Sanzioni ridotte per contributi omessi: INPS decide i termini di pagamento
Quando un datore di lavoro omette il versamento di contributi previdenziali a causa di una incertezza normativa sull'esistenza dell'obbligo, la legge prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alle ipotesi ordinarie di omissione o evasione contributiva. In particolare, l'art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 stabilisce che, nei casi di mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, poi riconosciuto, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – con un tetto massimo del 40% dell'importo non versato – a condizione che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall'ente impositore.
Il comma 15 dello stesso articolo consente poi all'ente previdenziale, sulla base di apposite direttive ministeriali, di ridurre ulteriormente tale sanzione fino alla misura dei soli interessi legali, tenendo conto di alcuni fattori quali il comportamento pregresso dell'azienda, la sua situazione patrimoniale, le cause del ritardo e l'entità delle somme dovute.
Su questi meccanismi si è formato nel tempo un contrasto interpretativo che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12155 del 30.4.2026. Ecco i dettagli del caso e la motivazione.
Il caso: contributi omessi per anni e pagati dopo quasi un decennio
La vicenda trae origine da un'ispezione INPS risalente al 1990, all'esito della quale l'Istituto aveva contestato il mancato versamento di contributi di malattia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 gennaio 1992, in relazione a collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori e alla vendita di biglietti. Il contenzioso si era prolungato per decenni: solo nel 2006 il Tribunale di Bologna, recependo il principio fissato dalle Sezioni Unite nel 1999, aveva accertato la debenza dei contributi a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dei rapporti. Nel 2012 la Cassazione aveva respinto il ricorso dell'INPS avverso quella sentenza.
Il pagamento dei contributi, pari a circa 389.000 euro oltre interessi legali, era avvenuto soltanto nel luglio 2015 – a distanza di oltre nove anni dalla pronuncia del Tribunale – contestualmente alla presentazione di un'istanza di riduzione delle sanzioni ai sensi del comma 15. L'INPS aveva rigettato l'istanza ritenendo decisivo il ritardo nel versamento. La Corte d'Appello di Bologna aveva invece accolto il ricorso dell'azienda, limitando la sanzione ai soli interessi legali, sul presupposto che l'incertezza interpretativa sull'obbligo contributivo fosse ancora esistente al momento dell'inadempimento originario (tra il 1981 e il 1992) e che questo fosse sufficiente per accedere al regime agevolato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La decisione delle Sezioni Unite: il termine dell’INPS vale anche in caso di incertezza
Con sentenza n. 12155/2026, pubblicata il 30 aprile 2026, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'INPS e cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando la causa a Bologna in diversa composizione.
Il discrimine per la decisione è il momento a partire dal quale l'ente previdenziale può fissare il termine per il pagamento. L'ordinanza di rimessione aveva prospettato che tale termine potesse essere assegnato solo dopo il definitivo superamento dell'incertezza interpretativa.
Le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi, affermando che l'INPS può fissare il termine per l'adempimento non appena constata l'inadempimento, anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere la risoluzione dei contrasti giurisprudenziali o amministrativi.
Il principio di diritto enunciato quindi precisa che il versamento deve avvenire entro il termine fissato dall'ente impositore all'esito dell'attività di accertamento, e che ove tale termine non sia stato indicato, la lacuna va colmata applicando quello di trenta giorni previsto per l'adempimento spontaneo dall'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la pretesa contributiva riguarda obblighi distinti e l'incertezza interpretativa concerne solo una parte degli importi, il contribuente deve versare – nel termine fissato – unicamente la somma corrispondente alla contribuzione poi risultata effettivamente dovuta, e non l'intero importo preteso dall'Istituto.
Sul versante del comma 15, la Corte ha chiarito che la riduzione delle sanzioni fino agli interessi legali non è automatica né applicabile direttamente dal giudice: si tratta di una facoltà discrezionale dell'ente previdenziale, da esercitarsi valutando congiuntamente più fattori – tra cui il comportamento pregresso del debitore, la situazione aziendale complessiva, le cause del ritardo e l'entità del credito da recuperare.
Nel caso in esame, l'INPS non aveva effettuato tale valutazione, avendo ritenuto sufficiente il solo dato della tardività del pagamento; per questo motivo la causa è stata rinviata affinché venga condotto un nuovo esame nel rispetto dei criteri indicati.

Commenti recenti