Somministrazione di lavoro: sì alla compensazione delle retribuzioni

Nella somministrazione di lavoro, il rapporto tra datore di lavoro formale, impresa utilizzatrice e lavoratori può generare profili delicati quando il somministratore non adempie al pagamento delle retribuzioni. Il tema interessa direttamente datori di lavoro e consulenti, perché l’utilizzatore può trovarsi esposto alle richieste dei lavoratori anche se il rapporto di lavoro è formalmente instaurato con l’agenzia di somministrazione.

Il punto centrale riguarda gli effetti del pagamento diretto eseguito dall’impresa utilizzatrice in favore dei lavoratori somministrati. Quando l’utilizzatore interviene per corrispondere le retribuzioni non pagate dal somministratore, sorge il problema di stabilire se e come possa recuperare quanto versato, soprattutto se nel frattempo il somministratore è stato dichiarato fallito.

La questione diventa ancora più rilevante quando la curatela fallimentare agisce nei confronti dell’utilizzatore per ottenere il pagamento di corrispettivi contrattuali ancora dovuti per la somministrazione di personale. In tale situazione, l’utilizzatore può opporre in compensazione il credito derivante dai pagamenti effettuati ai lavoratori, oppure deve prima insinuarsi al passivo del fallimento?

Il quadro normativo richiamato dalla decisione ruota attorno all’obbligo solidale dell’utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi nella somministrazione, alla surrogazione legale di chi paga il debito altrui, alla compensazione nel fallimento e alla disciplina del regresso tra condebitori solidali: art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, art. 1203 n. 3 c.c., art. 56 L.Fall., art. 61, comma 2, L.Fall., art. 1299 c.c. e artt. 93 e ss. L.Fall.

Dettagli del caso

Il caso esaminato trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società di somministrazione nei confronti di una società utilizzatrice, per il pagamento di oltre 17mila euro a titolo di corrispettivo per la somministrazione di personale. L’utilizzatrice si è opposta sostenendo che il credito azionato dalla curatela si era estinto, almeno in parte, per compensazione.

Secondo l’impresa utilizzatrice, infatti, il somministratore non aveva pagato le retribuzioni maturate da alcuni lavoratori somministrati. A seguito di diffida e di successivi accordi, l’utilizzatrice aveva provveduto direttamente al pagamento delle somme dovute ai lavoratori per alcune mensilità. Per effetto di tali pagamenti, la società riteneva di essersi surrogata nei diritti dei lavoratori verso il somministratore e, quindi, di poter opporre quel credito in compensazione rispetto alla pretesa avanzata dal fallimento.

La curatela fallimentare ha contestato tale impostazione. In particolare, ha sostenuto che il credito dell’utilizzatrice nei confronti del fallimento non potesse essere opposto in compensazione senza essere stato prima accertato nella sede propria della verifica del passivo. In altri termini, secondo il fallimento, l’impresa utilizzatrice avrebbe dovuto presentare domanda di insinuazione al passivo e attendere l’accertamento concorsuale del proprio credito.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La decisione è stata confermata anche in appello. I giudici di merito hanno ritenuto che l’utilizzatrice non avesse proposto una domanda autonoma di condanna nei confronti del fallimento, ma si fosse limitata a opporre un’eccezione di compensazione per neutralizzare la pretesa creditoria della curatela.

La controversia è quindi arrivata davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su due profili: da un lato, la possibilità di opporre in compensazione un credito non previamente insinuato al passivo; dall’altro, la possibilità di fondare tale compensazione su un pagamento non integralmente satisfattivo dell’intera obbligazione solidale, ma riferito alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori.

La decisione: compensazione in assenza di insinuazione

La Cassazione ha respinto il ricorso del fallimento e ha confermato le decisioni dei giudici di merito. Secondo la Corte, l’impresa utilizzatrice poteva opporre in compensazione le somme pagate direttamente ai lavoratori somministrati, senza dover prima presentare domanda di insinuazione al passivo.

Il punto decisivo è il modo in cui l’utilizzatrice ha fatto valere il proprio credito. La società, infatti, non chiedeva al fallimento di essere pagata, né pretendeva una condanna della procedura fallimentare. Si limitava a sostenere che il debito richiesto dalla curatela doveva essere ridotto o annullato, perché una parte delle somme era già stata pagata ai lavoratori al posto del somministratore.

Per la Cassazione, questa difesa è ammissibile. Quando il fallimento agisce in giudizio per recuperare un credito del soggetto fallito, il debitore convenuto può opporre fatti che estinguono o riducono quella pretesa. Tra questi rientra anche la compensazione, purché sia usata solo per bloccare, in tutto o in parte, la richiesta della curatela e non per ottenere un autonomo pagamento dal fallimento.

La Corte ha poi chiarito che il credito dell’utilizzatrice nasce dal pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Avendo pagato somme che, in origine, erano dovute dal somministratore, l’utilizzatrice è subentrata nei diritti dei lavoratori verso quest’ultimo, nei limiti di quanto effettivamente versato.

Non è quindi necessario che l’utilizzatrice abbia pagato l’intero debito complessivo del somministratore, comprensivo anche di altri oneri. È sufficiente che abbia pagato una parte del credito dei lavoratori, perché la compensazione possa operare entro quel limite.

In sostanza, per la Cassazione, l’utilizzatore che paga direttamente i lavoratori somministrati può usare quel pagamento per ridurre il debito richiesto dal somministratore fallito, se il credito viene fatto valere solo come difesa nel giudizio promosso dalla curatela.