Appalto genuino o somministrazione mascherata: i confini secondo la Cassazione
Con la sentenza n. 23735/2026, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione torna a occuparsi di un tema di crescente rilevanza per datori di lavoro e consulenti: la distinzione tra contratto di appalto genuino e somministrazione irregolare di manodopera dissimulata da un rapporto contrattuale apparentemente lecito.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'utilizzo di fatture riferite a un contratto di appalto che costituisca in realtà uno schermo per occultare una somministrazione irregolare di personale integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
La decisione ha un impatto diretto sulle imprese che si avvalgono di reti di società collegate o di contratti di rete per la gestione del personale, poiché ribadisce i criteri sostanziali attraverso cui l'Amministrazione finanziaria e l'Autorità giudiziaria valutano la genuinità dell'appalto, a prescindere dalla definizione attribuita dalle parti al rapporto contrattuale.
I fatti e l’iter processuale
Il caso trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari, confermato in sede di riesame, nei confronti di una persona indagata per reati tributari e per bancarotta, quale titolare di quote in due società operanti nel settore della grande distribuzione alimentare.
Le indagini della Guardia di Finanza avevano ricostruito un sistema attraverso cui una società, priva di autonomia gestionale, patrimonio adeguato e reale organizzazione imprenditoriale, emetteva fatture mensili verso le imprese del gruppo per prestazioni descritte genericamente come "servizi resi presso la vostra struttura".
A fronte di tali fatture, era stato stipulato un contratto di rete tra le società coinvolte, formalmente finalizzato al miglioramento delle risorse umane condivise, e un contratto di appalto per la fornitura di personale e di beni strumentali.
Gli accertamenti avevano evidenziato però numerosi indici sintomatici della natura fittizia dell'operazione:
- l'assenza di un fondo patrimoniale adeguato in capo alla società fornitrice,
- l'ignoranza da parte degli stessi legali rappresentanti circa l'esistenza di organi di gestione della rete, l'insufficienza delle attrezzature noleggiate rispetto alle esigenze reali di un punto vendita, e
- le dichiarazioni dei lavoratori, dalle quali emergeva che l'attività organizzativa e direttiva era in realtà esercitata dai soggetti riconducibili alle società utilizzatrici, e non dal formale datore di lavoro.
Infine era stata accertata, dall'Ispettorato del lavoro, la natura simulata dei rapporti di lavoro subordinato instaurati da alcuni dei soggetti coinvolti con la società fornitrice di manodopera.
La decisione e le motivazioni della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso
Sotto il profilo civilistico, la Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., l'appalto può dirsi genuino solo quando l'appaltatore agisce quale vero imprenditore, organizzando mezzi propri, assumendo il rischio d'impresa ed esercitando in via esclusiva il potere direttivo sul personale impiegato, requisiti distinti da quelli della somministrazione di lavoro disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, che richiede l'iscrizione ad apposito albo e il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 31 e seguenti dello stesso decreto, pena l'instaurazione automatica del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, ex art. 38 D.Lgs. 81/2015.
Sotto il profilo penale -tributario, la Corte ribadisce un orientamento consolidato per il quale quando l'appalto costituisce uno strumento simulatorio per occultare una somministrazione irregolare, le relative fatture sono da ritenersi non solo soggettivamente ma anche oggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'IVA e dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, in quanto il contratto sottostante è colpito da nullità.

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