Caregiver: legge 104 e diritto di opzione nel trasferimento
Con la sentenza n. 23386 2026, la Corte di Cassazione chiarisce alcuni principi in tema di tutele da garantire ai lavoratori caregiver. Il caso specifico riguarda l'ambito del pubblico impiego ma i principi sono validi in ogni caso.
In estrema sintesi si afferma che chi ha diritto alla Legge 104 ha una precedenza al momento della nomina in ruolo, dell'assunzione in generale e in tema di mobilità.
Tuttavia, questa precedenza non è un diritto assoluto e speciale, diverso dalle regole generali. Infatti, l'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 dice che la precedenza vale solo "ove possibile": significa che va sempre bilanciata con gli altri interessi in gioco, e non si applica automaticamente e senza limiti.
Dettagli del caso
La controversia trae origine dal ricorso di un docente che, in qualità di figlio caregiver di un genitore affetto da handicap grave, aveva impugnato le clausole della contrattazione collettiva integrativa nazionale sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, lamentando che l'art. 13 del CCNi non gli riconoscesse, in caso di mobilità interprovinciale, un diritto di precedenza assoluta nella sede di destinazione richiesta.
Il Tribunale di Genova, in primo grado, aveva accolto il ricorso, disapplicando le clausole contrattuali per contrasto con la normativa primaria e con l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 305/2019, aveva confermato tale impostazione, ritenendo che la mancata previsione di una precedenza assoluta anche per la mobilità interprovinciale ponesse la disciplina contrattuale in contrasto con la legge n. 104/1992. Avverso tale decisione, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la piena legittimità della graduazione delle tutele operata dalla contrattazione collettiva.
Decisione e motivazione
la Cassazione ha accolto il ricorso ministeriale, cassando la sentenza di merito e rigettando, decidendo nel merito, la domanda originaria del lavoratore. Il ragionamento della Corte muove dalla distinzione tra la disciplina generale e astratta dettata dalla legge n. 104/1992, che si colloca nell'ambito delle azioni positive, e il diverso istituto dell'accomodamento ragionevole, il quale attiene invece a singole situazioni concrete e non può essere invocato in termini generali senza una specifica allegazione fattuale, mai fornita nel caso di specie.
La Corte chiarisce che l'espressione "ove possibile", contenuta nell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, prevede chiaramente la necessita di un bilanciamento tra le esigenze di tutela del disabile e quelle organizzative ed economiche del datore di lavoro, comprendendo anche la ponderazione del legame familiare e del ruolo dell'aspirante al trasferimento nel nucleo familiare.
Viene ricordato che , sotto il profilo del diritto dell'Unione, i giudici escludono sia la discriminazione diretta, poiché la graduazione delle precedenze non si fonda sulla condizione di disabilità dell'assistito bensì sul diverso titolo assistenziale, sia quella indiretta, ravvisando finalità legittime e mezzi appropriati nella necessità di salvaguardare la mobilità provinciale, il governo degli organici e l'affidamento degli altri aspiranti.
Viene inoltre precisato che la previsione, nel nuovo CCNL Integrativo, dell'estensione della precedenza anche ai trasferimenti interprovinciali costituisce una scelta migliorativa e conformativa delle parti collettive, non un adeguamento a un obbligo preesistente, confermando che il precedente assetto contrattuale non fosse di per sé illegittimo.
La Corte ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate e della sopravvenienza degli interventi della Corte di Giustizia nel corso del giudizio.

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