Agenti assicurativi, arriva lo sgravio INPS retroattivo per assunzioni 2022-24

La Circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026 chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 860 a 862, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025),  che, con  norma di interpretazione autentica,  estende le misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud" anche ai datori di lavoro privati che svolgono attività di agenti e intermediari assicurativi (codice NACE K, classe 66.22).

 Si tratta di un intervento con effetto retroattivo dal 1° luglio 2022, che consente a un'intera categoria di operatori — broker, agenti, sub-agenti, produttori e procacciatori assicurativi — di recuperare sgravi contributivi fino a oggi preclusi.

 Per i conguagli il  termine ultimo per far valere il credito maturato è fissato al 31 dicembre  2026.

Le norme ampliate dalla legge di bilancio 2026

Le due misure di esonero richiamate dalla norma interpretativa hanno una disciplina distinta ma un destino ora comune per il settore assicurativo:

  • Esonero giovani under 36 (art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020): sgravio del 100% dei contributi datoriali per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato, riferite a lavoratori under 36 mai stati assunti a tempo indeterminato, nel  il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (proroga disposta dall'art. 1, comma 297, legge n. 197/2022). 
  • Decontribuzione sud (art. 1, commi 161-167, legge n. 178/2020): sgravio del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL), applicabile ai rapporti con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.

Entrambe le misure erano finora precluse ai datori di lavoro classificati con codice ATECO 66.22, poiché non espressamente inclusi tra i beneficiari individuati dalle decisioni comunitarie. 

La legge di Bilancio 2026 corregge questa esclusione con effetto retroattivo.

Misura Importo massimo annuo Durata Periodo agevolabile
Esonero under 36 (assunzioni lug-dic 2022) 6.000 €/lavoratore 36 mesi (48 mesi se sede in regioni Sud) 01/07/2022 – 31/12/2022
Esonero under 36 (assunzioni 2023, art. 297/2022) 8.000 €/lavoratore 36 mesi (48 mesi se sede in regioni Sud) 01/01/2023 – 31/12/2023
Decontribuzione sud 30% dei contributi datoriali esonerabili (no INAIL) 01/07/2022 – 31/12/2024

Codici ATECO beneficiari, cambio 2007- 2025 e contenzioso

La circolare  precisa in particolare l'indiviuazione dei soggetti beneficiari e la gestione del cambio di classificazione ATECO intervenuta nel 2025. 

  • Rientrano nella platea agevolata i datori di lavoro con i seguenti codici ATECO 2007: 
  • 66.22.01 (Broker di assicurazioni), 
  • 66.22.02 (Agenti di assicurazioni), 
  • 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni), 
  • 66.22.04 (Produttori, procacciatori e altri intermediari).

Dal 1° aprile 2025, con l'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, queste attività confluiscono nell'unico codice 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni".

L'INPS chiarisce  quindi :

  1.  le regole per le richieste di cambio ATECO retroattivo: la modifica è accolta solo se coerente con la visura camerale (codice primario/prevalente alla CCIAA),
  2.  se la registrazione camerale era già in essere alla data di decorrenza del beneficio e
  3.  se non comporta variazione del settore CSC.

Vengono infine dettate le regole per il contenzioso:

  1. i ricorsi pendenti vanno definiti in autotutela se il codice ATECO risulta coerente in visura camerale;
  2.  per il contenzioso già definito con reiezione, le nuove istanze possono essere gestite come domande ex novo.

Istruzioni operative INPS per i conguagli

I datori di lavoro che non hanno mai esposto il conguaglio devono operare tramite Uniemens su uno dei flussi 2026, valorizzando l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti codici causale:

  • DESU – Decontribuzione sud arretrata (periodi luglio 2022-dicembre 2024), riportata in DM2013 virtuale con codice L571;
  • GI36 – Esonero under 36, assunzioni/trasformazioni luglio-dicembre 2022 (codice L545);
  • GI48 – Esonero under 36 "rafforzato" 48 mesi, regioni Sud, stesso periodo (codice L547);
  • EG36 – Esonero under 36 ex art. 297/2022, assunzioni 2023 (codice L573);
  • EG48 – Esonero under 36 "rafforzato" 48 mesi, assunzioni 2023, regioni Sud (codice L575).

Per ciascun mese di arretrato va ripetuta la sezione <InfoAggcausaliContrib>.

 Attenzione alla non cumulabilità: 

  • chi ha già fruito dell'incentivo GECO (legge n. 205/2017) deve restituirlo con causale M472 prima di applicare il nuovo esonero; chi ha fruito della Decontribuzione sud per lo stesso lavoratore per cui chiede l'under 36 deve restituire le quote con causale M543.
  • I datori di lavoro che non hanno mai fruito delle agevolazioni devono presentare istanza tramite il Cassetto Previdenziale, sezione "Altre Agevolazioni", indicando lavoratori, codici fiscali, periodi e importi: l'INPS attribuirà il codice autorizzazione 9D per il periodo gennaio-dicembre 2026.

Chi invece ha subito il disconoscimento di un conguaglio già esposto deve presentare richiesta nella sezione "Verifica agevolazioni contributive", propedeutica alla predisposizione dei flussi di regolarizzazione. Il credito complessivo va comunque fatto valere entro il 31 dicembre 2026,

Infine, va  tenuto conto , ai fini del rispetto dei massimali previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework, della registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato