Auto aziendali ai dipendenti: cosa cambia con il correttivo Omnibus

Il nuovo decreto legislativo  correttivo della riforma fiscale cd Omnibus è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'11 agosto 2026 . Era stato approvato definitivamente il 4 agosto dopo il parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti.  QUI il testo ufficiale 

Leggi qui un riepilogo degli altri  contenuti del decreto correttivo  Omnibus

Una delle novità di maggiore impatto è l'intervento  sulla  tassazione dei costi delle auto aziendali.   Il ministro Leo aveva dichiarato in conferenza stampa che  “La misura  pone definitivamente fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo con l’obiettivo di garantire chiarezza applicativa sia per le imprese che per i lavoratori”.

Sono quattro i punti innovativi, che dovrebbero essere applicabili dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli già assegnati nel 2025 (salvo quelli che rientrano nel regime transitorio).

Vediamo piu in dettaglio i vari aspetti che il nuovo decreto  intende modificare e una infografica  per il raccordo tra disciplina in vigore e le novità in arrivo.

Tassazione collegata agli anni dell’auto – A forfait per gli optional

1. Tassazione basata sull'età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione

Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l'auto fosse nuova o meno al momento dell'assegnazione. Con il correttivo, la verifica è su quanti anni ha il veicolo:

  • se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione vedi scheda allegata ). 
  • Se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%.

In altre parole dopo 5 anni dall'immatricolazione, il fringe benefit che viene calcolato pr il calcolo dell'IRPEF) viene maggiorato del 50%.

Esempio concreto: per  un'auto termica con costo chilometrico ACI = 5.000 €/anno.
Nei primi 5 anni: benefit imponibile = 50% × 5.000 = 2.500 € su cui paghi le tasse.
Dal 6° anno in poi: benefit imponibile = 2.500 € + 50% = 3.750 € su cui paghi le tasse.

La logica del legislatore è che un'auto vecchia di solito è anche più inquinante, quindi viene "penalizzata" fiscalmente per spingere verso il rinnovo del parco auto con veicoli più ecologici.

2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%

Gli accessori installati sull'auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI non venivano  considerati  creando un "buco" normativo.  Un caso recente è stato affrontato dall'Agenzia (vedi scheda allegata)

Ora il valore del fringe benefit  in presenza di optional a carico dell'azienda , viene aumentato del 5%  forfettario per tenerne conto. Dall'importo così calcolato si sottrae quanto il dipendente paga di tasca propria (per l'auto e per gli optional), e la differenza è quella da tassare.

Riassegnazione auto aziendali

In caso di riassegnazione del mezzo a un altro dipendente il decreto chiarisce l'incertezza interpretativa precedente e afferma che  la riassegnazione funziona come una normale assegnazione, non comporta  aggravi fiscali aggiuntivi.

Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro il 2025

Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al "valore normale"  che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.

Quando il veicolo supera i 5 anni, scatta  l'aumento del 50%.

Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore

Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore "Auto aziendali in uso promiscuo – Nuove regole fiscali"

Il decreto è legge: le novità confermate

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale conferma integralmente l'impianto già anticipato dal Governo, con alcune precisazioni tecniche rilevanti sulla tassazione dei fringe benefit auto.

Sul regime transitorio, l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 148/2026 chiarisce che la maggiorazione del 50% dopo i cinque anni dalla prima immatricolazione non riguarda solo i veicoli assegnati con le nuove regole 2026, ma si estende anche ai veicoli del "vecchio regime" — cioè quelli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati nel 2025. Anche per questi, superata la soglia dei cinque anni di vetustà, scatta il medesimo incremento del 50% del valore imponibile. La norma prevede inoltre espressamente che queste regole si applichino allo stesso modo in caso di riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario, evitando aggravi fiscali aggiuntivi legati al cambio di assegnatario.

Sul fronte degli optional, l'articolo 2, comma 4, conferma la maggiorazione forfettaria del 5% per gli accessori non presenti nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente, e ne estende l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli del regime transitorio appena descritto.

Il decreto introduce inoltre una clausola di salvaguardia per i comportamenti già adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in materia di tassazione di accessori e allestimenti: non è previsto alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate secondo l'interpretazione precedente.

Viene infine ribadita, come modifica testuale dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, la piena deducibilità dal valore forfettario delle somme che il dipendente ha eventualmente pagato di tasca propria per il veicolo e per gli accessori e allestimenti.

Nota per i professionisti: le medesime disposizioni sono state introdotte, in parallelo, anche nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 53, comma 6, lett. a), destinato a sostituire il DPR 917/1986.