Assegno di inclusione: arrivano i questionari di valutazione
Una parte dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione (ADI) sarà chiamata a rispondere a un questionario per valutare gli effetti concreti della misura sulle loro condizioni di vita.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 633 del 23 settembre 2026 (doc. web n. 10304940), ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che approva il questionario, le regole di sicurezza della rilevazione e l’informativa per gli intervistati.
L’indagine segue il metodo della valutazione controfattuale: si confronta la situazione dei beneficiari con quella che si sarebbe verificata senza il sostegno, per capire quali risultati siano davvero attribuibili all’ADI.
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Quadro normativo l’Assegno di inclusione
L’ADI è stato introdotto dall’art. 1 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che all’art. 11 affida al Ministero del lavoro il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia della misura. Il D.M. 13 dicembre 2023, n. 154, all’art. 11, comma 5, prevede che i questionari siano somministrati a un campione non superiore al 5% dei nuclei beneficiari e che il loro contenuto sia approvato con decreto ministeriale, sentito il Garante.
Leggi per maggiori dettagli : Assegno di inclusione 2026
Cosa misura il questionario
Secondo quanto spiegato dal Ministero, la struttura del questionario discende dal progetto di ricerca e dalle ipotesi di impatto elaborate per l’ADI. Ogni gruppo di domande è collegato a un indicatore e serve a misurare gli effetti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa in specifiche aree:
- benessere economico del nucleo;
- condizioni di vita e situazione abitativa;
- benessere psicologico;
- salute;
- reti sociali e relazioni;
- occupabilità e competenze degli adulti;
- sviluppo dei minori e genitorialità positiva.
Per costruire gli indicatori sono stati privilegiati strumenti già validati e impiegati in indagini nazionali e internazionali, ad esempio quelli di ISTAT, Eurostat, OCSE e UNICEF, adattati alle caratteristiche della popolazione intervistata. La scelta di misure consolidate consente di confrontare i risultati con altre rilevazioni. Considerata la natura di alcune informazioni, come quelle su salute e benessere psicologico, il Garante ha chiesto che la proporzionalità dei dati raccolti rispetto agli obiettivi dell’indagine sia dimostrata, se necessario, nella valutazione d’impatto prevista dall’art. 35 del GDPR, che dovrà precedere l’avvio del trattamento.
Chi riceve il questionario, chi lo somministra che fine fanno le risposte
I nuclei intervistati sono selezionati secondo i criteri del progetto di ricerca aggiornato con decreto direttoriale del 12 dicembre 2023. La rilevazione è di competenza dell’Ufficio di statistica del Ministero, mentre il servizio di indagine sul campo è stato affidato tramite gara europea, aggiudicata con decreto direttoriale 22 dicembre 2025, n. 425.
Agli intervistati viene consegnata un’informativa privacy, rivista su indicazione del Garante e nella quale sono state chiarite le basi giuridiche e i soggetti coinvolti.
E' stato eliminato il diritto di opposizione, non esercitabile quando il trattamento serve a un compito di interesse pubblico, e anche il riferimento alla revoca del consenso, che non è la base del trattamento.
In questa prima fase le risposte non possono essere incrociate con altre banche dati. Il collegamento con le informazioni in possesso di INPS, regioni, enti locali e altre amministrazioni sarà regolato da un successivo decreto, anch’esso sottoposto al Garante, che fisserà tipologie di dati, modalità di pseudonimizzazione e tempi di conservazione. Anche l’analisi dei risultati è rinviata a quel momento. Le altre strutture del Ministero riceveranno dall’Ufficio di statistica solo dati anonimizzati.
Come sono protetti i dati personali
Il disciplinare tecnico per la protezione dei dati è stato rafforzato su richiesta dell’Autorità.
Per l’archiviazione temporanea su Google Workspace saranno indicati luogo dei trattamenti, soggetti con accesso e sub-responsabili; l’autenticazione a più fattori è obbligatoria per amministratori, supervisori, addetti al controllo qualità e accessi da remoto;
le risposte resteranno separate dai dati identificativi, con tracciamento di ogni ricongiungimento; le trasmissioni devono usare versioni minime di TLS espressamente indicate.

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