Cessione del quinto della pensione: cosa cambia con la nuova convenzione INPS
Chi percepisce una pensione INPS e valuta la richiesta di un finanziamento estinguibile con cessione del quinto troverà, dal 1° maggio 2026, alcune novità procedurali destinate a incidere direttamente sul rapporto con banche e società finanziarie.
Con il Messaggio n. 2308 dell'8 luglio 2026, l'Istituto ha reso operativo il nuovo schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026, valido fino al 30 aprile 2029.
Come noto, la cessione del quinto della pensione consente ai pensionati INPS di ottenere un finanziamento da restituire tramite trattenuta diretta sul trattamento pensionistico, nel limite massimo di un quinto dell'importo netto e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo.
La durata massima del prestito resta fissata in dieci anni e permane l'obbligo, per l'intermediario finanziatore, di stipulare una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato.
Ecco le novità in sintesi per i pensionati .
Le principali novità della convenzione 2026-2029
Rispetto al precedente schema, in vigore fino al 30 aprile 2026, l'aggiornamento introduce modifiche che riguardano soprattutto i rapporti tra INPS e intermediari finanziari, ma con riflessi indiretti sull'esperienza del pensionato.
In particolare, la gestione delle chiusure o rimodulazioni anticipate del piano di ammortamento dovrà avvenire esclusivamente tramite le funzioni telematiche dedicate: le comunicazioni trasmesse con altre modalità non saranno prese in considerazione dall'Istituto. È inoltre stato aggiornato, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l'onere dovuto dagli intermediari convenzionati per l'estrazione del rateo pensionistico, fissato in 2,03 euro per ogni cessione.
Come cambia la verifica dell’identità del pensionato
Il punto di maggiore interesse pratico per i pensionati riguarda le modalità con cui l'intermediario finanziario consulta la comunicazione di quota cedibile. La nuova convenzione prevede che, oltre all'acquisizione di un documento di riconoscimento valido o a un processo di identificazione conforme al Regolamento UE n. 910/2014, sia necessaria la verifica di uno dei seguenti elementi di riscontro:
| Elemento di riscontro | Modalità |
|---|---|
| OTP | Inviato dall'INPS sul cellulare certificato del pensionato, se disponibile |
| Importo mensilità pensione | Importo, comprensivo di cifre decimali, di una delle ultime due mensilità pagate |
Per il periodo transitorio, fissato in sei mesi dalla data di validità del nuovo schema di convenzione, resta comunque utilizzabile il codice pensione (cosiddetta "chiave pensione") già in uso.
I trattamenti pensionistici non cedibili
Il Regolamento allegato alla convenzione conferma l'elenco dei trattamenti erogati dall'INPS che non possono essere oggetto di cessione, ovvero:
| Trattamento non cedibile |
|---|
| Pensioni e assegni sociali |
| Trattamenti di invalidità civile |
| Assegno mensile per assistenza personale e continuativa (L. 222/1984, art. 5) |
| Assegni straordinari di sostegno al reddito |
| Pensioni a carico degli Enti creditizi |
| Assegni al nucleo familiare |
| Ape sociale |
Sono invece cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.
La traslazione da stipendio a pensione: cosa cambia per chi va in pensione
Un aspetto di continuità rilevante anche per i lavoratori prossimi al pensionamento riguarda la traslazione: chi ha in corso una cessione del quinto dello stipendio può vedere il finanziamento proseguire, alle medesime condizioni contrattuali, come cessione del quinto della pensione una volta cessato il rapporto di lavoro. La disciplina della nuova convenzione si applica, per gli istituti compatibili, anche a questa fattispecie, incluse le regole sugli oneri di gestione, che saranno estese alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione a decorrere dalla data comunicata dall'INPS all'intermediario finanziario.
Resta fermo, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi i due quinti del periodo di ammortamento in corso, salvo l'ipotesi di passaggio da cessione quinquennale a cessione decennale contratta per la prima volta.

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