Somministrati: il calcolo del risarcimento per licenziamento illegittimo

Con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è intervenuta sul tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione.  La pronuncia affronta   due diversi  aspetti  della situazione :

  •   l' obbligo di  repechage e
  • il  parametro economico da utilizzare per liquidare il risarcimento.

Il quadro normativo e contrattuale richiamato riguarda l’art. 25 del CCNL APL, l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23/2015, l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e l’art. 112 c.p.c. 

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva già dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati dall’agenzia, ritenendo non dimostrata l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con la professionalità dei dipendenti. Tuttavia, aveva riconosciuto solo una tutela indennitaria, parametrata all’indennità di disponibilità mensile percepita dai lavoratori al momento del recesso.

 I lavoratori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo da un lato che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su profili che avrebbero potuto condurre alla reintegrazione, e dall’altro che il risarcimento dovesse essere calcolato sull’ultima retribuzione utile al TFR e non sull’indennità di disponibilità.

Il caso: tutela reintegratoria, risarcimento e modalità di calcolo

La controversia nasceva da due rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con un’agenzia di somministrazione. Dopo lo svolgimento di missioni presso un’impresa utilizzatrice, i lavoratori erano stati collocati in disponibilità e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo, all’esito della procedura per mancanza di occasioni di lavoro. Secondo l’agenzia, il recesso era giustificato dall’impossibilità di reperire nuove missioni compatibili con il profilo professionale dei dipendenti.

 In primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori. In appello, invece, la decisione era stata parzialmente riformata: i licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi, ma il rapporto era stato considerato risolto alle rispettive date di recesso, con condanna dell’agenzia al pagamento di 12 mensilità dell’indennità di disponibilità, pari a 800 euro mensili per ciascun lavoratore. 

La Corte territoriale aveva ritenuto che il corretto svolgimento della procedura contrattuale non bastasse, da solo, a rendere legittimo il licenziamento. Per l’agenzia restava infatti necessario dimostrare, in concreto, di non poter reperire per un congruo periodo occasioni di lavoro coerenti con la professionalità originaria o acquisita del dipendente e di non poterlo mantenere ulteriormente in disponibilità. 

I lavoratori, nel ricorso per Cassazione, hanno sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe esaminato soltanto il tema del mancato ricollocamento, trascurando altri profili relativi alla sussistenza del fatto posto a base del recesso. Secondo tale impostazione, l’accertamento dell’insussistenza del fatto materiale avrebbe potuto comportare la tutela reintegratoria, alla luce dell’intervento della Corte costituzionale sulla disciplina delle tutele crescenti. Inoltre, i ricorrenti hanno contestato la quantificazione del risarcimento, sostenendo che la base di calcolo dovesse essere rappresentata dalla retribuzione percepita durante la missione e non dall’indennità di disponibilità.

La decisione sul risarcimento per mancato repechage

La Cassazione ha rigettato il ricorso. 

Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva dato conto dei motivi di gravame e li aveva esaminati congiuntamente, ritenendo che il giustificato motivo indicato nelle lettere di licenziamento non fosse la cessazione del contratto commerciale con l’utilizzatore né la semplice interruzione delle missioni, ma l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili. Di conseguenza, non vi era stata una mancata decisione sui punti prospettati dai lavoratori.

 La Cassazione ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024 non ha inciso sul primo comma della disciplina delle tutele crescenti nel senso sostenuto dai ricorrenti, ma ha riguardato la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. 

Diverso è il caso della violazione dell’obbligo di repêchage, che resta collegata alla tutela indennitaria. 

Altro profilo decisivo è stato quello delle domande formulate dai lavoratori: nel giudizio di merito essi avevano chiesto la tutela indennitaria e non la reintegrazione. Secondo la Corte, in un sistema correttivo oggi molto articolato, il giudice non può riconoscere una tutela reintegratoria quando la domanda sia stata impostata in termini esclusivamente risarcitori, perché ciò comporterebbe ultrapetizione.

 Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha confermato la correttezza del parametro utilizzato dalla Corte d’Appello. L’indennità di disponibilità ha natura retributiva, poiché remunera la permanenza del lavoratore somministrato a tempo indeterminato in attesa di una nuova missione. Quando il licenziamento illegittimo segue una disponibilità derivante da cessazione della missione non imputabile all’agenzia, l’ultima retribuzione di riferimento non è quella percepita presso l’utilizzatore, ma l’indennità di disponibilità in godimento al momento del recesso. 

La Corte ha quindi confermato che, in tale ipotesi, il risarcimento deve essere parametrato a tale indennità e non alla retribuzione della precedente missione.