Avvocato amministratore di condominio: ok condizionato nella riforma
Avvocato e amministratore di condominio non sono ruoli incompatibili. Lo conferma la nuova legge di riforma della professione forense approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione. Dello stesso avviso , con specifici limiti diversi pareri emessi dal Consiglio nazionale forense su richieste degli Ordini territoriali
I pareri del CNF
L’Ordine forense di Arezzo aveva chiesto un parere tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, alla luce della normativa in materia di professioni non regolamentate. Nel parere 36 del 22 ottobre 2018 , il Cnf richiama il proprio parere n. 23 del 20 febbraio 2013 in cui ha stabilito che non sussiste incompatibilità alcuna tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini.
Viene precisato che l è escluso che l’ iscrizione a una delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo degli avvocati, in quanto rientra nella libertà associativa dell’avvocato che potrebbe potrebbe svolgere l’attività anche senza esservi iscritto. Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.
Pertanto, il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.
Diversa, è invece l’ipotesi oggetto del parere 1 / 2019 , su richiesta dell’Ordine campano, in cui l’avvocato non si limita a svolgere l’attività di amministratore di condominio ma assume anche la carica di amministratore di società con oggetto l’attività di gestione del condominio.
In tal caso, per il Consilgio nazionale trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 18, lettera c) della legge 247/12, in base alla quale l’esercizio della professione forense è incompatibile «con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale (...) nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari».
Le specifiche della legge di riforma della professione
Come detto aa compatibilità tra la professione di avvocato e l'incarico di amministratore di condominio, finora affermata solo in via interpretativa dai pareri del Consiglio nazionale forense, trova ora un riscontro esplicito anche a livello legislativo. La legge delega di riforma dell'ordinamento forense, approvata in via definitiva dal Senato il 22 luglio 2026 e in attesa di pubblicazione , individua infatti al numero 2.7 la carica di amministratore di condominio tra gli incarichi compatibili con la professione forense.
Ma attenzione resta fermo il limite generale previsto al numero 1.1, secondo cui la professione di avvocato non è compatibile con altre attività di lavoro subordinato o autonomo svolte in modo continuativo o professionale, salvo il regime di monocommittenza.
La compatibilità in pratica
In sostanza norme e reegolamento consentono di accettare l'incarico di amministratore di uno o più condomini senza che questo sia di per sé incompatibile con l'iscrizione all'albo. Ma:
- Non deve diventare il "mestiere principale": se l'attività di amministratore assorbe la maggior parte del tempo e diventa un'attività professionale abituale e continuativa — di fatto un secondo lavoro stabile — scatta l'incompatibilità generale prevista per chi esercita altre attività di lavoro autonomo o subordinato in modo prevalente, con il rischio di sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine.
- Fa eccezione la monocommittenza: la legge esclude da questo limite i rapporti di monocommittenza (un unico committente, in condizioni di sostanziale esclusività), che restano regolati a parte.
Il criterio distintivo, quindi, non è il numero di condomini amministrati, ma se l'attività resta occasionale/accessoria oppure diventa un'attività professionale organizzata e continuativa parallela alla toga.

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