Cassa integrazione caldo estremo 2026: novità per edilizia e agricoltura

Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili sulle misure di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti in sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa causate da eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore. Le nuove disposizioni riguardano sia l'integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i settori edile, lapideo e delle escavazioni, sia la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA). 

Le misure si applicano ai soli eventi verificatisi tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 e si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie sulla sospensione dell'attività per caldo eccessivo già riepilogate nel messaggio INPS n. 2103/2026.

Le norme del DL 107 2026 “PNRR” sul rischio calore nei luoghi di lavoro

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, entrato in vigore il 27 giugno 2026, introduce all'articolo 6 misure temporanee per agevolare l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto in presenza di eccezionali situazioni climatiche.

 Il comma 1 riguarda i datori di lavoro edili, lapidei e delle escavazioni ai fini CIGO;

 il comma 2 modifica temporaneamente i requisiti di accesso alla CISOA, confermando l'impostazione già adottata l'anno scorso per gli operai a tempo determinato. 

Le novità operative INPS

Il messaggio ricorda, in tema di Cassa integrazione ordinaria,  che 

  • Per i datori di lavoro edili, lapidei e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell'attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), autorizzate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026, non concorrono al raggiungimento del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile.
  •  Resta fermo l'esonero dal contributo addizionale, già previsto per gli eventi EONE.
  •  Non si applica il requisito dell'anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro. 

Per quanto riguarda invece l'agricoltura, si prevede che :

  • la CISOA per intemperie stagionali sia riconosciuta agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) anche in caso di riduzione dell'attività pari alla metà dell'orario giornaliero contrattuale, e a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative. 
  • Le giornate di integrazione non incidono sul limite massimo di 90 giornate annue e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. 

In entrambi i casi resta fermo che autorizzazione e pagamento sono gestiti direttamente dall'INPS.

Le risorse stanziate sono soggette a un tetto di spesa, monitorato dall'Istituto, oltre il quale le domande non possono essere accolte:

Misura Stanziamento 2026 Beneficiari
CIGO settori edile, lapideo, escavazione 4,9 milioni di euro Datori di lavoro edilizia, affini, lapideo, escavazioni
CISOA intemperie stagionali 10,3 milioni di euro Operai agricoli OTI e OTD

Istruzioni e scadenze per domande e conguagli UNIEMENS

CIGO.

 Le domande relative alle sospensioni/riduzioni EONE seguono le consuete modalità di invio telematico e vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell'evento. 

In sede di conguaglio Uniemens/PosContributiva, per le prestazioni che superano le 52 settimane va utilizzato il nuovo codice "L153" (Conguaglio CIGO DL 107-2026) nell'elemento <CongCIGOAltCaus>; per i periodi entro le 52 settimane resta valido il codice "L038". Per il pagamento diretto tramite flusso UniEmens-Cig (UNI41), i dati vanno inviati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, a pena di decadenza.

CISOA

 Le domande vanno presentate utilizzando esclusivamente due nuove causali: 

  1. CISOA eventi atmosferici a riduzione" (cod. 17) per la riduzione a metà giornata, e 
  2. "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026" (cod. 18) per la sospensione integrale.

È ammessa un'unica domanda per OTI e OTD se riferita alla stessa causale; in presenza di lavoratori misti (parte a riduzione, parte a sospensione) occorrono domande distinte.

 Il termine ordinario è di 15 giorni dall'inizio dell'evento. 

L'invio con le nuove causali è possibile dal 24 luglio 2026; in via transitoria, le domande per eventi dal 1° al 23 luglio 2026 possono essere presentate entro il 22 agosto 2026.

Per la parte di giornata effettivamente lavorata in caso di riduzione, il flusso Uniemens/PosAgri richiede la valorizzazione del campo <PartTimeGOR> con codice 7 per gli OTI e nuovo codice 8 per gli OTD, indicando le ore lavorate; i codici sono validi per il 3° e 4° trimestre 2026.

 Il modello SR33 di domanda contiene già gli elementi utili al pagamento diretto, senza ulteriori adempimenti a carico del datore di lavoro. 

ATTENZIONE Sono esclusi impiegati e quadri agricoli, ai quali si applica la disciplina ordinaria.

Scarica il messaggio INPS 2418 2026 su- CIGO EONE e CISOA 2026

messaggio INPS 2418 2026