Casse private e fondi pensione: esenzione fiscale sui venture capital

Con la Risposta n. 104/2026, l'Agenzia ha risposto  ad un interpello in tema di esenzione fiscale , inizialmente intodotta dalla  legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) , sui redditi derivanti da cosidetti  "investimenti qualificati" effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione. 

In sostanza, questi soggetti possono destinare fino al 10% del proprio patrimonio ad alcune tipologie di strumenti finanziari — tra cui azioni di imprese italiane o europee, quote di fondi comuni e quote di Fondi per il Venture Capital (FVC) — senza pagare imposte sui relativi rendimenti. L'unica condizione strutturale è tenere gli strumenti in portafoglio per almeno cinque anni.

Il regime era stato aggiornato dal 2024, con l'obbligo che  una quota minima del portafoglio qualificato sia destinata proprio ai Fondi per il Venture Capital. Inoltre le soglie sono state poi riviste nel 2025, introducendo anche la possibilità di conteggire  gli impegni formali di investimento (i cosiddetti commitment) e non solo le somme già  versate.

Il caso: i dubbi di un fondo pensione su FVC, PIR e decorrenze

Un fondo di previdenza complementare, che stava per avviare una gestione specializzata tramite una società di gestione del risparmio, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di fare chiarezza su  alcuni aspetti pratici del regime agevolativo.

I quesiti riguardavano: 

  1. se fosse obbligatorio investire in FVC anche quando nel rendiconto dell'anno precedente non figurassero investimenti qualificati; 
  2. da quando scattasse concretamente l'obbligo di rispettare le soglie minime FVC; se i Piani Individuali di Risparmio (PIR) dovessero essere inclusi nel calcolo del "paniere" su cui si misurano tali soglie;
  3.  se il vincolo FVC valesse anche per i PIR; come computare correttamente gli impegni vincolanti alla luce delle modifiche normative del 2025; infine,
  4.  se strumenti già acquistati dopo il 1° gennaio 2017 — i cui rendimenti erano stati nel frattempo tassati — potessero ancora accedere all'esenzione, e da quando far decorrere il periodo minimo di detenzione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nessun obbligo FVC senza investimenti qualificati pregressi. Se al 31 dicembre 2024 il fondo non deteneva investimenti qualificati in regime agevolato, nel 2025 non è tenuto ad allocare alcuna quota in FVC. Potrà investire liberamente in strumenti qualificati durante l'anno e beneficiare dell'esenzione senza vincoli aggiuntivi. L'obbligo di rispettare le soglie FVC scatterà solo dall'anno successivo: per i nuovi investimenti qualificati del 2026 sarà richiesta una quota FVC pari ad almeno il 5% del portafoglio qualificato risultante dal rendiconto 2025, percentuale che salirà al 10% a partire dal 2027.

La dichiarazione annuale non deve menzionare il vincolo FVC. La dichiarazione che il fondo pensione è tenuto a produrre per attestare il rispetto delle condizioni agevolative non deve includere il requisito FVC. Quest'ultimo opera come condizione autonoma per l'accesso al beneficio sui nuovi investimenti dell'anno, ma non rientra nel contenuto della dichiarazione formale.

I PIR restano fuori dal paniere e dal vincolo FVC. Il calcolo della soglia minima di investimento in FVC si basa esclusivamente sugli investimenti qualificati in senso stretto, senza tener conto dei PIR eventualmente detenuti. I fondi pensione possono continuare a investire in PIR e godere del relativo regime agevolato indipendentemente dal raggiungimento della quota minima in FVC.

Gli impegni formali contano come investimenti. A seguito delle modifiche del 2025, ai fini del calcolo della soglia FVC rilevano non solo le somme già investite, ma anche i commitment formalmente sottoscritti. Attenzione però: non basta una delibera del consiglio di amministrazione — è necessaria la sottoscrizione formale dell'impegno di investimento.

Strumenti già in portafoglio: esenzione possibile, ma il "timer" parte dalla dichiarazione. Gli strumenti acquistati dopo il 1° gennaio 2017, anche se i loro rendimenti sono stati finora tassati, possono ancora accedere al regime di esenzione. Il periodo minimo di detenzione di cinque anni decorre però dalla data in cui il fondo formalizza l'impegno a tenerli in portafoglio, non dalla data di acquisto originaria.