Tariffa INAIL per attività d’ufficio: novità e chiarimenti
Con la circolare 38 del 24 giugno 2025 INAIL chiarisce la declaratoria della voce 0722 (Attività d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici) modificata dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sulle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.
Visti i recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di attività manuale vengono integrate le istruzioni tecniche già fornite nella Circolare INAIL n. 28/2021.
Tariffa INAIL 0722 specifiche sull’applicazione
La Circolare INAIL n. 38/2025 chiarisce l’ambito di applicazione della voce tariffaria 0722, confermando che essa riguarda le attività d’ufficio svolte con uso diretto di macchine elettriche (videoterminali, registratori di cassa, terminali, ecc.) da parte di personale amministrativo, tecnico o addetto ai servizi di assistenza alla clientela.
Non si tratta di una novità normativa, ma di un aggiornamento descrittivo i per migliorare la coerenza terminologica con altre voci.
La voce 0722 ha quindi un’applicazione estesa che include:
- gestione ordini e fatturazione
- emissione DDT, atti contrattuali e contabili
- selezione del personale
- servizi di customer care a distanza
- uso veicoli per accesso ad altri uffici
È importante notare che l’uso di macchine da ufficio costituisce presunzione di rischio, indipendentemente dalla qualifica impiegatizia del lavoratore.
Tuttavia, restano escluse dalla 0722 le attività produttive (es. gestione impianti via VDT in ambito siderurgico o chimico), che seguono la classificazione del settore di riferimento.
Anche per attività di reception in hotel o strutture turistiche, la voce applicabile resta la 0221 del Terziario.
Al contrario, l’attività di segreteria in studi professionali o medici resta classificata sotto la 0722.
Classificazione autonoma e nuovi soggetti inclusi nella voce 0722
Un punto operativo centrale è il principio di autonomia classificativa della voce 0722: anche se l’attività d’ufficio è complementare ad altre lavorazioni, essa va comunque classificata separatamente.
Questo consente una più equa distribuzione dei costi assicurativi in base al rischio effettivo.
La circolare estende esplicitamente l’ambito della 0722 a nuove categorie:
Categoria | Decorrenza | Condizione |
---|---|---|
Collaboratori amministrativi sportivi | 1° luglio 2023 | Co.co.co. non professionisti presso ASD, FSN, EPS, riconosciuti da CONI/CIP |
Giornalisti subordinati | 1° gennaio 2024 | Professionisti, pubblicisti e praticanti inquadrati con rapporto subordinato |
Giudici di pace e vice procuratori onorari | dal 2017 (già classificati) | Con uso abituale di macchine elettroniche di ufficio |
In conclusione, datori di lavoro e consulenti sono tenuti a verificare con attenzione le lavorazioni che, anche se amministrative, rientrano nell’ambito della 0722 e non devono più essere classificate automaticamente sotto la voce generale dell’attività principale.
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