avvenuto tramite bonifico identificato con TRN, nel campo "N. CRO/TRN" devono essere inseriti esclusivamente i caratteri dal sesto al sedicesimo del codice, quale identificativo del CRO.

Resta fermo il divieto, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, di contrarre una nuova cessione prima che siano decorsi i due quinti del periodo di ammortamento, con arrotondamento all'intero più vicino nel calcolo dei ratei. La notifica telematica del nuovo piano può essere effettuata nel mese in cui si compie la scadenza del termine; se anteriore, viene bloccata automaticamente dalla procedura.

L'articolo 7, comma 3, della convenzione ridefinisce le modalità di identificazione del pensionato ai fini della consultazione della comunicazione di quota cedibile. Oltre all'acquisizione di un documento di riconoscimento valido, o a un processo conforme al Regolamento UE n. 910/2014, è richiesta la verifica di uno dei seguenti elementi:

Elemento di riscontro Dettaglio
OTP Inviato dall'INPS sul cellulare certificato del pensionato, se disponibile
Importo mensilità Importo, comprensivo di cifre decimali, di una delle ultime due mensilità di pensione pagata

Il termine per l'adeguamento a questa previsione è di sei mesi dalla data di validità dello schema di convenzione; nel periodo transitorio resta utilizzabile il codice pensione (chiave pensione). Analogo termine di sei mesi è previsto per l'adeguamento alle previsioni sul campo "CodiceOperatore" di cui all'articolo 7, comma 4: nel periodo transitorio il campo può essere valorizzato con un codice identificativo univoco, purché il soggetto convenzionato garantisca in ogni momento la piena riconducibilità alla persona fisica e la tracciabilità degli accessi, con obbligo di comunicare all'INPS le generalità complete su richiesta, entro tre giorni lavorativi.

Regole su oneri, adesione e facolta di audit INPS

Oneri aggiornati per il servizio di estrazione del rateo

Sulla base della contabilità analitica relativa al consuntivo 2024, l'INPS ha aggiornato gli oneri dovuti dai soggetti convenzionati:

Soggetto Onere Periodo
Intermediari convenzionati 2,03 € (IVA esente) per estrazione del rateo pensionistico, per ogni cessione Fino al 31/12/2026
Intermediari non convenzionati 111,12 € (IVA esente) annui per ciascun contratto di cessione + 9,26 € (IVA esente) per estrazione del rateo Dal 1/1/2026 al 31/12/2026

L'Istituto rideterminerà annualmente gli oneri sulla base della contabilità analitica e detrarrà mensilmente l'importo dovuto dall'ammontare complessivo dei flussi di versamento. In caso di variazione annuale dei costi, il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Gli stessi oneri, se posti a carico del pensionato cedente, devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG.

Per aderire le banche e gli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di legge devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con intermediari e soggetti privati, all'indirizzo: [email protected].

Facoltà di audit dell’INPS

ATTENZIONE:  La nuova convenzione introduce espressamente, all'articolo 21, comma 13, la facoltà per l'INPS di svolgere attività di audit, controlli e verifiche nei confronti dei soggetti convenzionati, con modalità operative da comunicare preventivamente, al fine di accertare il rispetto delle procedure descritte in convenzione e la conformità alle regole di sicurezza e corretta gestione delle banche dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il soggetto convenzionato è tenuto a collaborare, fornendo la documentazione richiesta e garantendo completezza e veridicità dei dati.