Assegno Unico, ecco chi ha diritto se i figli vivono all’estero

Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche apportate alla disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico dall'articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

 Le novità riguardano principalmente due profili:

  1.  l'ampliamento della platea dei figli beneficiari, che ora comprende i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, e
  2.  nuovi  requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori cittadini UE non residenti in Italia. 

La circolare precisa inoltre le modalità di presentazione della domanda, i criteri di determinazione dell'importo e la disciplina transitoria applicabile alle domande già presentate e le possibili modifiche degli importi già erogati.

Quadro normativo sull’Assegno Unico Universale per i figli

 Ricordiamo in primo luogo che l'Assegno unico e universale, istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto su base mensile ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge  in relazione al valore ISEE del nucleo. 

I requisiti soggettivi necessari al richiedente,  riguardano 

  • la cittadinanza o il titolo di soggiorno
  •  l'assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia 
  • la residenza e il domicilio in Italia, oppure lo svolgimento di attività lavorativa con relativa regolarità contributiva in italia 

Il D.L. n. 19/2026 è intervenuto con novità   su tutti e tre questi ambiti, oltre che sulla definizione di "figlio a carico".

Le novità 2026 per genitori o figli residenti all’estero

  1. La prima modifica riguarda l'articolo 1:  viene inserito il nuovo comma 2-bis, che estende il diritto all'Assegno  anche ai figli residenti in un altro Stato membro UE, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Tale estensione non modifica i criteri di composizione del nucleo ISEE, ma amplia esclusivamente la platea dei soggetti per i quali la prestazione può essere richiesta.
  2. In secondo luogo sul fronte dei requisiti di accesso, l'articolo 3, comma 1, viene modificato  e viene aggiunta la possibilità di accesso anche per chi sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolga attività di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, in regola con i contributi.  Contestualmente, l il nuovo comma 01  commisura l'erogazione alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia, e con il comma 1-bis, che impone ai lavoratori non residenti la presentazione della domanda per il periodo di durata dell'attività lavorativa, con rinnovo annuale obbligatorio dal 1° marzo di ciascun anno. 

Per effetto di queste modifiche, l'Assegno  diventa una prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004, con conseguente applicazione delle regole di coordinamento UE (art. 68) per l'individuazione dello Stato competente in via prioritaria, in base al criterio dell'attività lavorativa e, in subordine, della residenza dei figli.

Elemento Valore/Regola operativa
Entrata in vigore art. 7-bis D.L. 19/2026 21 aprile 2026
Mensilità soggette a verifica/rilavorazione Da maggio 2026
Rinnovo domanda lavoratori non residenti Annuale, dal 1° marzo di ciascun anno
Limite età figli maggiorenni Fino al compimento del 21° anno
Limite reddituale figli maggiorenni (art. 2, c.1, lett. b, D.Lgs. 230/2021) 8.000 € annui (reddito complessivo al lordo oneri deducibili)
Figli con disabilità Nessun limite di età
Decorrenza domanda ordinaria Mese successivo a quello di presentazione

Istruzioni operative per le domande e nuova definizione

  • Per i lavoratori residenti in Italia resta invariato il meccanismo di rinnovo automatico della domanda  domanda,in vigore per tutti gli altri beneficiari 
  • Per i lavoratori non residenti, invece, la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di lavoro  nel territorio nazionale e deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno per il periodo 1° marzo – 28 febbraio. 

ATTENZIONE L'erogazione, in questi casi, è limitata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con iscrizione a gestione previdenziale italiana.

I canali di presentazione restano i soliti:

  •  portale INPS (identità digitale SPID2+, CIE3, CNS o eIDAS) tramite il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Assegno unico e universale per i figli a carico", oppure
  • app INPS Mobile; oppure
  • Contact Center Multicanale (803.164 da rete fissa, 06 164.164 da rete mobile), oppure
  • gli  Istituti di patronato.

Sul piano gestionale, le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono definite in via provvisoria in attesa dell'adeguamento del servizio telematico.

L'istituto precisa che le mensilità dal maggio 2026 in poi sono soggette a verifica e, ove necessario, a rilavorazione con  conseguente 

  • possibile  conferma o  ridefinizione della posizione, la rideterminazione di importi già erogati,
  •  corresponsione di eventuali somme a credito o
  •   recupero delle somme indebitamente percepite. 

Scarica la circolare di istruzioni

Circolare 81 del 24.7.2026