Trattamento pensionistico integrativo: quale detrazione si applica?
Nella risposta a interpello 169 del 24 giugno l'Agenzia chiarisce la corretta qualificazione fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a dipendenti pubblici al momento del pensionamento, a seguito del versamento volontario di un contributo personale del 2,70% .
Tali trattamenti trovano origine in specifiche disposizioni di leggi regionali e nello statuto di un soppresso fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio.
Con l’abolizione del fondo, la gestione pensionistica è passata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), e ai dipendenti già in servizio è stato garantito un trattamento pensionistico non inferiore a quello precedentemente previsto.
A tal fine, la normativa regionale ha stabilito che tali lavoratori, oltre ai contributi ordinari, versino anche un contributo aggiuntivo del 2,70% per ottenere un beneficio pensionistico superiore.
L’Ente istante ha chiesto quindi chiarimenti sul regime fiscale da applicare a tali somme integrative, in particolare se potessero essere assimilate a redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis del TUIR) e quindi beneficiare delle detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Il chiarimento dell’Agenzia: niente assimilazione, valgono le regole sulle pensioni
Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che: secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi da lavoro dipendente anche «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»; le detrazioni spettanti su questi redditi sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR e non si cumulano con quelle previste per i redditi da lavoro ordinario; solo le prestazioni derivanti da forme di previdenza complementare istituite ai sensi del D.Lgs. 252/2005 (o, in passato, del D.Lgs. 124/1993) possono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, e dare quindi diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ordinarie.
Nel caso concreto, i trattamenti pensionistici oggetto dell’istanza, pur integrativi, non derivano da fondi di previdenza complementare regolati dai citati decreti legislativi, bensì da un sistema di tipo pubblico, previsto dalla normativa regionale e basato sulla gestione della CPDEL. Anche il contributo personale del 2,70%, pur volto ad aumentare l’importo finale della pensione, non modifica la natura pubblica e obbligatoria del trattamento previdenziale.
Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i trattamenti integrativi oggetto dell’interpello non possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non derivano da fondi pensione complementari istituiti ai sensi del D.Lgs. 252/2005.
Si tratta, piuttosto, di prestazioni pensionistiche di tipo ordinario e come tali rientrano tra i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali, si applica il comma 3 dell’art. 13 del TUIR, dedicato ai redditi da pensione. Il contribuente non potrà quindi beneficiare delle detrazioni più favorevoli riservate ai redditi da lavoro dipendente, ma solo di quelle previste per i pensionati.
Commenti recenti