Vendite in beneficenza, legge in Gazzetta: gli obblighi dal 21 luglio 2026

La Legge 19 giugno 2026, n. 120 — nota fin dall'iter parlamentare come "Ddl Beneficenza" o "ddl Ferragni", per il caso mediatico da cui ha preso origine — è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026 ed entra in vigore il 21 luglio 2026.

 Il testo impone a produttori e professionisti nuovi obblighi di trasparenza quando la vendita di un prodotto prevede la devoluzione di (parte dei)  proventi a enti del Terzo settore, ONLUS, enti religiosi  ecc. 

Il mancato rispetto degli obblighi  di comunicazione preventiva allautorita garante del mercato e della concorrenza –  AGCM – comporta sanzioni da 5.000 a 50.000 euro. Ecco tutti i dettagli e una check list operativa scaricabile gratuitamente.

A chi si applica la norma e quali prodotti coinvolge

La legge disciplina la pubblicità e le informazioni dovute ai consumatori per prodotti i cui proventi siano in parte destinati ai soggetti richiamati dagli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del TUIR (DPR 917/1986), oltre che ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1, del DL 35/2005 e all'art. 82, comma 1, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). 

Si tratta praticamente di tutte le principali categorie di enti del Terzo Settore,  comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma di società (enti  culturali, di ricerca, religiosi (con intesa) e assistenziali  beneficiarie di agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali

Rientrano anche i soggetti esteri con finalità analoghe.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, dagli stessi  produttori o professionisti, così come le raccolte fondi disciplinate dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e quelle effettuate da confessioni religiose con intesa o accordo con lo Stato.

Le informazioni obbligatorie in etichetta e in pubblicità – esempio

L'art. 2 impone di indicare, in aggiunta al prezzo, tre elementi: 

  1. il soggetto beneficiario, 
  2. la finalità a cui saranno destinati i proventi e 
  3. la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta.

Un esempio concreto: un'azienda vende una felpa a 40 euro e devolve 2 euro per capo a una fondazione di ricerca oncologica. In etichetta, sulla targhetta o nel materiale del punto vendita dovranno comparire tutti e tre gli elementi insieme: il nome della fondazione, la finalità ("finanziamento di borse di ricerca in oncologia") e l'importo per unità (2 euro), oppure, in alternativa, la sua incidenza percentuale sul prezzo (5%).

 La legge lascia scegliere tra le due modalità di indicazione dell'entità della devoluzione, ma richiede sempre la compresenza degli altri due elementi.

L'adempimento può avvenire in etichetta, tramite targhetta cartacea o adesiva sulla confezione, oppure attraverso materiali informativi esposti nei punti vendita, purché con chiarezza ed evidenza grafica adeguata. Il medesimo obbligo si estende alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità del prodotto, incluso il marketing svolto tramite influencer: chi promuove il prodotto, non solo chi lo vende, è tenuto a fornire le stesse informazioni.

Comunicazioni obbligatorie all’AGCM: tempistica in attesa delle modalità

L'art. 3 introduce un doppio adempimento verso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, scandito da due scadenze distinte:

  1. almeno 15 giorni prima dell'avvio della vendita, comunicare all'AGCM le informazioni di cui all'art. 2, comma 2 (beneficiario, finalità, quota) e il termine entro cui sarà eseguito il versamento all'ente beneficiario;
  2. entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine, comunicare l'avvenuta esecuzione del versamento.

Per le campagne stagionali o ricorrenti (Natale, Pasqua, giornate di sensibilizzazione), questo significa costruire un calendario di adempimenti a ritroso rispetto alla data di lancio, non solo rispetto alla data di vendita effettiva.

Va evidenziato però che le modalità operative di invio (PEC, portale, modulo standardizzato) non sono state definite dalla legge. Auspicabile la pubblicazione  si un provvedimento AGCM  attuativo prima della scadenza del 21 luglio.

Sanzioni: come incide il volume di vendita sull’importo

La violazione degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo (in tal caso si applica quest'ultima disciplina, più severa). L'art. 4, comma 4, stabilisce che l'importo è determinato tenendo conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità poste in vendita.

In pratica, questo significa che la stessa violazione produce un'esposizione sanzionatoria diversa a seconda della scala dell'operazione: una piccola produzione locale di poche centinaia di pezzi si collocherà presumibilmente nella parte bassa della forbice, mentre una campagna nazionale da decine di migliaia di unità a prezzo elevato espone al rischio della sanzione massima. La norma non fissa una formula di calcolo, ma il criterio dei due parametri (prezzo e volumi) va tenuto presente già in fase di pianificazione della campagna, non solo in caso di contestazione.

L'AGCM pubblicherà inoltre i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino settimanale e può imporre al trasgressore, a proprie spese, la pubblicazione del provvedimento su sito internet, social media e quotidiani. L'inottemperanza a quest'obbligo genera un'ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

FAQ e check list operativa per gli adempimenti

Scarica la checklist operativa in PDF che riepiloga, in ordine cronologico, gli adempimenti previsti dalla Legge 120/2026: dalla verifica preliminare dell'ambito di applicazione, alla predisposizione delle informazioni in etichetta, fino alla comunicazione AGCM pre-vendita, al monitoraggio del versamento e alla seconda comunicazione entro 3 mesi.

Domande frequenti

La comunicazione all'AGCM va fatta per ogni singolo prodotto o per l'intera campagna?

La norma fa riferimento ai "prodotti i cui proventi siano in parte destinati" ai soggetti indicati: la comunicazione preventiva deve quindi coprire le informazioni specifiche di ciascun prodotto interessato, incluso l'importo o la percentuale devoluta per unità.

Cosa succede se il versamento all'ente beneficiario slitta oltre il termine dichiarato?

La legge non disciplina esplicitamente le proroghe del termine di versamento; la seconda comunicazione all'AGCM deve comunque intervenire entro 3 mesi dalla scadenza del termine originariamente dichiarato, per cui eventuali ritardi nel versamento andrebbero gestiti con la massima trasparenza verso l'Autorità.

Gli influencer sono responsabili in prima persona delle sanzioni?

La norma pone l'obbligo informativo anche in capo a chi svolge attività di pubblicità del prodotto nella forma dell'influencer marketing, equiparandolo sotto questo profilo al professionista che promuove l'acquisto.