Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026 (ancora non pubblicata sul sito istituzionale) alcune indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.
La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale
Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro
Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.
Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :
- rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
- introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
- modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
- nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
- utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.
La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.
Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica
Il decreto 159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.
La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.
La circolare chiarisce un aspetto importante il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.
L’obbligo riguarda in particolare:
- imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
- lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
- ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo decreto ministeriale.
L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare
Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:
| Violazione | Decurtazione | Decorrenza |
|---|---|---|
| Impiego di lavoratori non regolarmente assunti | 5 crediti per ciascun lavoratore | Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 |
| Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi | 1 credito aggiuntivo per lavoratore | Dal 1° gennaio 2026 |
Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti
Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.
| Violazione | Sanzione | Ulteriori effetti |
|---|---|---|
| Attività senza patente o con meno di 15 crediti | 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € | Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi |
La circolare chiarisce che:
se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave
Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.
DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti
La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:
abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;
garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.
Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.
Scale verticali permanenti
Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:
- altezza superiore a 5 metri
- inclinazione superiore a 75 gradi
devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.
Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria
Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.
| Numero lavoratori | Aggiornamento RLS |
|---|---|
| Da 15 a 50 lavoratori | 4 ore annue |
| Oltre 50 lavoratori | 8 ore annue |
Sorveglianza sanitaria
In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:
- i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
- il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
- può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.
L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.

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