Trasporto pubblico: per i riposi degli autisti irrilevanti le fermate intermedie
Con l’ordinanza n. 6025 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene sulla corretta applicazione della disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti. La pronuncia si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza europea, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La questione riguarda, in particolare, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato o ridotto riposo settimanale e la corretta qualificazione dei servizi di trasporto ai fini dell’applicazione delle tutele previste per i percorsi superiori ai 50 chilometri. Il caso offre indicazioni operative rilevanti per l’organizzazione dei turni di lavoro e per la gestione del contenzioso in materia di lavoro subordinato nel comparto del trasporto pubblico.
Dettagli del caso
Il giudizio trae origine dalla domanda di un lavoratore impiegato come autista, che aveva lamentato di aver fruito, in un determinato periodo, di riposi settimanali insufficienti o non goduti, chiedendo il risarcimento del danno da usura psico-fisica. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in sede di rinvio la Corte d’appello aveva riconosciuto solo parzialmente il diritto al risarcimento, riducendo l’importo originariamente richiesto.
La decisione della Corte territoriale si fondava su una specifica interpretazione della normativa applicabile: secondo i giudici di merito, le tratte percorse dall’autista, pur superando complessivamente i 50 chilometri, non potevano essere considerate di “lunga percorrenza” in quanto articolate in segmenti inferiori a tale soglia e caratterizzate da frequenti fermate per il servizio di trasporto passeggeri. Tale ricostruzione comportava l’esclusione dell’applicazione della disciplina più favorevole prevista dal diritto dell’Unione europea.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia la motivazione della sentenza sia l’erronea applicazione della normativa in materia di tempi di guida e riposo, con particolare riferimento al R.D.L. n. 2328/1923, alla legge n. 138/1958 e al Regolamento (CE) n. 561/2006.
Decisione e motivazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo non condivisibile l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che la presenza di fermate intermedie non incide sulla qualificazione del servizio ai fini dell’applicazione della normativa europea sui tempi di guida e riposo.
Richiamando l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione ha precisato che la nozione di percorso deve essere riferita all’itinerario complessivo stabilito dall’impresa di trasporto tra il punto di partenza e quello di arrivo, indipendentemente dalle fermate previste lungo il tragitto.
Le soste effettuate per la salita e discesa dei passeggeri o per attività accessorie non interrompono il periodo di guida né modificano la natura del servizio .
Da ciò deriva che tali fermate non possono essere considerate come elementi idonei a far venir meno la qualificazione del servizio come “lunga percorrenza”, né a escludere l’applicazione delle tutele rafforzate previste dalla normativa unionale. La Corte sottolinea che solo i periodi in cui il conducente non svolge alcuna attività lavorativa e si dedica effettivamente al riposo possono essere considerati interruzioni rilevanti ai fini della disciplina.
Sulla base di tale principio, la Cassazione ha ritenuto errata la riduzione del risarcimento operata in sede di merito, evidenziando che i conteggi originariamente formulati risultavano coerenti con i criteri di determinazione del danno da usura psico-fisica. In particolare, è stato ritenuto adeguato il parametro della retribuzione per lavoro straordinario festivo, in quanto idoneo a compensare la maggiore gravosità della prestazione resa in violazione del diritto al riposo settimanale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, riconoscendo integralmente al lavoratore le somme richieste a titolo risarcitorio, con rivalutazione monetaria e interessi.

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