Tachigrafo e altri obblighi dal 1° luglio 2026 per i furgoni: circolare MIT
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore alcune novità introdotte dal "Pacchetto mobilità" dell'Unione Europea:
- l'obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) sui veicoli commerciali leggeri con massa massima ammissibile (MMA) superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, e
- la relativa formazione dei conducenti
La circolare n.9674 del 16 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture fornisce le prime indicazioni operative in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Europea. Ecco i dettagli
Chi deve installare il tachigrafo G2V2 e quando scatta l’obbligo
L'estensione si applica a due categorie di trasporti:
- i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
- i trasporti in conto proprio in ambito internazionale, ma solo quando la guida costituisce l'attività principale del conducente (oltre il 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo).
Restano invece esclusi i trasporti nazionali (sia conto terzi che conto proprio) e quelli internazionali in conto proprio in cui la guida non è l'attività prevalente del conducente.
Le funzioni del tachigrafo G2V2
Il nuovo dispositivo è in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema satellitare GNSS, tracciare la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico, e trasmettere dati alle autorità di controllo attraverso comunicazioni DSRC anche durante la marcia.
Con l'entrata in vigore della norma, prevista per il 1 luglio 2026 i conducenti sono tenuti a utilizzare il tachigrafo G2V2 e la carta del conducente per tutti i trasporti rientranti nell'ambito applicativo. La circolare precisa che, in presenza di documentazione attestante un trasporto internazionale, il conducente è considerato soggetto agli obblighi di registrazione sin dall'inizio del periodo di lavoro giornaliero. Rimane inoltre l'obbligo di esibire le registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026.
Regime misto nazionale/internazionale
I conducenti che alternano trasporti nazionali e internazionali sono soggetti alle norme del Reg. (CE) 561/2006 solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio.
Nelle tratte esclusivamente nazionali resta l'esenzione, con la possibilità di attivare la funzione "out of scope" del tachigrafo.
Formazione dei conducenti e responsabilità delle imprese
Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo — previsti a carico delle imprese dal Reg. (CE) 561/2006 e dal Reg. (UE) 165/2014 — si estendono duenque anche ai conducenti di veicoli con MMA superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, impegnati in trasporti internazionali o di cabotaggio.
Sul piano della responsabilità, le eventuali violazioni commesse dai conducenti vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell'impresa, secondo quanto stabilito dal decreto MIT n. 215/2016 e dalla circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017. Le aziende sono quindi tenute non solo a dotare i veicoli del tachigrafo G2V2, ma a garantire che i propri autisti conoscano e applichino correttamente le norme sui tempi di guida e di riposo.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la qualificazione professionale: i conducenti che utilizzano esclusivamente veicoli tra 2,5 t e 3,5 t non sono soggetti all'obbligo di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Proprio per questo la circolare sottolinea il ruolo decisivo della formazione aziendale, indicandola come strumento fondamentale non solo per il rispetto delle norme sociali, ma per la tutela della sicurezza degli autisti e degli altri

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