Bonus Giovani 2026: guida completa all’esonero per under 35
L'articolo 2 del decreto-legge " Primo maggio" del 30 aprile 2026, n. 62 — recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale" — introduce, tra gli altri, il Bonus Giovani 2026, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 svantaggiati o molto svantaggiati.
Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, l'INPS ha fornito le prime ndicazioni operative, a beneficio di datori di lavoro e consulenti. La piattaforma per le domande è stata aperta l'11 giugno scorso, Nel messaggio 1966 20256 l'istituto ha precisato anche le modalità di esposizione in Uniemens.
Vediamo una guida completa
Bonus Giovani 2026: cos’è e chi può accedere all’esonero contributivo
L'esonero si inserisce nel perimetro del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea, che qualifica i destinatari come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, con conseguenze dirette sulla durata massima fruibile e sul rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
I datori di lavoro ammessi sono tutti i privati, inclusi quelli del settore agricolo, indipendentemente dalla natura imprenditoriale. Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Sono espressamente esclusi dal beneficio anche:
- i contratti di lavoro domestico
- i rapporti di apprendistato, per i quali la normativa prevede già aliquote contributive ridotte.
- contratto intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato,
- le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017
.Le categorie di lavoratori destinatari si articolano in tre fasce:
- Molto svantaggiati — privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (art. 1, n. 2, lett. a), D.M. 17 ottobre 2017): esonero fino a 24 mesi;
- Molto svantaggiati — privi di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) del reg. (UE) 651/2014 (es. privi di diploma ISCED 3, genitori soli, minoranze etniche, settori con disparità di genere >25%): esonero fino a 24 mesi;
- Svantaggiati — appartenenti alle categorie lettere a)-c) ed e)-g) dello stesso regolamento, inclusi under 24 anni e chi è privo di impiego da almeno 6 mesi: esonero fino a 12 mesi.
Il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 e delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:
- regolarità DURC,
- assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza,
- rispetto dei contratti collettivi applicabili.
Maggiorazioni, cumulabiità: le regole da conoscere
Vediamo le caratteristiche specifiche dell'agevolazione per l'assunzione di giovani under 35.
Maggiorazione per la ZES unica.
Per le assunzioni effettuate in sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il massimale mensile dell'esonero sale da 500 a 650 euro.
ATTENZIONE: Il maggiore importo è condizionato alla permanenza del luogo di lavoro nelle stesse regioni: il trasferimento del lavoratore in altra regione comporta la riduzione del massimale a 500 euro dal mese di paga successivo.
Non cumulabilità
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive, incluse la Decontribuzione Sud (legge di Bilancio 2025) e gli incentivi per assunzione di disabili ex art. 13, l. n. 68/1999. È invece compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni (c.d. super-deduzione, commi 399-400, legge di Bilancio 2025), con la certificazione della parità di genere (art. 5, l. n. 162/2021) e con l'esonero IVS a carico della lavoratrice madre (legge di Bilancio 2024).
Incremento occupazionale netto.
L'assunzione deve determinare un aumento netto del numero di dipendenti calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese in corso, senza possibilità di recupero retroattivo.
| Tipologia lavoratore | Durata esonero | Massimale mensile (ordinario) | Massimale mensile (ZES unica) |
|---|---|---|---|
| Molto svantaggiato – senza impiego da ≥ 24 mesi | 24 mesi | € 500 | € 650 |
| Molto svantaggiato – senza impiego da ≥ 12 mesi + categorie c/e/f/g | 24 mesi | € 500 | € 650 |
| Svantaggiato – categorie a/b/c/e/f/g | 12 mesi | € 500 | € 650 |
| Anno | Limite di spesa autorizzato |
|---|---|
| 2026 | € 109,7 milioni |
| 2027 | € 252,4 milioni |
| 2028 | € 135,4 milioni |
Come fare domanda all’INPS: procedura telematica e adempimenti obbligatori
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il modulo INPS nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026". INPS ha comunicato la disponibilità del modulo telematico con il messaggio 1966 del 11 giugno 2026
Il modulo richiede:
- dati identificativi dell'impresa e del lavoratore;
- tipologia di svantaggio;
- natura del contratto (tempo pieno o parziale con relativa percentuale);
- retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
- aliquota contributiva datoriale applicabile; dichiarazione sostitutiva di non cumulo con altri esoneri; dichiarazione di rispetto del trattamento economico minimo contrattuale (art. 7, d.l. n. 62/2026 — clausola sul salario giusto).
Procedure successive all'invio.
L'INPS verifica la capienza delle risorse, consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (clausola Deggendorf) e — in caso di esito positivo — comunica l'accoglimento e registra l'agevolazione. Per le assunzioni non ancora effettuate, l'Istituto accantona le risorse e trasmette via PEC (o e-mail) un invito a instaurare il rapporto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm entro il termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto determina la perdita degli importi accantonati.
Attenzione: i dati del modulo INPS e quelli della comunicazione obbligatoria devono essere perfettamente coincidenti. Eventuali difformità impediscono l'accettazione della domanda.
Per i rapporti a tempo parziale, in caso di riduzione dell'orario il datore di lavoro deve autonomamente riparametrare l'esonero fruibile, senza possibilità di richiedere un aumento del tetto già autorizzato in caso di successivo incremento dell'orario.
Il modulo va utilizzato solo per la prima assunzione incentivata: per il riconoscimento del beneficio residuo in caso di riassunzione dello stesso lavoratore da parte di un altro datore non è richiesta nuova istanza.
La compilazione dell’Uniemens
Ecco un riassunto delle istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens relative al Bonus Giovani 2026 (art. 2 D.L. 62/2026):
Sezione <PosContributiva> – Lavoratori ordinari
A partire dalla competenza di luglio 2026, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> va indicato:
Comma 1 (lavoratori svantaggiati, limite 500 €/mese): codice causale EG26, con il numero di protocollo della domanda in <IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoIdentMotivoUtilizzo> = "PROTOCOLLO". I codici DM2013 virtuali sono L645 (corrente) e L646 (arretrati).
Comma 3 (assunzioni in ZES Mezzogiorno, limite 650 €/mese): codice causale EGZS, stessa logica. I codici DM2013 virtuali sono L647 (corrente) e L648 (arretrati).
Per le agenzie di somministrazione va aggiunto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> con matricola o codice fiscale dell'impresa utilizzatrice.
Il recupero degli arretrati (da gennaio 2026) va esposto esclusivamente nelle competenze di luglio, agosto e settembre 2026.
Sezione <ListaPosPA> – Gestione pubblica
Si espone la contribuzione piena e poi si compila <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>:
Comma 1: codice recupero 76
Comma 3 (ZES): codice recupero 77
Stessa finestra temporale per gli arretrati (luglio–settembre 2026). L'agevolazione vale solo per la contribuzione pensionistica e non si applica alla Pubblica Amministrazione.
Sezione <PosAgri> – Datori di lavoro agricoli
Con <CodiceRetribuzione> = Y e nel campo <CodAgio>:
Comma 1 corrente: U8 — arretrati: U9
Comma 3 (ZES) corrente: UA — arretrati: UB
I codici arretrati (U9 e UB) si usano solo nella competenza luglio 2026, inviata entro il 3° periodo di trasmissione (1° agosto – 30 novembre 2026).
ATTENZIONE
- Il flusso viene scartato se per lo stesso lavoratore sono presenti altri codici agevolazione non cumulabili.
- Chi fruiva di altri incentivi incompatibili deve restituirli tramite flussi regolarizzativi, senza sanzioni civili.

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