Aree di crisi complessa 2026: guida INPS per le domande

Con la  circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro  ha chiarito le istruzionaggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 

Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.

Con il messaggio INPS 1702  2026  si precisano le istruzioni operative per le domande  delle risorse per mobilità e integrazione salariale in deroga  nelle aree di crisi industriale, dopo le novità della legge di bilancio 2026.

CIGS aree di crisi : le regole ministerili

L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .

 La norma generale  prevede che: 

  • l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata  
  •   l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ; 
  • sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015

 Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .

Annualità Risorse stanziate Riferimento normativo
2016 216 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
2017 117 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015
2026 100 milioni di euro Art. 1, c. 165, L. 199/2025

Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 . 

La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Region

 La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio

La circolare chiarisce inoltre che: 

  • l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS
  • l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
  •  per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione  La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017

Le istruzioni per le domande delle Regioni

Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali 

L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS 

Come detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deve essere corredata dai seguenti allegati  

  1. Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
  2. Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio 
  3. Verbale di accordo governativo.
  4. Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva 
  5. Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione 
  6. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015 

La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione  mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa  Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente

Le novità operative su mobilità in deroga per i datori

Nel messaggio  INPS  1702 del 22 maggio INPS illustra il nuovo flusso di gestione della mobilità in deroga . 

Le Regioni, dopo il via libera ministeriale sulla sostenibilità finanziaria, devono trasmettere i decreti esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il nuovo decreto convenzionale “20026”. L’INPS ribadisce che non saranno presi in considerazione decreti inviati con modalità differenti.

Per il 2026, la sostenibilità finanziaria riguarda esclusivamente periodi decorrenti dal 1° gennaio 2026. Inoltre, le risorse residue degli anni precedenti non potranno essere utilizzate per autorizzare trattamenti riferiti al nuovo anno.

Il messaggio introduce anche nuovi codici intervento per la gestione della mobilità in deroga nelle diverse Regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa.

Codice intervento Descrizione Regione
980 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Abruzzo
981 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Friuli Venezia Giulia
982 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Lazio
983 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Liguria
984 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Marche
985 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Molise
986 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Puglia
987 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Sardegna
988 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Sicilia
989 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Toscana
990 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Umbria
991 D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Campania
992 D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Veneto
993 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Piemonte
998 D.I. 20026 art.53 ter del D.L. 50/2017 PROROGA 2026 – Aree di Crisi Complesse Basilicata

Istruzioni e codici per le domande di mobilità e CIGS

Sul piano operativo Inps precisa che :

  1.  il pagamento della mobilità in deroga resta subordinato alla presentazione della domanda online da parte del lavoratore. Le sedi territoriali INPS devono verificare la continuità del trattamento rispetto a precedenti periodi di mobilità ordinaria o in deroga e controllare che tutte le mensilità precedenti siano state correttamente liquidate prima di procedere ai nuovi pagamenti.
  2. Per quanto riguarda la CIGS, il messaggio conferma che il trattamento può essere concesso fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti ordinari previsti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. La misura interessa esclusivamente datori di lavoro ubicati in aree di crisi industriale complessa e già destinatari di precedenti trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Nel sistema “UNICO” viene istituito il nuovo codice evento “173”, dedicato alle proroghe CIGS per le aree di crisi industriale complessa relative agli accordi con decorrenza nel 2026.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) entro la fine del secondo mese successivo a quello di integrazione salariale oppure entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione, se successivo. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento resta integralmente a carico del datore di lavoro.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori dovrà essere utilizzato il nuovo codice causale “L150”, riferito ai trattamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge n. 199/2025. Il conguaglio dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla scadenza del periodo autorizzato o dalla data del provvedimento di concessione.

Infine, il messaggio conferma per tutto il 2026 l’esonero dal contributo addizionale per i datori di lavoro autorizzati all’utilizzo della CIGS nelle aree di crisi industriale complessa, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi.